Se non fosse una questione seria e necessaria, potremmo, per sorridere un po’, canticchiare parafrasando la famosa canzone dei Ricchi e Poveri: “Che confusine, sarà perché… c’è il green pass”. E, in effetti, con nuove regole che si aggiungono e cambiamo alla velocità della luce per cercare di porre definitivamente fine alla pandemia, c’è bisogno di un po’ di chiarezza. Perché da mercoledì 1° settembre in Italia l'obbligo di green pass viene esteso anche a trasporti (dai treni agli aerei fino alle navi) scuola e università, con nuove regole e restrizioni introdotte dal decreto approvato dal governo il 6 agosto scorso, quando è stato introdotto l'obbligo di green pass per ristoranti e bar al chiuso, piscine e stadi. Quindi la domanda sorge spontanea: cosa cambia e quando sarà necessario esibire il certificato “verde”? E chi ne sarà esentato? Ecco tutte le misure spiegate nelle Faq dell'esecutivo.
Le regole e cosa cambia da mercoledì 1° settembre
Come si ottiene il green pass
Ma prima ricordiamolo: si può ottenere il green pass con una dose di vaccino (sarà valido dopo 15 giorni dalla prima dose), con l’attestazione di guarigione dal Covid nei sei mesi precedenti, o con un tampone negativo effettuato nelle 48 ore precedenti. Ora passiamo alle nuove regole che scatteranno il 1° settembre.
Obbligatorio sui voli nazionali
Il green pass sarà obbligatorio per tutti i voli nazionali (servirà, dunque, aver ricevuto almeno una dose di vaccino o essere guariti dal Covid oppure un tampone negativo.
Per i voli in Europa era già necessario. Ma attenzione, ricordiamoci, che in Ue una sola dose di vaccino non basta. In Europa, infatti, il green pass vale solo dopo che sono passati 14 giorni dalla conclusione del ciclo vaccinale.
Per navi e traghetti interregionale
Il green pass diventa obbligatorio per accedere a navi e traghetti che effettuano trasporto interregionale. Se il traghetto collega due luoghi della stessa regione non sarà necessario il possesso della certificazione verde. Unica eccezione, prevista nel decreto, riguarda i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina: nonostante interessino due regioni (Sicilia e Calabria), per accedere ai traghetti non servirà il green pass.
Obbligo su Frecce e Italo e...
Per quanto riguarda i treni, l’obbligo del green pass riguarda solo Intercity, Intercity Notte e Alta Velocita (cioè tutte le Frecce e l’Alta velocità di Italo). Non serve per i treni regionali, anche se questi effettuano servizio a cavallo tra regioni.
... autobus che collegano due regioni e a noleggio
Capitolo autobus: certificazione verde obbligatoria per gli autobus che svolgono un servizio «in modo continuativo o periodico» su un percorso che collega più di due regioni. Obbligo anche per gli autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente (esclusi quelli impegnati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale).
No, su metro e bus urbani
Mentre per il trasporto locale (metropolitane, bus urbani e regionali) niente obbligo di green pass.
Esenti i bambini sotto i 12 anni
Ora gli “esentati”. Ricordiamo che potranno accedere senza green pass ad aerei, treni, navi e autobus i minori di 12 anni (esclusi per età dalla campagna vaccinale) e i soggetti che non possono vaccinarsi per motivi di salute «sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti dal Ministero della salute».
Obbligo per il personale scolastico…
Altro nodo importante, la scuola. Dal 1° settembre tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione deve «possedere» ed è «tenuto a esibire» la certificazione verde. Chi non rispetterà la disposizione non potrà accedere alle strutture scolastiche e verrà considerato in «assenza ingiustificata». Al quinto giorno il rapporto di lavoro verrà sospeso e il dipendente non percepirà più lo stipendio. Il personale assente dovrà essere sostituito da supplenti: proprio per questa ragione il governo, nello stesso decreto, ha stanziato 358 milioni di euro. La norma coinvolge tutte le istituzioni scolastiche statali, paritarie e non paritarie, compresi i centri provinciali per l'istruzione degli adulti.
Stesse norme del personale scolastico universitario: obbligo di green pass dal 1° settembre, assenza ingiustificata per chi non ne è in possesso o non lo esibisce e sospensione senza stipendio dopo il quinto giorno di assenza.
… non per gli studenti fino all'Università
Diversa invece la situazione per gli studenti a cui non sarà richiesto il green pass per le lezioni che si svolgeranno in presenza con mascherina obbligatoria (regola che non vale per i bambini minori di 6 anni); «è raccomandato» il distanziamento di almeno un metro, dove possibile, ed è vietato accedere a scuola con temperatura superiore ai 37,5°.
Per partecipare alle lezioni in presenza, invece, gli studenti universitari dovranno possedere ed esibire il certificato verde. Controlli e verifiche sul rispetto di queste prescrizioni «dovranno essere svolte a campione con le modalità che ogni ateneo individuerà», si legge in una nota del ministero dell'Università e della Ricerca.
Anche in questi casi, l’obbligo di green pass non si applica a personale scolastico e universitario e a studenti che, con certificazione medica, risultano esentati dalla campagna vaccinale.
Le esenzioni valide fino al 30 settembre
Fino al 30 settembre 2021, possono essere utilizzate le certificazioni di esenzione in formato cartaceo rilasciate, a titolo gratuito, dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi sanitari regionali o dai Medici di medicina generale o Pediatri di libera scelta dell’assistito che operano nell’ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale, secondo le modalità e sulla base di precauzioni e controindicazioni definite dalla Circolare Ministero della Salute del 4 agosto 2021.
Sono validi i certificati di esenzione vaccinali già emessi dai Servizi sanitari regionali sempre fino al 30 settembre; ai cittadini che hanno ricevuto il vaccino ReiThera (una o due dosi) nell’ambito della sperimentazione Covitar. La certificazione, con validità fino al 30 settembre 2021, sarà rilasciata dal medico responsabile del centro di sperimentazione in cui è stata effettuata in base alla Circolare del Ministero della Salute 5 agosto 2021.
Dai ristoranti ai matrimoni, le regole generali
Dal 6 agosto scorso, la Certificazione verde Covid-19 è richiesta in Italia per partecipare alle feste per cerimonie civili e religiose, accedere a residenze sanitarie assistenziali o altre strutture, spostarsi in entrata e in uscita da territori classificati in 'zona rossa' o 'zona arancione'.
Dal 6 agosto è necessaria, inoltre, per accedere ai seguenti servizi e attività:
- servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per il consumo al tavolo, al chiuso;
- spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi;
- musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
- piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;
- sagre e fiere, convegni e congressi;
- centri termali, parchi tematici e di divertimento;
- centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;
- attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
- concorsi pubblici.