Dopo 48 ore di grande confusione e a 5 giorni dall’entrata in vigore dell’obbligo di esibire il green pass per accedere ad alcune attività e servizi, arriva la circolare tanto attesa del ministero degli Interni sulla gestione dei controlli della certificazione verde. A chi spettano? Chi può richiedere la carta d’identità oltre al green pass? Ecco le risposte; fermo restando che verranno intensificati i controlli da parte delle forze dell’ordine.
Il ministero dell'Interno ha chiarito a chi e quando spetta il controllo dell'identità del possessore di green pass
La circolare del Viminale: il ristoratore può controllare i documenti solo in presenza di «manifesta incongurenza» con i dati anagrafici contenuti nel green pass
Nella serata del 10 agosto, il capo di gabinetto della ministra dell’Interno Luciana Lamorgese, il prefetto Bruno Frattasi, ha diramato una circolare che fa chiarezza sui controlli dopo che nel Dpcm firmato il 17 giugno dal presidente del Consiglio Mario Draghi inseriva i titolari di strutture ricettive e pubblici esercizi fra i soggetti deputati a svolgere i controlli delle certificazioni verdi e, di conseguenza, delle generalità dell’intestatario. Un passaggio che aveva alzato un polverone da parte dei professionisti dell’Horeca al grido di “non siamo poliziotti”. Con le nuove indicazioni da parte del Viminale le cose assumono maggiore chiarezza: al ristoratore, per esempio, è reso obbligatorio, a partire dal 6 agosto, la verifica tramite l’app gratuita VerificaC19 o simili del possesso della certificazione verde per i clienti che intendono consumare all’interno dei locali. L’ulteriore verifica della corrispondenza fra le informazioni riportate dal green pass e la reale identità del possessore è discrezionale. Ma diventa «necessaria quando appaia la manifesta incongruenza con i dati anagrafici contenuti nella stessa certificazione».
La circolare del ministero si allinea così a quanto indicato dal Garante della privacy il 10 agosto: «Le figure autorizzate alla verifica dell’identità personale sono indicate nell’articolo 13 del Dpcm del 17 giugno 2021 e quindi anche i titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi». Ma questo senza che sia previsto l’obbligo.
Come vengono comminate le sanzioni
Da questi chiarimenti discendono anche quelli relativi alle sanzioni. Secondo la circolare, «qualora si accerti la non corrispondenza fra il possessore della certificazione e l’intestatario della medesima, la sanzione si applica solo all’avventore, laddove non siano riscontrabili palesi responsabilità a carico dell’esercente». Detto diversamente, se un ristoratore viene ingannato dal cliente utilizzando, per esempio, la certificazione verde di un parente prossimo, il primo non verrà sanzionato. Il secondo sì. Le ammende per un cittadino trovato senza green pass all’interno di un locale pubblico variano dai 400 ai mille euro. Se in possesso di un green pass contraffatto, scatta la denuncia per falso. Ai gestori che permettono l’accesso ai clienti senza green pass, invece, oltre a una multa verrà comminata una sanzione amministrativa che prevede la chiusura del locale da 1 a 10 giorni (dopo la terza violazione commessa in giornate diverse).
Dove è obbligatorio esibire il green pass
Ma dove è richiesto il controllo del green pass? Dal 6 agosto la certificazione verde dà diritto ad accedere a:
- servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per il consumo al tavolo all’interno dei locali;
- spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportive;
- musei e altri luoghi di cultura;
- piscine palestre, centri benessere (anche quelli all’interno degli alberghi) limitatamente alle attività al chiuso;
- sagre, fiere, convegni e congressi;
- centri sociali, ricreativi e culturali limitatamente alle attività al chiuso (compresi i centri estivi);
- sale da gioco, sale scommesse, bingo, casinò;
- centri termali, parchi a tema e di divertimento.