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Recensioni negative e diffamazione Al processo solo se si sporge denuncia

Rilevanti e non trascurabili sono i danni causati da commenti negativi che vengono postati sui diversi siti web relativamente a ristoranti, pizzerie, bar e strutture alberghiere o simili. Soprattutto quando non sono veritieri e vanno oltre la semplice critica o, addirittura, assumono il carattere di attacchi di “cattiveria spinta”.

di Simonetta Verdirame
Avvocato
15 aprile 2018 | 09:39
Recensioni negative e diffamazione 
Al processo solo se si sporge denuncia
Recensioni negative e diffamazione 
Al processo solo se si sporge denuncia

Recensioni negative e diffamazione Al processo solo se si sporge denuncia

Rilevanti e non trascurabili sono i danni causati da commenti negativi che vengono postati sui diversi siti web relativamente a ristoranti, pizzerie, bar e strutture alberghiere o simili. Soprattutto quando non sono veritieri e vanno oltre la semplice critica o, addirittura, assumono il carattere di attacchi di “cattiveria spinta”.

di Simonetta Verdirame
Avvocato
15 aprile 2018 | 09:39
 

Rilevanti e non trascurabili sono i danni causati da commenti negativi che vengono postati sui diversi siti web relativamente a ristoranti, pizzerie, bar e strutture alberghiere o simili. Soprattutto quando non sono veritieri e vanno oltre la semplice critica o, addirittura, assumono il carattere di attacchi di “cattiveria spinta”.

Purtroppo il principio della libertà di espressione e di informazione anche in rete, lascia spazio a episodi incresciosi dove gli artefici di recensioni negative o addirittura false possono causare danni di immagine assai gravi. Come ci si può difendere? Che responsabilità hanno gli hosting provider?

(Recensioni negative e diffamazione Via al processo solo se si sporge denuncia)

Ahinoi, per il momento, la normativa esistente in Italia non consente di attribuire responsabilità al prestatore di servizio di hosting in quanto l’hosting provider - cioè il fornitore di supporto tecnico-informatico che consente l’accesso alla rete o alle informazioni (es. Tripadvisor) - si limita ad offrire ospitalità sul proprio server ad informazioni fornite dagli utenti senza avere poteri o doveri preventivi di selezione dei contenuti.

I commenti riportati sono redatti e postati autonomamente dagli utenti sotto la loro esclusiva responsabilità. Solo nel caso in cui una autorità giudiziaria accerti che la recensione contestata abbia una natura diffamatoria allora potrà essere imposto al provider di rimuovere il contenuto illecito dal sito. Il problema è sicuramente sentito anche in altri paesi dove si stanno moltiplicando le cause le cause contro Tripadvisor e contro i danni indebitamente causati da recensioni negative.

Alcuni portali (es. TravelPost) stanno cercando di affrontare il problema per dare maggiore credibilità alle opinioni dei propri utenti, ad esempio verificando che il cliente abbia realmente soggiornato nell’hotel che intende recensire, contattando il proprietario dell’albergo o, altri portali, consentendo una sola recensione per indirizzo Ip. In attesa che anche in Italia qualcosa cambi, da noi l’esercente potrà difendersi unicamente sporgendo denuncia per diffamazione nei confronti della persona che ha offeso la sua reputazione, affinché costui venga perseguito e punito dalla legge.

La diffamazione è un reato che, si consuma quando un individuo, divulga notizie che offendono la reputazione di una terza persona assente, parlando con altre persone (almeno due), le quali percepiscono e comprendono l'offesa. Il reato si perfeziona anche se l’autore della diffamazione non aveva intenzione di offendere ma è sufficiente l’idoneità offensiva delle espressioni utilizzate e la consapevolezza di comunicare con più persone.

La pena prevista dall’art. 595 c.1 del codice penale, prevede la reclusione fino ad un anno o la multa fino a 1.032 euro. L’offesa divulgata a mezzo stampa/sito web, proprio per l’intensa capacità diffusiva delle vie di comunicazione impiegate, costituisce un’aggravante della pena e cioè la reclusione da sei mesi a tre anni o la multa non inferiore a 516 euro.

Come detto in precedenza, la diffamazione è punibile solo se la persona offesa sporge querela e cioè la querela è la condizione di procedibilità che concretizza la volontà della persona offesa affinché si proceda in ordine al reato. La querela va proposta entro tre mesi dal giorno della notizia del fatto che costituisce reato (art. 124 c.p.) al Pubblico ministero, a un ufficiale di Polizia giudiziaria o all'Autorità consolare all'estero.

Può essere depositata, oralmente o per iscritto, dalla persona offesa o dal legale di fiducia. Trattandosi di un diritto disponibile, è ammissibile la rinuncia o remissione alla querela, ossia il ritiro della querela, in qualsiasi momento precedente la sentenza da parte del giudice.

Una volta depositata, la denuncia viene valutata dal giudice del Tribunale Monocratico se l'offesa è a mezzo stampa/web. Il giudice, rilevati gli elementi costitutivi del reato e accertati i fatti diffamatori, condannerà il querelato pronunciandosi a favore del querelante che dovrà quindi essere risarcito e ordinerà la cancellazione della recensione.

Per informazioni e consulenze:
Studio Avv. Verdirame - Milano
s.verdirame@studioverdirame.it

© Riproduzione riservata STAMPA

 
 
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