Affitto: ora scatta il bonus del 60% Ecco come ottenerlo con un F24

Per bar e ristoranti sarà ora possibile utilizzare il credito d'imposta da marzo a maggio, ma solo se il canone è pagato. Ma molti gestori non hanno la liquidità e le banche non aiutano certo in questo momento di crisi . Per Lino Stoppani, Fipe, resta il problema di rivedere contratti che non possono "pesare" per più del 10% del fatturato

07 giugno 2020 | 13:07
di Alberto Lupini
È ormai operativo il bonus affitti previsto dal decreto Rilancio e tanto atteso da bar e ristoranti che sono rimasti chiusi per mesi: non riguarda sole le imprese e i commercianti, ma anche i forfettari e gli enti no profit, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale.



L'Agenzia delle Entrate chiarisce ora tutti i dettagli: è possibile utilizzare il credito d'imposta del 60% del canone mensile per la locazione, il leasing o la concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole. O lo si porta in compensazione nel modello F24 con il codice tributo “6920” o può essere ceduto al locatore come “sconto” sul canone. L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 14 del 6 giugno, ha fornito i primi chiarimenti sulla nuova agevolazione, istituendo anche il codice tributo con la risoluzione n. 32.

L'Agenzia delle Entrate ha anche dato il via alle richieste per il contributo a fondo perduto per bar e ristoranti colpiti dall'emergenza. La domanda è da presentare dal 15 giugno al 24 agosto.

Riguardo all’individuazione delle strutture alberghiere, a cui spetta il bonus a prescindere dai ricavi e compensi nel periodo d’imposta precedente, occorre fare riferimento ai soggetti che, indipendentemente dalla natura giuridica o dal regime fiscale adottato, svolgono effettivamente le attività riconducibili alla sezione 55 dei codici ATECO (es. alberghi e B&B).

Nel dettaglio si può scontare dalle tasse il 60% - il 30% per gli affitti di azienda - di quanto pagato come canone per il trimestre di chiusura: è comunque necessario che il canone sia stato corrisposto. In caso di mancato pagamento la possibilità di utilizzare il credito d'imposta resta sospesa fino al momento del versamento. Ed è anche su questo punto che si vede la fragilità di un impianto legislativo troppo burocratico: le imprese erano chiuso e non hanno incassato. Non hanno liquidità, e le banche in molti casi non hanno concesso finanziamenti…E ci sono già casi di locali che non hanno riaperto e hanno abbandonato il campo proprio perché non avevano soldi per l’affitto e non volevano aumentare il debito…  



Se il canone invece è stato versato in via anticipata, sarà necessario individuare le rate relative ai mesi di fruizione del beneficio parametrandole alla durata complessiva del contratto. L'importo potrà essere portato in compensazione con le altre imposte dovute con il modello F24 (indicando come detto il codice tributo "6920") nella dichiarazione dei redditi del periodo di pagamento o, in alternativa può essere ceduto. La cessione può avvenire a favore del locatore o del concedente, oppure di altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito per questi ultimi.

Nei casi di utilizzo diretto da parte del locatario, il credito spettante e i corrispondenti utilizzi vanno indicati nel quadro RU della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale la spesa relativa ai canoni agevolabili si considera sostenuta, specificando sia la quota utilizzata in dichiarazione sia la quota compensata tramite modello F24. L’eventuale residuo sarà riportabile nei periodi d’imposta successivi e non potrà essere richiesto a rimborso.

La circolare precisa che, in alternativa, il credito d’imposta può essere ceduto al locatore/concedente “a titolo di pagamento del canone”.

Con la cessione al locatore si paga solo la differenza

L’Agenzia chiarisce che in tale ipotesi il versamento del canone è da considerarsi avvenuto contestualmente al momento di efficacia della cessione. In pratica, poichè la norma mira a ridurre l’onere che grava in capo al locatario, è possibile fruire del credito in esame attraverso la cessione dello stesso al locatore o conducente del credito di imposta, fermo restando che in tal caso deve intervenire il pagamento della differenza tra il canone dovuto ed il credito di imposta (40% del canone considerando che il credito è del 60%, 70% del canone in caso di affitto d’azienda)

Il credito d’imposta può essere ceduto anche ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito. Le modalità attuative della cessione dei crediti d’imposta saranno però definite con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate (art. 122 del DL 34/2020). E questo è un altro punto negativo di come il sisetma bancaroo non sia nei fatti parte attiva in questa fase di crisi.

La circolare evidenzia che per il cessionario, qualora il valore nominale del credito ceduto sia maggiore rispetto al corrispettivo pattuito con il cedente, emerge una sopravvenienza attiva tassabile.

Viene inoltre chiarito che qualora non sia stato utilizzato il credito d’imposta per botteghe e negozi ex art. 65 del DL 18/2020 (es. per mancato pagamento del canone di marzo o per assenza dei requisiti), è possibile optare per il credito d’imposta di cui all’art. 28 del DL 34/2020 ove siano soddisfatti i requisiti richiesti, cioè, cime dteto, una volta pagato il debito.

Va ricordato che il credito d'imposta spetta però solo se i soggetti esercenti attività economica hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi in ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente. Il che almeno per bar e ristoranti è facilmente dimostrabile avendo chiuso l’attività e svolto al massimo un po’ di delivery. Il calo del fatturato o dei corrispettivi deve essere verificato mese per mese. Quindi può verificarsi ad esempio che qualche impresa (ripetiamo non bar o ristoranti) possa avere diritto al credito d'imposta solo per uno dei tre mesi.

La questione degli affitti nel mondo della ristorazione e dei bar non smette però certo con questo adempimento. C’è un problema reale come detto di pagamenti che alcuni non possono effettuare perchè non hanno liquidità (e le banche non aiutano certo in questo momento) e c’è anche una necessità di rivedere le forme e costi degli affitti perché non è che da qui in avanti sarà molto facile fare quadrare i conti dei pubblici esercizi. E c'è chi come detto lascia i locali per non peggiorare la sua situazione.


La gestione ridotta non basta per pagare l'affitto
Molti gestori dovranno infatti fare i conti con incassi ancora ridotti, sia perché il distanziamento sociale riduce i clienti, sia perché molti hanno poco da spendere. Con incassi che calano la strada obbligata è ridurre i costi fissi e la scelta spesso è tra personale e affitto. Ma anche quando l’emergenza non ci sarà più e quella economica morderà meno molti negozi soprattutto del non alimentare dovranno fare i conti con un terzo fenomeno, già in atto ma cresciuto a dismisura e in maniera irreversibile: l’e-commerce. E non a caso questo è uno dei problemi su cui sta lavorando la Fipe che parte dalla considerazione che molti pubblici esercizi non possono permettersi di versare più del 10% del fatturato ai titolari degli immobili dove sorge l'attività. Dopo aver proposto una differenziazione dei canoni di locazione, ora sta lavorando sodo per far applicare un emendamento al Dl Rilancio. Nel testo infatti è previsto che "le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche che esercitino un'attività sportiva all'interno di un immobile concesso in locazione, hanno il diritto di ottenere una riduzione dei canoni pari al 50%, da marzo 2020 a luglio 2020". Perché non fare questo anche per bar e ristoranti?



«Abbiamo chiesto che l'applicazione venga estesa anche agli esercizi pubblici – aveva detto a Italia a Tavola il presidente di Fipe, Lino Stoppani - perchè rappresenterebbe una bella boccata d'ossigeno, un'occasione ghiotta per respirare. Quello che ha previsto il Dl Rilancio con i crediti d'imposta è buono, ma non va dimenticato che è previsto un tetto di 5 milioni di euro di fatturato, il quale esclude le attività più strutturare che, tuttavia, hanno anch'esse risentito del lockdown. Il tema affitti è un tema delicato sul quale stiamo lavorando a stretto contatto con il Governo chiedendo anche delle facilitazioni fiscali atte ad aiutare l'incontro tra i titolari e gli affittuari. Su chi la spunterà, non lo so dire ora, molto dipenderà da come e quando si ripartirà a pieno regime: di certo questa situazione evidenzia un altro problema del nostro settore relativo al fatto che i gestori di pubblici esercizi non possono investire sugli immobili e diventarne titolari».

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