Il Tribunale di Venezia, a cui il Consorzio Tutela Grana Padano si è dovuto rivolgere per il reiterato illecito utilizzo del termine “Grana” da parte della ditta Brazzale, utilizzato in comunicazione per indicare il formaggio duro da loro prodotto in Repubblica Ceca, ha accolto in pieno le tesi sostenute dal Consorzio. «Come da sempre sostenuto dal Consorzio, grazie anche alla sentenza della Corte di Giustizia UE del 2007, il termine Grana, tra i formaggi, è associabile esclusivamente al Padano. Perciò Grana è solo Padano», ha sottolineato Stefano Berni, direttore generale del Consorzio.
A tutela della Dop più consumata al mondo
Ogni tentativo di chiamare Grana un formaggio similare costituisce illecita evocazione della DOP Grana Padano, nonché concorrenza sleale per scorrettezza professionale, sentenzia il Tribunale veneziano nel provvedimento del 25 maggio 2022, di cui il Consorzio di Tutela è stato messo a conoscenza oggi.
«Salutiamo con grande soddisfazione la sentenza - ha aggiunto il direttore generale - rilevando, oltretutto, che ogniqualvolta il Consorzio è indotto ad adire le vie legali a tutela della denominazione Grana Padano DOP sempre trova ragione nei Tribunali a cui si deve rivolgere».
Il Grana Padano è il prodotto DOP più consumato al mondo, con oltre 5,2 milioni di forme prodotte nel 2021. «Quindi è un prodotto che gode di molto successo tra i consumatori italiani ed esteri e per tale motivo è troppo spesso imitato o soggetto ad azioni protese a far confondere prodotti diversi e meno pregiati con il Grana Padano - ha concluso Berni - Ma come il Grana Padano c’è solo il Grana Padano».
La sentenza del Tribunale di Venezia
Questi i punti salienti del dispositivo prodotto dal Tribunale di Venezia, che:
- Dichiara che l’utilizzo del termine “grana”, nelle comunicazioni rivolte a terzi, anche a mezzo web o social network, in relazione al formaggio “Gran Moravia” di produzione e commercializzazione della convenuta Brazzale spa costituisce violazione per illecita evocazione della D.O.P. “Grana Padano”, nonché concorrenza sleale per scorrettezza professionale.
- Ordina alla convenuta Brazzale spa di cessare, nelle comunicazioni rivolte a terzi, anche a mezzo web o social network, l’utilizzo del termine “grana” per indicare il proprio formaggio “Gran Moravia”, ovvero l’utilizzo del medesimo termine “grana” associato al proprio formaggio “Gran Moravia”, nonché di rimuovere, entro trenta giorni dalla comunicazione del dispositivo della presente sentenza, dai propri siti web il materiale pubblicitario e promozionale recante il termine “grana” per indicare il proprio formaggio “Gran Moravia” o in associazione con il ridetto formaggio “Gran Moravia”.
- Condanna Brazzale spa a pagare in favore del Consorzio attore la somma di euro 343mila oltre interessi al tasso legale dalla presente pronuncia al saldo.
- Condanna Brazzale spa a pagare in favore di Consorzio per la Tutela del Formaggio Grana Padano le spese di lite che si liquidano in euro 21.387,00 per compensi professionali ed euro 1.073,50 per esborsi
La posizione di Brazzale
«Sebbene la sentenza abbia sanzionato Brazzale Spa, riteniamo comunque di aver ottenuto un primo successo perché, grazie all’imponente mole probatoria da noi prodotta, la stessa sentenza ha finalmente affermato che esiste una gamma di formaggi grana che comprende anche prodotti diversi dal Grana Padano Dop quale il Parmigiano Reggiano - ha affermato Roberto Brazzale - Si tratta di una autentica rivoluzione portata alle sue logiche conseguenze, la sentenza del Tribunale di Venezia pare aprire la strada affinché altri formaggi, diversi dal Grana Padano Dop, purché prodotti nel nord Italia, possano usare il nome ‘grana’».
Brazzale ha poi aggiunto: «Ci è stata comminata per aver usato le stesse parole che pare utilizzare la sentenza per descrivere Gran Moravia, quando afferma che “in giudizio non è contestato che “Gran Moravia” sia formaggio a pasta dura pressata, appartenente alla famiglia dei formaggi di grana in ragione delle sue caratteristiche chimico-nutrizionali o in ragione delle modalità di sua produzione”. E si basa sull’opinione dei giudici secondo la quale il libero uso della parola sarebbe limitato ai grana prodotti nel nord Italia, mentre la nostra Filiera Ecosostenibile si estende a cavallo delle Alpi, tra l’Italia e la Repubblica Ceca. Non possiamo condividere le conclusioni del tribunale e pertanto impugneremo la sentenza in ogni sede, eventualmente anche ricorrendo alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea».
Roberto Brazzale
Oltre il modello della Dop
Brazzale ha poi proseguito nella sua analisi della sentenza: «La sentenza afferma che il termine grana non può essere considerato “generico” ai sensi del regolamento Ue 1151/2012 sulle Dop. Non siamo d’accordo. A nostro parere, infatti, il predetto regolamento è inequivocabile: se una denominazione di origine protetta contiene il nome di un prodotto considerato generico, l’uso di tale nome generico è libero, come avviene pacificamente ad esempio con mozzarella, provolone o pecorino. E se il nome in questione non è un nome geografico di cui si discuta se è diventato o meno generico, come “edam” o “gouda”, ma è generico per sua natura perché identifica il risultato di una precisa tecnologia come quella dei formaggi grana, generico lo è sempre stato e sempre lo sarà, e lo è ogni volta e ovunque quella tecnologia la si usi, senza che abbia senso una limitazione territoriale. Un nome di prodotto considerato generico, dunque, può comporre una denominazione di origine abbinato a una specifica geografica ovvero essere usato liberamente per prodotti non Dop: è il caso di Mozzarella di Bufala Campana e mozzarella, come di molti altri».
L'azienda, che produce il suo Gran Moravia in Repubblica Ceca, ritiene che, contrariamente a quanto affermato dalla sentenza, Gran Moravia non abbia mai cercato di evocare la Dop Grana Padano attraverso le interviste rilasciate da Roberto Brazzale bensì di distinguersene in ogni modo, per sottolineare la specialità della propria filiera produttiva in termini di salubrità, benessere animale, sostenibilità e innovazione di prodotto. «Si può addirittura affermare che tutto il lavoro svolto dalla nostra azienda negli ultimi vent’anni è stato andare oltre il modello Dop, ritenuto limitativo, e comunicare questa differenza nel modo più chiaro offerto dalla tecnologia, come avviene con l’Etichetta di Origine Multimediale, che mostra su mappa fotografica satellitare l’area di raccolta e tutte le aziende fornitrici di latte. Modelli innovativi ecosostenibili e di respiro europeo come Gran Moravia già vincono sullo scaffale, perché incontrano le sensibilità più moderne del mercato. Presto la vittoria della nostra battaglia per la libertà e la corretta informazione al consumatore sarà completa - ha concluso Brazzale - Chi fa un prodotto usando una particolare tecnologia che si distingue dalle altre deve essere libero di poter usare le parole che la descrivono inequivocabilmente, a maggior ragione se quella parola è una sola. L’uso della lingua italiana non può essere riservato ad una corporazione privata».
Il sostegno della politica a Grana Padano
Sul tema è intervenuto anche il sottosegretario alle Politiche agricole alimentari e forestali Gian Marco Centinaio: «È una sentenza che tutela le Dop e Igp e i prodotti simbolo del nostro made in Italy e che adesso può rappresentare un precedente per la difesa di altre denominazioni come l'Aceto Balsamico di Modena IGP per quanto riguarda l'uso della parola Balsamico. Bene che sia stato tutelato uno dei nostri prodotti di maggior successo fra i consumatori italiani e stranieri. Non è solo una importante vittoria del Consorzio di tutela Grana Padano Dop, ma di tutte le eccellenze dell'agroalimentare legate ai territori».
Gian Marco Centinaio