Nell’ambito del D.Lgs. n. 23/2011 il Legislatore ha introdotto la possibilità di istituire l’imposta di soggiorno da parte di Comuni capoluogo di provincia, Unioni di Comuni e Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d’arte. Ai sensi dell’art. 4, comma 1 del citato Decreto, l’imposta di soggiorno è dovuta dai soggetti che alloggiano nelle strutture ricettive situate nel territorio comunale e va applicata:
- in base a criteri di gradualità, in proporzione al prezzo;
- fino ad un massimo di €5 per notte di soggiorno. Il comma 1-bis del citato art. 4 prevede altresì che nei Comuni capoluogo di provincia che abbiano avuto presenze turistiche 20 volte superiori ai residenti, l’imposta in esame può essere applicata fino all’importo massimo di €10.
Tutto quello che c'è da sapere sulla tassa di soggiorno
Inoltre, l’art. 14, comma 16, lett. e), DL n. 78/2010 ha introdotto il contributo di soggiorno a carico dei soggetti che alloggiano nelle strutture ricettive di Roma Capitale e l’art. 1, comma 1129, Legge n. 145/2018 ha previsto che il Comune di Venezia può applicare, in alternativa all’imposta di soggiorno, il contributo di sbarco. In entrambi i casi l’importo massimo è di € 10 per notte. Con il Decreto 29.4.2022, il MEF ha approvato il modello “Dichiarazione imposta di soggiorno” che va presentato, esclusivamente in via telematica, entro il 30.6 dell’anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo. In merito si rammenta che l’art. 3, comma 6, DL n. 73/2022, c.d. “Decreto Semplificazioni”, ha differito tale termine al 30.9 soltanto con riferimento alla dichiarazione da presentare nel 2022 per il 2020 e 2021. In vista della prossima scadenza del 30.6.2023 per la presentazione della dichiarazione relativa al 2022, si riepilogano i soggetti obbligati e le modalità di compilazione della stessa.
In merito all’obbligo di presentazione della dichiarazione in esame va evidenziato che il MEF:
- tramite alcune FAQ pubblicate sul proprio sito Internet ha specificato che: la dichiarazione non va presentata se il Comune ha sospeso il versamento dell’imposta a causa dell’emergenza COVID-19 per l’intero anno. Se invece la sospensione ha riguardato soltanto una parte dell’anno, la dichiarazione va presentata; la dichiarazione va presentata anche in assenza di presenze; in caso di più comproprietari, la dichiarazione va presentata dal soggetto già noto al Comune quale responsabile dell’imposta;
- con la Risoluzione 9.2.2023, n. 1/DF ha chiarito che, diversamente da quanto previsto per il 2020 e 2021 ed indicato nelle citate FAQ, per le annualità successive (dal 2022) la presentazione della dichiarazione con il modello ministeriale rappresenta l’unica modalità di assolvimento dell’adempimento dichiarativo in esame imposto dal Legislatore, per la verifica da parte dei Comuni del corretto adempimento dell’imposta e valido su tutto il territorio nazionale. Ciò in considerazione del fatto che “non si riscontrano... all’interno della disciplina generale del tributo norme dalle quali sia possibile desumere la facoltà per i comuni di predisporre autonomamente modelli di dichiarazione concernenti l’imposta di soggiorno”.
I soggetti obbligati
Ai sensi del comma 1-ter del citato art. 4, il gestore della struttura ricettiva è responsabile:
- del pagamento dell’imposta / contributo di soggiorno, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi (la struttura ricettiva riscuote l’imposta di soggiorno dovuta / pagata dal turista e provvede al relativo versamento al Comune);
- della presentazione dell’apposita dichiarazione.
Inoltre, il comma 5-ter del citato art. 4 dispone che, in caso di locazioni brevi, il soggetto responsabile del pagamento dell’imposta / contributo di soggiorno (con diritto di rivalsa sui soggetti passivi), tenuto alla presentazione della dichiarazione in esame, va individuato nel soggetto che incassa il canone / corrispettivo ovvero che interviene nel pagamento dei canoni / corrispettivi.
La compilazione della dichiarazione
Come sopra accennato, il MEF con il Decreto 29.4.2022 ha approvato il modello di dichiarazione dell’imposta / contributo di soggiorno, che può essere compilato e inviato (con Entratel / Fisconline) dal sito Internet del MEF ovvero dall’area riservata del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate. In particolare, ai fini della compilazione, oltre al periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione (2022 per il modello da inviare entro il prossimo 30.6.2023) e al Comune di riferimento, va indicata la “Tipologia del dichiarante” considerando che, come indicato nelle istruzioni, va determinata come di seguito riportato.
Tipologia del dichiarante e definizione:
- “Gestore della struttura ricettiva”: oggetto tenuto ad effettuare le comunicazioni ex art. 109, RD n. 773/31, in base al quale i “gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive, comprese quelle che forniscono alloggio in tende, roulotte, nonché i proprietari o gestori di case e di appartamenti per vacanze e gli affittacamere, ivi compresi i gestori di strutture di accoglienza non convenzionali, ad eccezione dei rifugi alpini inclusi in apposito elenco istituito dalla regione o dalla provincia autonoma, possono dare alloggio esclusivamente a persone munite della carta d’identità o di altro documento idoneo ad attestarne l’identità secondo le norme vigenti”. Al fine di individuare il soggetto tenuto alla presentazione della dichiarazione è necessario far riferimento anche ai provvedimenti regionali / provinciali.
- “Mediatore della locazione”: soggetto che incassa il canone / corrispettivo, ovvero che interviene nel pagamento dei canoni / corrispettivi (art. 4, comma 5-ter, DL n. 50/2017), nell’ambito delle locazioni brevi.
- “Dichiarante diverso dal gestore della struttura ricettiva”: dichiarante diverso dal gestore / dichiarante della struttura ricettiva (ad esempio, rappresentante, curatore fallimentare, erede).
- “Intermediario”: oggetto abilitato (ad esempio, dottore commercialista / consulente del lavoro / CAF), delegato alla consultazione del Cassetto fiscale / fatture elettroniche, che trasmette la dichiarazione per conto del dichiarante.
Nella successiva sezione “Dati della struttura ricettiva”, oltre ai dati identificativi della struttura (denominazione, indirizzo, recapiti, ecc.), per ciascun trimestre dell’anno, sono richieste le seguenti informazioni:
- “Imposta applicata a notte”, con possibilità di riportare fino a 3 tariffe diverse, separate da un punto e virgola;
- “Imposta ridotta applicata a notte”, da compilare qualora il Comune abbia previsto una riduzione dell’imposta (se sono state applicate più tariffe è possibile riportare fino a 3 tariffe diverse, separate da un punto e virgola, nello stesso ordine di quelle indicate nel campo precedente);
- “Numero presenze a tariffa ordinaria / cui spetta la riduzione / esenti dall’imposta” per indicare le presenze relative alle diverse misure dell’imposta indicate nei campi precedenti, rispettando l’ordine di inserimento utilizzato negli stessi. A tal fine: va considerato il numero dei soggetti per i giorni di pernotto e pertanto, in caso di 2 adulti che soggiornano per 2 notti, il numero di presenze è pari a “4”; se il Comune richiede l’imposta di soggiorno per un numero massimo di giorni, in caso di soggiorni più lunghi, le presenze oltre il limite previsto vanno indicate tra quelle esenti da imposta. Così, ad esempio, in caso di imposta di soggiorno dovuta per un massimo di 10 giorni, per 1 ospite che soggiorna 15 giorni, va indicato “10” nelle presenze ordinarie e “5” in quelle esenti.
È infine richiesta l’indicazione dei seguenti dati:
- “Estremi del/dei versamento/i” effettuati al Comune (campo facoltativo) per tutti i trimestri dalle
strutture oggetto della dichiarazione;
- “Importo annuale (cumulativo) versato al comune”, ossia l’importo totale relativo all’intero anno e a tutte le strutture presenti in dichiarazione (campo obbligatorio).
Regime sanzionatorio
L’art. 4, comma 1-ter, D.Lgs. n. 23/2011 dispone che in caso di:
- omessa / infedele presentazione della dichiarazione è applicabile la sanzione dal 100% al 200% dell’importo dovuto;
- omesso, ritardato o parziale versamento dell’imposta / contributo di soggiorno va fatto riferimento all’art. 13, D.Lgs. n. 471/97, e pertanto la sanzione è pari al 30% dell’importo dovuto, ridotto al 15% se il versamento è effettuato con ritardo non superiore a 90 giorni e all’1% per ogni giorno di ritardo se il versamento è effettuato con ritardo non superiore a 15 giorni.
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