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Italia “rossa” dal 24 al 6 nei festivi e prefestivi. Zona arancio il 28, 29, 30 dicembre e 4 gennaio.

Mazzata sui ristoranti e i bar a cui vanno comunque 645 milioni di euro. Lock down alternato fra giallo e rosso (giorni festivi e prefestivi). Resta il coprifuoco alle 22. Bar e ristoranti chiusi. Ristori per i pubblici esercizi e imposte sospese. Confermati delivery e asporto. Deroga di due "non conviventi" a tavola di congiunti, esclusi gli under14. Spostamenti tra piccoli comuni sotto i 5mila abitanti nei giorni arancio.

18 dicembre 2020 | 14:58
Italia “rossa” dal 24 al 6 nei festivi e prefestivi. Zona arancio il 28, 29, 30 dicembre e 4 gennaio.
Italia “rossa” dal 24 al 6 nei festivi e prefestivi. Zona arancio il 28, 29, 30 dicembre e 4 gennaio.

Italia “rossa” dal 24 al 6 nei festivi e prefestivi. Zona arancio il 28, 29, 30 dicembre e 4 gennaio.

Mazzata sui ristoranti e i bar a cui vanno comunque 645 milioni di euro. Lock down alternato fra giallo e rosso (giorni festivi e prefestivi). Resta il coprifuoco alle 22. Bar e ristoranti chiusi. Ristori per i pubblici esercizi e imposte sospese. Confermati delivery e asporto. Deroga di due "non conviventi" a tavola di congiunti, esclusi gli under14. Spostamenti tra piccoli comuni sotto i 5mila abitanti nei giorni arancio.

18 dicembre 2020 | 14:58
 

Per l'ennesima volta Conte ha atteso le ore della sera, anzi della notte, per annunciare le nuiove chiusure. Dopo l'ennesima, lunghissima e incomprensibile riunione tra Giuseppe Conte e i capi delegazione il Governo ha finalmente deciso per decreto il destino degli italiani per le festività natalizie: dal 24 dicembre al 6 gennaio l'Italia sarà zona rossa nei giorni festivi e prefestivi e zona arancione nei giorni lavorativi. Bar e ristoranti saranno quindi chiusi e dovrebbero avere dei ristori per 645 milioni di euro a breve (455 milioni nel 2020 e di 190 milioni per il 2021). E speriamo che questo metta fine al tragicomico balletto di indecisioni. Il tutto in una giornata con un bollettino che parla di 17.992 casi e 674 decessi con l'indice di positività che torna a doppia cifra: 10%. Da domenica Toscana, Campania, Valle d'Aosta e Bolzano gialle per un giorno. L'Abruzzo resta arancione.

Linea dura del Governo sul Natale - Italia rossa e arancio dal 24 al 6 I più penalizzati? Ancora i ristoranti

Linea dura del Governo sul Natale


Ristoranti ancor più colpiti

Il periodo in cui rimarrà in vigore questa stretta è dal 24 dicembre al 6 gennaio.  Sta di fatto che con questa decisione ad essere i più colpiti di tutti saranno, ancora una volta i ristoranti. Zona rossa e zona arancione significa saracinesche giù per tutti con l'asporto e il delivery come unica soluzione. Ma, vista la scarsa tempestività delle decisioni, anche queste due modalità sarebbero difficilmente attuabili. 300mila imprese tra bar e ristoranti subierebbero un'ulteriore mazzata che si sommerebbe alla perdita di fatturati superiore al 50% verificatasi nel periodo gennaio-ottobre e una previsione di fatturati dimezzati nel segmento dicembre-febbraio. C'è chi ha fatto peggio perchè il 4% delle attività chiuse in autunno non ha nessuna speranza di riaprire. Tanto che la Fipe parla di "Cronaca di una morte annunciata".

Un disastro annunciato, determinato dal clima di sfiducia che si è venuto a consolidare durante l’autunno quando solamente il 15,1% delle imprese della ristorazione e dell’accoglienza ha potuto restare completamente aperto, lavorando a pieno regime pur in un contesto di generale debolezza dei consumi.

Dall'annuncio fatto dal premier Conte e dal testo del decreto sembra che ci possa essere almeno una limitata compensazione per le perdite (in questo periodo i ristoranti realizzano il 20% del fatturato annuo). L'indicazione è di 645 milioni di ristori per i pubblici esercizi adesso,  ma non si sa con che tempi anche se le modalità indicate sono quelle dei prececenti ristorti. Si tratta di 455 milioni nel 2020 e di 190 milioni per il 2021. La ministra Bellanova (Italia Viva) si era in particolare battuta per ottenere il risultato di compensazioni al 100% minacciando anche l'immediata uscita dal Governo, vedremo che succederà dopo l'Epifania. «Abbiamo sospeso contributi e tributi per coloro che hanno perdite. Chi subisce dei danni economici deve essere subito ristorato. Questo decreto dispone subito un ristoro di 645 milioni per i ristoranti e bar», così ha annunciato il premier Conte, evitando di dire che in realtà si tratta di due tranche, come abbiamo precisato.

Ok per asporto e consegne
Per alcuni osservatori c'era un grosso dubbio sulla residua attività dei ristoranti che possono fare: asporto e deliver
y. In realtà non essendo vietati si possono fare entrambi dalle 5 alle 22 Di ogni giorno. Se sembrava scontato si potessero fare nei giorni arancio, viste le nuove strette per qualcuno c'era invece un dubbio per i giorni rossi. I precedenti Dpcm avevano sempre previsto queste attività, esplicitandole. Il fatto che ora non siano nemmeno citate nella bozza (il testo del nuovo Dpcm non si conosce ancora...) lasciava aperto un dubbio. Noi pensiamo che sia solo una dimenticanza o che non sino citate perchè è scontato che sianmo permesse.  

Sì allo spostamento fuori dai comuni sotto i 5mila abitanti
Il Governo ha poi deciso che nel periodo delle festività si potrà uscire dal territorio dei piccoli Comuni sotto i 5mila abitanti, entro un raggio di 30 chilometri. Non ci si potrà però muovere per andare nei Comuni capoluogo, anche se si trovano entro un raggio di 30 km. Ma questo solo nei gionri arancio.

Due commensali non conviventi a tavola
Poi ecco la cosiddetta deroga "nei due commensali" Nell'ambito della zona rossa e arancione - quindi fermo restando il divieto di spostamento tra le Regioni - sarà consentito, sia nelle giornate "rosse" che in quelle "arancioni" a massimo due non conviventi di effettuare visite nelle abitazioni private. Dalla deroga non sono conteggiati gli under 14, i cui spostamenti saranno quindi consentiti.

Conte: evitato un lock down generalizzato
Ma vediamo come Conte ha giustificato questa ennesima stretta; «Le misure messe in campo e il sistema a zone hanno funzionato, questo metodo ci ha permesso di evitare il lockdown generalizzato. Quando siamo partiti con questo metodo, l’Rt era a 1,7 e lo abbiamo riportato a 0,86. Tutte le regioni ragionevolmente nei prossimi giorni potrebbero entrare in zona gialla, ma la situazione resta difficile e lo è in tutta Europa. Il virus continua a circolare dappertutto, si lascia piegare ma non sconfiggere. I nostri esperti temono che la curva possa subire un’impennata nel periodo natalizio, il Cts ha espresso forte preoccupazione. Dobbiamo intervenire, non è una decisione facile, per rafforzare le misure necessarie per affrontare le prossime festività in modo da cautelarci meglio in vista della ripresa delle attività a gennaio».

«Possiamo ragionare di una zona rossa dal 24 dicembre al 6 gennaio, sarà vietato ogni spostamento tra le regioni. L’intero territorio nazionale sarà zona rossa nei festivi e nei prefestivi: 24-27 dicembre, 31 dicembre, 1-3 e 5-6 gennaio 2021. Si esce di casa solo per ragioni di lavoro, necessità e salute. E’ possibile ricevere nella propria abitazione sino a 2 persone non conviventi, che potranno portare 2 figli minori di 14 anni, dalle 5 alle 22. E’ una misura pensata per consentire un minimo di socialità. E’ consentita l’attività motoria nei pressi della propria abitazione e l’attività sportiva in forma individuale. Ci sarà la chiusura di centri estetici, bar e ristoranti. Restano aperti alimentari, supermercati, farmacie, tabaccherie, lavanderie, parrucchiere e barbieri. I luoghi di culto saranno aperti fino alle 22», afferma illustrando il provvedimento.

«Nei giorni in cui l’Italia è zona arancione (28-30 dicembre e 4 gennaio) ci si potrà spostare all’interno del proprio comune senza giustificare il motivo. Per venire incontro a chi abita nei comuni più piccoli, sono permessi gli spostamenti dai comiuni fino a 5mila abitanti per un raggio di 30 km, senza raggiungere però i capoluoghi di provincia. I negozi saranno aperti fino alle 21», spiega.

 La campania vuole regole più rigide

La Regione Campania è pronta a varare una ordinanza per non consentire durante le feste gli spostamenti dai comuni con meno di cinquemila abitanti. Lo annuncia il governatore Vincenzo De Luca nella sua consueta diretta Facebook. Da domenica la Provincia autonoma di Bolzano e le Regioni Campania, Toscana e Val d'Aosta passeranno in giallo per scadenza dell'ordinanza vigente. In sostanza, saranno gialle per un giorno.

Preoccupa l'indice Rt in risalita
Il ministro della Salute, Roberto Speranza ha giustificato alle Regioni questa decisione parlando dell'indice Rt che già «questa settimana sale da 0,82 a 0,86: è perciò necessario, per arginare la risalita dei contagi, disporre dal 24 dicembre al 6 gennaio la zona rossa in tutta Italia nei giorni festivi e prefestivi e la zona arancione nei giorni lavorativi».

Questo il decreto
Il Decreto Natale 2020 è stato pubblicato nella notte in Gazzetta ufficiale. Questo il testo del decreto, in vigore da sabato 19 dicembre 2020, che introduce ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus Covid-19:

Il presidente della Repubblica

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Visto l’articolo 16 della Costituzione, che consente limitazioni della libertà di circolazione per ragioni sanitarie; Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante 'Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19'; Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante 'Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19'; Visto il decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus Covid-19; Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; Vista la dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità dell’11 marzo 2020 con la quale l’epidemia da Covid-19 è stata valutata come 'pandemia' in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale; Considerato l’evolversi della situazione epidemiologica e il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia; Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di integrare il quadro delle vigenti misure di contenimento alla diffusione del predetto virus in occasione delle festività natalizie e di inizio anno nuovo, adottando adeguate ed immediate misure di prevenzione e contrasto all’aggravamento dell’emergenza epidemiologica; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 18 dicembre 2020; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della salute di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e con il Ministro dell’economia e delle finanze; Emana il seguente decreto-legge:

Art. 1 Misure urgenti per le festività’ natalizie e di inizio anno nuovo

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, nei giorni festivi e prefestivi compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021 sull’intero territorio nazionale si applicano le misure di cui all’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020; nei giorni 28, 29, 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021 si applicano le misure di cui all’articolo 2 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, ma sono altresì consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia. Durante i giorni compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021 è altresì consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata, ubicata nella medesima regione, una sola volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 05,00 e le ore 22,00, e nei limiti di due persone, ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.

2. Durante l’intero periodo di cui al comma 1 restano ferme, per quanto non previsto nel presente decreto, le misure adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.

3. La violazione delle disposizioni del presente decreto e di quelle del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, è sanzionata ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.

Art. 2 Contributo a fondo perduto da destinare all’attività dei servizi di ristorazione

1. Al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte dal presente decreto-legge per contenere la diffusione dell’epidemia 'Covid-19', è riconosciuto un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di 455 milioni di euro per l’anno 2020 e di 190 milioni di euro per l’anno 2021, a favore dei soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, hanno la partita Iva attiva e, ai sensi dell’articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici Ateco riportati nella tabella di cui all’allegato 1 del presente decreto. Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita Iva a partire dal 1° dicembre 2020.

2. Il contributo a fondo perduto spetta esclusivamente ai soggetti che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che non abbiano restituito il predetto ristoro, ed è corrisposto dall’Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo.

3. L’ammontare del contributo è pari al contributo già erogato ai sensi dell’articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020.

4. In ogni caso, l’importo del contributo di cui al presente articolo non può essere superiore a euro 150.000,00.

5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 25, commi da 7 a 14, del decreto-legge n. 34 del 2020.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final 'Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19', e successive modifiche.

7. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 455 milioni di euro per l’anno 2020 e di 190 milioni di euro per l’anno 2021 si provvede a valere sul Fondo di cui all’articolo 8, comma 2, del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, come rifinanziato dall’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 23 novembre 2020, n. 154. Ai fini dell’immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente comma, il Ministero dell’economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione e’ effettuata con l’emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

Art. 3 Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare".




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