Un Home Restaurant è a tutti gli effetti un'attività di somministrazione di alimenti e bevande e deve quindi seguire le stesse norme che regolano i pubblici esercizi. E ciò significa che deve rispettare le stesse regole di un bar o un ristorante, a partire dall'Haccp e fino all'utilizzo di una SCIA per poter avviare l'attività di Home Restaurant. A stabilirlo è il Tribunale di Pisa che con una sentenza di secondo grado (la n. 492/2024 dello scorso 8 aprile) ha confermato la correttezza dell'operato del Comune di Montopoli che aveva richiesto una SCIA per un Home Restaurant perché richiede il pagamento per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande in una casa privata. Una sentenza che riempie un vuoto normativo che da troppo tempo creava dubbi e disagi.
A Pisa in Tribunale smentisce il giudice di pace favorevole agli Home Restaurant
L'ingiunzione e la sanzione del Comune di Montopoli era stata annullata da un giudice di pace di San Miniato nel 2019, che non riteneva tale attivitá di carattere pubblico. In Appello il Tribunale di Pisa ha però smentito il giudice di pace, confermando con autorevolezza quello che il Comune di Montopoli, in sede locale, e la Fipe-Confcommercio, a livello nazionale, sostengono da tempo: gli home restaurant devono seguire le norme dei pubblici esercizi perché di fatto, anche se con tempi ridotti e variabili, svolgono lo stesso “lavoro”. E la Fipe da anni sostiene che sia obbligatoria la pratica della SCIA.
Home Restaurant, un lavoro da regolarizzare
La sentenza, al di là della valenza sul singolo caso, fa chiarezza assoluta su un tema che da anni vede in campo il mondo della ristorazione (oltre 300mila imprese) che chiede di regolamentare un comparto come quello degli Home Restaurant che ha ormai superato le 20mila attivitá. Una realtá che per il Tribunale di Pisa dovrebbe seguire tutte le norme che valgono per i pubblici esercizi, pur con le limitazioni che attualmente fissano a non più di 5mila euro il fatturato annuo (esentasse). E ciò, ovviamente, per garantire un corretto funzionamento del mercato e la sicurezza dei consumatori.
L'Home Restaurant è un lavoro che deve essere regolarizzato
L'attività di Home Restaurant, va ricordato, non può superare il numero massimo di 10 coperti al giorno e di 500 coperti all'anno ed è previsto che le somme versate dagli ospiti a titolo di compenso non superino come detto il limite dei 5mila euro annui. Ma è abbastanza evidente che è difficile controllare il rispetto di questi paletti, anche perché è previsto dalle norme che non si possono fare accertamenti in case private. Su queste basi il Tribunale, equiparando un Home Restaurant ad un ristorante, apre però la strada a maggiori possibilità di verifiche a partire dall'obbligo del rispetto delle procedure di autorizzazione attraverso la Scia (che hanno un costo) e l'osservanza delle norme sanitarie che impongono la notifica igienico sanitaria e la presentazione di un piano di autocontrollo HACCP, così come quelle urbanistiche e di edilizia stabilite dai Comuni o dalle Regioni.
Home Restaurant o Ristoranti devono rispettare le stesse regole
Rispetto a questa sentenza la Fipe osserva fra l'altro che il Giudice riconosce che se anche l'attività di Home Restaurant si basa su una quantitá di lavoro diversa dai ristoranti (offerta saltuaria, rivolta a un minor numero di persone), di fatto ha caratteristiche uguali per le sue modalità (offerta al pubblico, pagamento di un corrispettivo, ecc.) e quindi vanno considerati uguali sul piano normativo. E del resto l'attivitá dell'Home Restaurant di Montopoli era pubblicizzata sui social network e l'offerta, così come l'accesso al servizio, erano rivolti a un pubblico indistinto, esattamente come un qualunque ristorante.
Gli Home Restaurant vendono servizi al pubblico anche per il Consiglio di Stato
In sintesi, poichè la normativa (regionale e nazionale) definisce la somministrazione come vendita per il consumo sul posto “che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell'esercizio o in una superficie aperta al pubblico” (art. 1, Legge n. 287/1991), ecco perché il Tribunale di Pisa ha emesso una sentenza per molti versi fondamentale per il futuro del comparto, a partire proprio dall'obbligo di cominciare l'attivitá con una Scia.
Gli Home Restaurant vendono servizi al pubblico anche per il Consiglio di Stato
La decisione del Tribunale di Pisa segue fra l'altro un analogo pronunciamento del Consiglio di Stato che (Sentenza n. 02437/2023) aveva stabilito che l'attività di Home Restaurant consistente nella gestione di un posto di ristoro e somministrazione di alimenti all'interno di un immobile privato e svolto nell'interesse dei soci di un'azienda agricola e di ulteriori clienti occasionali – rientra a pieno titolo nel concetto di somministrazione di alimenti e bevande.
Home Restaurant, cosa faranno ora i Comuni italiani?
A questo punto bisognerà capire come si comporteranno i diversi Comuni italiani dove operano degli Home Restaurant. Se tutti decidessero di richiedere una Scia (ovviamente in sanatoria di attività già in essere) si potrebbero aprire molti contenziosi, ma è indubbio che la sentenza di Pisa ha spalancato un portone a favore dei Sindaci che vogliono regolarizzazione le situazioni dubbie. A questo punto può forse essere interessante cos'è una Scia e cosa prevedono le norme.
Che cos'è una SCIA
La SCIA - Segnalazione Certificata di Inizio Attività - è in pratica la dichiarazione amministrativa da presentare in Comune che permette alle imprese di iniziare, modificare o cessare un'attività produttiva artigianale, commerciale o industriale. La SCIA Produce effetto immediato, in quanto non è necessario attendere i tempi, l'esecuzione delle verifiche sui requisiti e i controlli preliminari da parte degli enti competenti. La SCIA si compone di un'autocertificazione con degli allegati, necessaria a documentare il possesso di:
- requisiti soggettivi: morali e professionali se richiesti per lo svolgimento di determinate attività;
- requisiti oggettivi: previsti dalla legge a seconda del tipo di attività economica da avviare, attinenti ad esempio la conformità urbanistica, edilizia, igienico-sanitaria, ambientale dei locali o delle attrezzature aziendali.
Quando presentare la SCIA?
La SCIA deve essere presentata prima dell'inizio, della modifica, della sospensione o della cessazione dell'attività. Trattandosi di un'autocertificazione nella quale si dichiara la sussistenza de requisiti per l'apertura dell'attività è necessario che, alla data di presentazione della stessa, il richiedente abbia già tutte le carte in regola per avviare l'attività (ad esempio la società deve essere già costituita).
Attività economiche soggette a SCIA
Le attività economiche soggette a SCIA sono:
- attività produttive e artigianali;
- attività turistiche;
- attività agricole;
- attività commerciali, quali ad esempio attività di somministrazione di alimenti e bevande (bar e ristoranti) commercio al dettaglio, commercio on line.
Come presentare la SCIA
La SCIA va presentata esclusivamente con modalità telematica allo Sportello unico per le attività produttive (SUAP) del Comune del territorio in cui viene svolta l'attività. Per presentare la SCIA occorre seguire una serie di passaggi:
- 1) il titolare dell'impresa deve verificare sul sito istituzionale che il Comune di competenza disponga di uno sportello SUAP accreditato o meno al Ministero per lo Sviluppo Economico;
- 2) a seconda che il SUAP di competenza sia accreditato o meno, la SCIA può essere presentata attraverso i seguenti sistemi informativi:
a) sistema informativo MUTA predisposto da Regione Lombardia (per SUAP accreditati o meno);
b) sistema informativo del SUAP accreditato al MISE;
c) sistema informativo Starweb della Camera di Commercio (CCIAA);
d) sistema informativo Impresainungiorno;
e) sistema ComUnica (presentazione al SUAP per il tramite della Camera di Commercio territorialmente competente) se allegata ad una pratica di Comunicazione Unica;
- 3) il sistema informativo confeziona la pratica e la trasmette alla PEC del SUAP o della CCIAA (nel caso in cui il SUAP non sia accreditato);
- 4) l'imprenditore riceve un numero di protocollo e può iniziare immediatamente l'attività;
- 5) la SCIA viene trasmessa ad ASL, ARPA e Vigili del Fuoco per i controlli di rispettiva competenza.
Chi può presentare la SCIA
La SCIA va presentata dal titolare dell'attività. In alternativa, è possibile rivolgersi:
- ad una associazione di categoria;
- ad un professionista abilitato.
Quanto costa presentare una SCIA
Il costo di presentazione della SCIA non è standard, ma è variabile rispetto all'attività che si intende avviare e al costo delle eventuali certificazioni da allegare. In genere l'avvio dell'attività può prevedere il versamento di diritti, tasse cc.gg., bolli, ecc., che variano da attività ad attività.
SCIA, tutto quello che c'è da sapere
A ciò, se la pratica è presentata da un professionista, si dovrà aggiungere la parcella dell'esperto. A titolo puramente esemplificativo la parcella per l'istruttoria di una SCIA per l'apertura di un'attività commerciale nel comune di Roma può variare tra gli 80 e i 400 euro a seconda dell'attività, a cui aggiungere il versamento delle spese amministrative.
Controlli dopo la presentazione della SCIA
L'attività oggetto della SCIA può essere iniziata dal giorno della presentazione della stessa. Entro 60 giorni l'ufficio competente procede alla verifica della SCIA, delle dichiarazioni e delle certificazioni allegate e, in caso di assenza dei requisiti e dei presupposti di legge, può inibire la prosecuzione dell'attività, salva la regolarizzazione della stessa entro un termine fissato dall'amministrazione medesima, in ogni caso non inferiore a 30 giorni. Decorso il termine di 60 giorni, l'Amministrazione competente può intervenire solo mediante provvedimenti in autotutela e può bloccare l'impresa solo se la SCIA riguarda una attività che comporta "pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale". Poichè la maggior parte delle attività economiche non coinvolgono questi interessi sensibili, gli imprenditori, scaduti i 60 giorni dall'invio della SCIA, possono operare senza il rischio amministrativo, ovviamente se l'autocertificazione non è falsa.