La pandemia Covid e il suo impatto sull’economia stanno modificando il mondo del lavoro che, a livello di contrattazione, ha già visto venir meno alcuni obblighi introdotti dal decreto Dignità e successivamente sospesi dal decreto Agosto. In particolare, parliamo della causale per il rinnovo dei contratti a termine.
Niente causale per il rinnovo dei contratti di somministrazione a termine
Le precisazioni del ministero del LavoroTema spinoso che ha richiesto l’intervento chiarificatore del
ministero del Lavoro che conferma la lettura dominante degli esperti su una delle norme più importanti in termini di flessibilità occupazionale. Secondo la risposta del ministero, la
sospensione della causale non riguarda solo il contratto a tempo determinato diretto, ma anche quello di
somministrazione a termine. Inoltre, precisa il ministero, le aziende che già hanno usufruito di questa agevolazione prima che la legge di Bilancio allungasse la sua validità fino al 31 marzo (la precedente scadenza era fissata per il 31 gennaio 2020), non possono utilizzarlo una seconda volta.
Dal decreto Agosto alle prossime modificheLa norma del
decreto Agosto prevede che, a fronte dell’obbligo di indicare la causale nei contratti a termine che comportano la proroga del lavoro oltre i 12 mesi, o nei rinnovi di precedenti rapporti, per una sola volta si possa procedere senza indicare la causale stessa.
Il ministero del Lavoro precisa, infine, che il
ragionamento alla base di questa interpretazione della norma introdotta punta a
salvaguardare i livelli occupazionali
all’interno di un contesto emergenziale. Certo, a patto che la possibilità di prorogare il contratto sia ancora disponibile. Ossia, a patto che l’impresa non abbia chiuso. In questo modo, oltre a favorire il mantenimento del posto di lavoro, la norma evita che, una volta scaduto il contratto, i lavoratori vadano a ingrossare le fila di chi chiede un
sostegno al reddito. Opportunità che potrebbe spingere il legislatore ad allungare la scadenza del 31 marzo e prevedere anche la possibilità di superare l’utilizzo unico che si può fare dell’agevolazione.