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Ue, entro la fine del 2011 al bando le etichette ingannevoli

La Comunità europea ha detto no alle indicazioni sugli effetti salutari dei prodotti agroalimentari contenute nelle etichette e nelle pubblicità dei prodotti. Entro la fine del 2011 la Commissione Ue presenterà una lista delle informazioni autorizzate. Dunque etichette più trasparenti e veritiere

 
28 luglio 2011 | 15:34

Ue, entro la fine del 2011 al bando le etichette ingannevoli

La Comunità europea ha detto no alle indicazioni sugli effetti salutari dei prodotti agroalimentari contenute nelle etichette e nelle pubblicità dei prodotti. Entro la fine del 2011 la Commissione Ue presenterà una lista delle informazioni autorizzate. Dunque etichette più trasparenti e veritiere

28 luglio 2011 | 15:34
 

Le indicazioni sui benefici per la salute contenute nelle etichette e nelle pubblicità di molti prodotti alimentari saranno presto sottoposte a controlli più severi a livello europeo: lo ha stabilito la Commissione Ue, che, su indicazione dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare, presenterà entro la fine dell'anno una lista delle informazioni autorizzate. Infatti - è la considerazione di Bruxelles - i consumatori hanno il diritto di sapere se gli alimenti indicati come benefici per la loro salute hanno davvero gli effetti pubblicizzati. La lista varrà per prodotti alimentari e anche per quelli a base di erbe.



«è importante controllare l'esattezza e l'affidabilità delle informazioni che appaiono sulle etichette dei prodotti alimentari per aiutare i consumatori a scegliere prodotti sani e aumentare la loro autonomia di scelta», commenta il commissario per la Salute e i Consumatori, John Dalli, che considera prioritaria l'adozione «prima possibile» della lista delle informazioni autorizzate. La Commissione ha già avviato i lavori preparatori in collaborazione con gli Stati membri e prevede di presentare le disposizioni finali entro la fine di quest'anno.

Dal prossimo anno, quindi, nei Paesi della Comunità europea etichette alimentari più trasparenti. Il nuovo regolamento, che ha già ottenuto il via libera del Parlamento di Strasburgo lo scorso 5 luglio, sarà esaminato dal Consiglio agricolo in autunno e approderà in Gazzetta Ue a inizio 2012. Gli operatori avranno tre anni di tempo per uniformarsi alle nuove regole, cinque anni per le norme relative all'informazione nutrizionale. Gli alimenti immessi sul mercato o etichettati entro le suddette date potranno venire legalmente commercializzati sino a esaurimento scorte. Tra le novità viene introdotto il criterio della trasparenza a tutela dei consumatori, anche se manca l'obbligo di etichettatura d'origine per tutti i prodotti agricoli freschi e trasformati mono ingredienti. Viene prevista l'indicazione d'origine obbligatoria per le carni suine, avicole e ovi caprine con l'esclusione di alcuni prodotti cunicoli. Novità anche per gli oli e la sostituzione degli ingredienti. Di seguito i principali contenuti del nuovo regolamento.

Trasparenza: le informazioni relative a un prodotto alimentare non devono indurre in errore il consumatore su ciò che sta acquistando. Tra le informazioni obbligatorie da fornire c'è l'origine dell'alimento e luogo di provenienza che non ha una definizione all'interno del testo ma che la Commissione intende come il luogo di produzione delle materie prime.

Provenienza: è obbligatorio indicare l'origine o il luogo di provenienza quando sull'etichetta sono presenti elementi (parole, logo, disegni etc.) che facciano pensare erroneamente ad un determinato luogo di origine o provenienza; quando si tratta di carne di suino, ovino, caprino e avicolo siano esse fresche refrigerate o congelate. Inoltre se si dichiara in etichetta la nazione di origine o il luogo di provenienza ma l'ingrediente primario (51%) non è di quel luogo, il produttore ha due possibilità: o dichiarare l'origine o la provenienza dell'ingrediente primario, o dichiarare che l'origine o la provenienza dell'ingrediente è differente da quella del prodotto. Gli obblighi saranno operativi dopo la definizione di atti delegati da parte della Commissione che ha due anni di tempo per adottarli.

Estensione obbligo: la Commissione ha 3 anni di tempo per produrre uno studio d'impatto ed una considerazione, per determinare se e come estendere l'obbligo della nazione d'origine o del luogo di provenienza ai seguenti prodotti: altri tipi di carne non bovina e quelle di suino, ovino, caprino e avicolo siano esse fresche refrigerate o congelate; latte; latte usato come ingrediente nei prodotti caseari; cibi non trasformati; prodotti mono ingrediente; ingredienti che sono presenti per più del 50% in cibo. Inoltre la commissione dovrà presentare entro 5 anni un report al Parlamento europeo sull'uso obbligatorio dell'indicazione della nazione d'origine o del luogo di provenienza delle carni usate come ingrediente.

Carni: per le carni utilizzate come ingrediente e per la carne di suino, ovino, caprino e avicolo, fresche refrigerate o congelate, nell'etichetta andrà indicato luogo di nascita, luogo di allevamento, luogo di macellazione.

Regole nazionali: le regole nazionali sulle etichette non devono far insorgere ostacoli alla libera circolazione delle merci. Inoltre gli Stati membri non potranno più adottare o mantenere norme sulle informazioni al consumatore che non siano autorizzate dalle leggi dell'Unione. Nel dettaglio le norme nazionali potranno riguardare protezione della salute pubblica; protezione dei consumatori; prevenzione della frode; protezione dei diritti di proprietà industriali, dell'indicazione della provenienza, delle designazioni d'origine già registrate (diverse da Dop, Igp e Stg); prevenzione della concorrenza sleale.

Sostituzione ingredienti: la sostituzione, totale o parziale, di ingredienti normalmente utilizzati o naturalmente presenti nei prodotti (es. parziale sostituzione di latte e caglio con grassi e fibre vegetali, nella produzione di un formaggio) deve essere segnalata citando l'ingrediente sostituito a fianco della denominazione di vendita (con caratteri tipografici non inferiore al 75% rispetto a quelli della denominazione.

Leggibilità etichette: le diciture obbligatorie sulle etichette devono avere caratteri tipografici minimi non inferiori a 1,2 mm (prendendo come riferimento la 'x” minuscola), oppure 0,9 mm se le confezioni hanno una superficie inferiore a 80 cm2. La Commissione svilupperà apposite raccomandazioni per promuovere la migliore leggibilità delle notizie in etichetta, con accorgimenti ulteriori quali il tipo e colore dei caratteri, il loro spessore, il contrasto con lo sfondo, etc. Quando la superficie è inferiore a 10 cm2 sull'etichetta possono esserci solo le informazioni principali (denominazione di vendita, allergeni, peso netto, termine minimo di conservazione, disposte in qualsiasi posto.



Scadenza: la Commissione potrà adottare regole più precise sulle modalità da utilizzare per indicare il termine minimo di conservazione. La data di scadenza dovrà essere presente anche sui prodotti confezionati singolarmente.

Bevande alcoliche: la maggior parte delle bevande alcoliche rimane esentata dall'obbligo di indicazione degli ingredienti, e non sarà soggetta a informazioni nutrizionali obbligatorie. Nei tre anni successivi all'entrata in vigore del regolamento la Commissione pubblicherà una relazione per valutare l'opportunità di aggiungere altre informazioni (valore energetico) e di introdurre una nuova definizione per le bibite classificate come alco-pops.

Allergeni: la presenza di ingredienti allergenici dovrà essere evidenziata, nella lista degli ingredienti, con accorgimenti grafici (es. tipo, spessore o colore dei caratteri). Si dovrà inoltre ripetere il nome dell'allergene quando esso sia presente in più ingredienti e coadiuvanti tecnologici impiegati nella preparazione dell'alimento.

Oli e grassi: quelli di origine vegetale possono venire citati nella lista ingredienti con il nome della categoria, 'oli vegetali”, seguita dall'indicazione della loro natura specifica (es. palma, soia, mais). Quando si usano miscele, è ammessa la dicitura 'in proporzione variabile” in alternativa alla citazione in ordine decrescente di peso. Anche nel caso di oli e grassi di origine animale, dovrà essere specificata la specie di provenienza (es. suino).


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