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Passa alla Camera la legge sul riso Protestano agricoltori e artigiani

Sia pure attenuate, passano le norme che tendono a superare le varietà del riso. Anche il Karnak si potrà chiamare Carnaroli (sia pure grezzo). Gli oppositori attendono una revisione in Senato. Per il padre della legge l’on. Roberto Rosso (Pdl) c’era la necessità di rilanciare il settore

25 novembre 2009 | 18:51
Passa alla Camera la legge sul riso Protestano agricoltori e artigiani
Passa alla Camera la legge sul riso Protestano agricoltori e artigiani

Passa alla Camera la legge sul riso Protestano agricoltori e artigiani

Sia pure attenuate, passano le norme che tendono a superare le varietà del riso. Anche il Karnak si potrà chiamare Carnaroli (sia pure grezzo). Gli oppositori attendono una revisione in Senato. Per il padre della legge l’on. Roberto Rosso (Pdl) c’era la necessità di rilanciare il settore

25 novembre 2009 | 18:51
 

Il testo di legge approvato dalla Camera non piace a nessuno, al punto che tutti sperano sia rivisto al Senato. Del resto non potrebbe essere diversamente. Quando la politica non vuole scontentare nessuno (e nemmeno fra maggioranza e opposizione ci si vuole contare) succede sempre così. E così, sia pure con profondi emendamenti, la proposta dell'on. Roberto Rosso (Pdl) sul riso è passata in aula e ora attenderà l'ok (o nuove correzioni) dal Senato sulla 'Nuova disciplina del commercio interno del riso (1991-A)”.

I più contrariati all'attuale versione sono comunque gli agricoltori e gli artigiani che, rappresentati dal Consorzio di tutela e valorizzazione varietà tipiche di riso italiano, contestano l'avvio di pratiche che potrebbero colpire a morte l'attuale presenza di più varietà. La legge permette in effetti un via libera alla possibilità di mischiare varietà diverse, ma omologhe per parametri e caratteristiche (con l'Arborio e il Volano). Per il più importante dei risi si è poi giunti a ipotizzare una doppia classificazione che sembra fatta apposta per imbrogliare il consumatore: Carnaroli speciale e Carnaroli grezzo.

La prima tiplogia non potrà essere confusa o mischiata con altre, mentre con la seconda l'industria di trasformazione avrà la possibilità di unire nella confezione Karnak (che vale molto meno del Carnaroli, anche se sembra un parente prossimo) o Carnise, altra varietà 'simile” al Carnaroli.

Ovviamente omologazione per le altre varietà , sembra proprio che non interessi all'industria perdere Vialone nano, Arborio, Roma, S. Andrea, Baldo. Come se non bastasse si è introdotto un emendamento relativo alle sanzioni amministrative, che prima mancava, ma (sarà un caso?) con i valori già previsti dal decreto legislativo del gennaio 1992. Come se in 7 anni non ci fossero state modifiche anche per quanto attiene alla qualità e alle aspettative de consumatori.

Il consorzio di tutela e valorizzazione varietà tipiche di riso italiano, il Consorzio Vialone Nano veronese e la Confartigianato confermano per parte loro la ferma decisione di continuare a lottare per ottenere delle modifiche al disegno legge che rispettino gli sforzi della filiera risicola, agricoltori e trasformatori. E soprattutto per continuare a garantire al consumatore un prodotto italiano, e la purezza delle varietà storiche senza deprezzare quelle nuove. Queste ultime sono semplicemente un'altra cosa. 

Esplicito il commento del Consorzio di tuitela: «gli emendamenti proposti ieri se da un lato danneggiano veramente un'immagine conquistata a fatica dai nostri risicoltori, dall'altra dimostrano quanto grandi ed evidenti sono gli interessi dell'sssociazione degli industriali che non vogliono mollare l'osso. E quanto poi ha disturbato che figure istituzionali come quella del Consorzio di tutela e valorizzazione varieta' tipiche riso italiano  (definito poco conosciuto, poco conosciuto per chi non lo vuole conoscere, aggiungo) , quello del Vialone nano Veronese e la Confartigianato abbiamo fatto sentire la loro voce».

La suddivisione del Carnaroli in sottogruppi superiore e grezzo è sicuramente la modifica giudicata «più inquietante» dal Consorzio che si chiede «come verrà veicolato tutto questo al consumatore e cosa faranno gli agricoltori, avremo anche dei sottogruppi nelle associazioni di categoria?
Gruppo superiore e gruppo grezzo ? Ci sarebbe da auspicare una corsa al superiore se non altro per riunire tutti quelli che fanno della purezza varietale un loro punto di forza.
«Come già annunciato - si agginge al Consorzio - a questo punto noi 'superiori”  non ci fermiamo. Abbiamo provveduto ad inoltrare al Ministro Zaia e non solo degli emendamenti studiati per arrivare a un disegno legge che non faccia cadere nel ridicolo la risicoltura italiana».
«Credevamo di essere soli a sostenere questa battaglia – dichiara Piero Vercellone, presidente del Consorzio – invece in questi giorni abbiamo ricevuto numerose telefonate di diverse figure istituzionali, non solo piemontesi, che confermano di condividere i nostri principi e ci esortano a continuare».
L'unità di intenti si raggiunge con il rispetto e con la discussione in cui tutti hanno il diritto di essere ascoltati.

Secondo il relatore della legge, Roberto Rosso in ogni caso le nuove norme sono finalizzate «a prevedere una nuova disciplina del commercio interno del riso, intervenendo in favore di un settore importante per il Paese ma particolarmente colpito dalla negativa congiuntura internazionale. Il provvedimento si è reso in particolare necessario per rispondere alle esigenze della filiera interessata all'aggiornamento dei criteri di riconoscimento conseguenti alle forme di etichettatura delle molteplici varietà di riso coltivate in Italia».

Nascerebbe da qui tutta la rivoluzione sulle varietà che in verità risponde ad un gioco utile all'industria ma non alla ristorazione italiana e ai consumatori interessati a prodotti di qualità, che se Rosso ricorda che «il disegno di leggesi è reso necessario per rispondere alle pressanti esigenze della filiera interessata all'aggiornamento dei criteri di riconoscimento, conseguente alle forme di etichettatura delle molteplici varietà di riso coltivate in Italia. I nuovi criteri sono stati definiti dagli esperti del settore, e risultano ancorati a principi di trasparenza e di oggettività, nel rispetto dei parametri posti dalla normativa comunitaria di settore; ciò, sempre secondo la relazione del Governo, comporterà un positivo riscontro sia nella fase commerciale del prodotto sia nella fase di orientamento dei programmi di miglioramento genetico, che sono predisposti dalle autorità competenti, al fine di correlare le sempre più specifiche richieste del consumatore al mondo della produzione».

La sintesi della legge
In particolare, con l'articolo 1 sono state stabilite le definizioni del prodotto riso, sulla base della lavorazione o del trattamento subito: riso greggio, integrale, il parboiled, il riso ceroso e quello aromatico, pigmentato od ostigliato.

L'articolo 2 definisce l'ambito di applicazione della legge, che riguarda le varie tipologie di riso confezionato, venduto, posto in vendita o comunque messo a consumo sul territorio nazionale.

L'articolo 3 disciplina in maniera dettagliata la classificazione del riso e la denominazione di vendita. Le varietà presenti sul mercato sono attualmente classificate ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 325 del 1958 in quattro tipologie: riso comune o originario (a grani piccoli e tondi) semifino (chicchi tondeggianti di media lunghezza), fino (a chicchi lunghi e affusolati) superfino (con chicchi grossi e molto lunghi).

L'articolo 3, al comma 1, riconduce invece la classificazione del riso ai seguenti tre gruppi, sulla base delle caratteristiche del grano: riso tondo, medio e lungo, sulla base dei parametri biometrici previsti dalle norme comunitarie; le denominazioni di vendita sono elencate nell'allegato 4, richiamato nell'articolo 3 al comma 3, riprendendo quelle storicamente presenti sul territorio nazionale e tradizionalmente note al consumatore interno. Tali denominazioni peraltro si applicano esclusivamente al riso, al riso integrale, a quello parboiled e all'integrale parboiled. In base al provvedimento, i risi cerosi, quelli aromatici, quelli pigmentati od ostigliati, nonché qualunque altra varietà, potranno invece essere classificati solo in base ai parametri biometrici come risi tondi, medi o lunghi. Il prodotto, per essere commercializzato con una delle denominazioni dell'allegato 4, deve in ogni caso presentare le caratteristiche qualitative stabilite con l'allegato 1.

L'articolo 4 definisce, attraverso il rinvio all'allegato 1, le caratteristiche qualitative per il riso, per il riso integrale, per il riso parboiled e per il riso integrale parboiled. Il comma 1, in particolare, vieta di immettere al consumo per l'alimentazione umana, e con il nome di riso, un prodotto non rispondente alle caratteristiche qualitative di cui all'allegato 1. Alla definizione dei difetti individuati nell'allegato 1 provvede l'allegato 2, mentre l'allegato 3 individua i metodi di analisi ammessi.

Ai sensi dell'articolo 5, le denominazioni di vendita, di cui all'articolo 3, possono essere integrate, per il riso che utilizza marchi collettivi, con le indicazioni previste nei relativi regolamenti d'uso. Le sanzioni per la violazione della legge sono state definite in analogia a quanto previsto all'articolo 18 del decreto legislativo n. 109 del 1992, sull'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari.

In base all'articolo 7, la revisione delle analisi, qualora sia necessario ripeterle nell'ambito di un procedimento giudiziario, deve essere eseguita su un campione minimo di 800 grammi di riso da determinati istituti.

L'articolo 8 detta disposizioni transitorie per consentire alle aziende produttrici l'adeguamento delle nuove disposizioni: per i 12 mesi successivi all'entrata in vigore della legge è consentito il confezionamento in conformità alla legge n. 325 del 1958, ed il riso così confezionato potrà essere venduto sino ad esaurimento delle scorte.

L'articolo 9 contiene, infine, le disposizioni finali.


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