Con la circolare n. 47 del 27 giugno 2018 la Fipe (Federazione italiana pubblici esercizi) ha voluto fare il punto su un dibattito giuridico che ha visto al centro un punto vendita al dettaglio con laboratorio di Roma che somministrava alimenti e bevande senza la dovuta autorizzazione.
L'esercizio (laboratorio di gastronomia calda) il 2 gennaio 2018 ha subito un provvedimento amministrativo. Contro tale provvedimento è stato promosso un ricorso al Tar Lazio con la richiesta di sospensione dell’esecuzione. E in attesa della sentenza di merito, che deciderà sulla correttezza o meno dell’inibizione, il Tar (ordinanza n. 2450/2018 del 23/04/2018) ha respinto la domanda in quanto non ha riscontrato la fondatezza dei motivi dell’impugnazione: “La presenza e l’utilizzo di tavoli, sedute, calici per le bevande, servizio assistito con mescita del vino…” sono stati ritenuti idonei a configurare l’attività come somministrazione di alimenti e bevande al pubblico.
Il punto vendita sosteneva che il provvedimento avrebbe causato un danno reale all’attività, pur non essendo stato bloccato il lavoro del laboratorio di gastronomia calda. In due parole, un conto è vendere e un conto è consumare in loco facendo salotto, aspetto che richiede un altro tipo di licenza.
A questo punto il laboratorio ha impugnato il provvedimento del Tar e si è rivolto al Consiglio di Stato che ha accolto la richiesta (ordinanza n. 3821/2018 del 07/06/2018) ritenendo possibile il “pericolo” di danno per l’esercizio. Riassumendo: il fatto che in un punto vendita al dettaglio, laboratorio di gastronomia calda, siano presenti tavolini e sedie per il Consiglio di Stato non configura l’esercizio abusivo di somministrazione di alimenti e bevande. Bocce ferme, quindi, anche perché Tar e Consiglio di Stato hanno solo effettuato valutazioni generiche riguardo un provvedimento amministrativo. Il tema verrà approfondito in fase di procedimento di merito, non ancora pendente e quindi non giunto a sentenza.
La Federazione italiana pubblici esercizi ritiene che l’ordinanza del Consiglio di Stato non invalidi in alcun modo il consolidato orientamento del ministero dello Sviluppo economico che, in più occasioni, tramite numerose risoluzioni, ha ribadito che la norma che consente ai punti vendita al dettaglio e agli artigiani il consumo sul posto non prevede una modalità analoga a quella consentita agli esercizi di cui alla legge n. 287/91 (somministrazione di alimenti e bevande al pubblico).
La Fipe ha sottolineato il fatto che l’attività di vendita e di mescita non sono assimilabili. Non bisogna fare confusione, non si può fare quello che si vuole. Le regole sono le regole e non vanno disarticolate quelle a tutela della somministrazione. Per questo lancia un grido di allarme e sollecita le associazioni territoriali a vigilare e segnalare altri eventuali interventi giurisdizionali su questo tema.