La norma è prevista dal Decreto Fiscale 2020 (legge 157/2019) e si applica a quanti (imprese o titolari di partita Iva) nel 2019 avevano ricavi o compensi fino a 400mila euro, indipendentemente dal regime di contabilità adottato e dalla tipologia giuridica scelta per l’esercizio dell’attività (dalla cooperativa alla Spa non importa). L’agevolazione era stata ideata proprio per incentivare l’utilizzo della moneta elettronica e non casualmente coincide proprio con l’entrata in vigore della riduzione a alla soglia dei 2mila euro del limite del cash. Una norma che intercetta un trend che dopo il lockdown è cresciuto in maniera considerevole per evitare il più possibile la circolazione di contanti, potenziale veicolo del virus.
Come scatta il bonus che va in compensazione
L’agevolazione si basa, come indicato, su un credito d’imposta pari al 30% delle commissioni e dei costi fissi addebitate per le transazioni effettuate mediante utilizzo di carte di credito a partire dal 1° luglio 2020. Il credito sarà utilizzabile in compensazione il mese successivo a quando risulterà pagato nell’estratto conto bancario. In pratica, se per gli incassi tramite carta di credito fatti a luglio, la banca effettuerà un prelievo automatico della commissione in agosto, la compensazione varrà quindi a partire da settembre. Questo credito (pari al 30% del costo che risulta in estratto conto) dovrà essere indicato nella dichiarazione dei redditi del periodo di maturazione e nelle dichiarazioni successive per gli importi residui non ancora utilizzati in compensazione. Tale credito non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap.
Serve una comunicazione all’Agenzia delle entrate
Purtroppo siamo in Italia, e invece di rendere automatico ed efficace per tutti questo bonus, per ottenere il credito i gestori dei pubblici esercizi, i commercianti o i professionisti dovranno inviare una comunicazione, utilizzando il software predisposto dall’Agenzia delle entrate, in cui andranno evidenziati sia il numero delle operazioni effettuate nel periodo di riferimento sia gli importi delle commissioni e dei costi fissi periodici addebitati dagli operatori finanziari che mettono a disposizione il Pos (o i Pos, visto che alcuni commercianti ne hanno più di uno). Lo ha previsto un provvedimento dell’Agenzia delle entrate dello scorso 29 aprile con il quale è stata resa operativa l’agevolazione. Attenzione però: pena la decadenza, la comunicazione dovrà essere effettuata entro il 20 del mese successivo e il credito, maturato con cadenza mensile, potrà essere utilizzato a decorrere dal mese successivo; quindi passerà un altro mese e nell’ipotesi dei costi di luglio, la compensazione arriverà solo ad ottobre.
Nessuna collaborazione banche-Stato
Francamente sembra una procedura assolutamente all’insegna della burocrazia, fatta quasi apposta per scoraggiare gli imprenditori ad avvalersene. Altro che semplificazione come si sente dire da settimane a tutti i livelli. Eppure, sarebbe bastato far fare queste operazioni in modo automatico alle banche. Fatto 100 il costo delle commissioni, l’istituto di credito ne preleva solo il 70% dal conto dell’azienda o del professionista e per l’altro 30% si sostituisce al commerciante come creditore verso lo Stato e se lo porta in compensazione. Sarebbe stato un segnale di efficienza e di collaborazione vera fra Stato e banche, ma questo appartiene al libro dei sogni o alla realtà degli altri Stati europei dove i finanziamenti bancari garantiti dallo Stato per il Covid-19 arrivano nel giro di poco...
Sanzioni per chi non utilizza il Pos
Attenzione, c’è un pesante rischio di sanzioni per chi rifiuta di utilizzare il Pos. Così come previsto dal Decreto Fiscale 2020, dal 1° luglio la mancata accettazione del pagamento elettronico potrà infatti comportare l’applicazione di una sanzione, a carico del professionista e dell’impresa, per un valore fisso pari a 30 euro con l’aggiunta del 4% del valore della transazione rifiutata. Una sanzione che, ovviamente, non è automatica ma che si applicherà a due condizioni: denuncia del consumatore al quale è stato negato il pagamento con strumenti elettronici, e successivo accertamento da parte degli organi competenti con la remissione di tutti gli atti al Prefetto competente per territorio.
Limiti al contante, si cambia
Dal primo luglio, come detto, la soglia per l'utilizzo viene ridotta a 1.999,99 euro limiti che scenderanno a mille il primo gennaio 2022. ciò comporta che fino a 1.999 euro è possibile dare soldi in contanti a un'altra persona o a un'azienda senza vincoli. Diverso dai 2.000 euro in su, ove per trasferire denaro da un soggetto a un altro è necessario uno strumento tracciabile, come il bonifico bancario, la carta di credito, ecc. Il divieto vale sia per chi riceve il denaro, sia chi effettua il pagamento e la limitazione tocca anche le donazioni e i prestiti, anche se fatti tra familiari. IL pagamento in contanti per cifre superiori ai tetti previsti è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti, inferiori alla soglia, che appaiono artificiosamente frazionati.
Sono previste multe salatissime che andranno da un minimo di 3000 euro a un massi euro a seconda della gravità dell'infrazione. le sanzioni valgono sia per chi effettua il pagamento, sia per chi lo riceve. Non cambia invece niente per i versamenti e i prelievi fatti sul proprio conto corrente perché non costituiscono un trasferimento di denaro tra soggetti diversi
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Alberto Lupini
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