È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 202/2022 il Decreto del MIPAAF del 4 luglio 2022, recante la definizione dei criteri e delle modalità di utilizzazione del “Fondo di parte capitale per il sostegno delle eccellenze della gastronomia e dell’agroalimentare italiano”, di cui all’art. 1, comma 869, della L. n. 234/2021, c.d. Legge di Bilancio 2022 (cfr. circolare Fipe n. 1/2022).
La misura - la cui dotazione finanziaria è pari a 56 milioni di euro (25 milioni per l’anno 2022, e 31 milioni per l’anno 2023) - è finalizzata a promuovere e sostenere le imprese di eccellenza nei settori della ristorazione e della pasticceria e a valorizzare il patrimonio agroalimentare ed enogastronomico italiano, prevedendo la concessione di contributi a fronte di investimenti in macchinari professionali e altri beni strumentali durevoli.
Fipe, la Federazione Italiana dei Pubblici esercizi ha tracciato un quadro completo per chiarire chi ha diritto ai fondi e come ottenerli.
Beneficiari e requisiti
Possono accedere al beneficio economico le imprese operanti nei settori identificati dai codici ATECO:
56.10.11 “Ristorazione con somministrazione”, per le quali è altresì richiesto, ai fini dell’accesso al beneficio, alternativamente il possesso di uno dei due seguenti requisiti:
- di essere regolarmente costituite ed iscritte come attive nel Registro delle imprese da almeno 10 anni;
- o, alternativamente, di aver acquistato – nei dodici mesi precedenti la data di pubblicazione del Decreto in oggetto, vale a dire nel periodo temporale intercorrente tra il 30 agosto 2021 e il 30 agosto 2022 – prodotti certificati DOP, IGP, SQNPI, SQNZ e prodotti biologici per almeno il 25% del totale dei prodotti alimentari acquistati nello stesso periodo.
56.10.30 “Gelaterie e pasticcerie” e 10.71.20 “Produzione di pasticceria fresca”, in relazione alle quali si chiede il possesso di almeno uno dei due seguenti requisiti:
- di essere regolarmente costituite ed iscritte come attive nel Registro delle imprese da almeno 10 anni;
- o, alternativamente, di aver acquistato – nel medesimo periodo di cui sopra (30.08.2021/30.08.2022) – prodotti certificati DOP, IGP, SQNPI e prodotti biologici per almeno il 5% del totale dei prodotti alimentari acquistati nello stesso periodo.
Sono poi previsti ulteriori requisiti, tra cui l’essere in regola con gli adempimenti fiscali e contributivi e il non essere sottoposte a procedura concorsuale o a qualsiasi altra situazione equivalente ai sensi della normativa vigente (cfr. art. 5).
Spese ammissibili
Sono ammissibili le spese effettuate mediante conti correnti intestati all’impresa beneficiaria e con modalità che consentano la piena tracciabilità del pagamento, relative all’acquisto di macchinari professionali e beni strumentali all’attività di impresa nuovi di fabbrica, organici e funzionali, acquistati alle normali condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con l’impresa (cfr. art. 6). È bene altresì sottolineare che i beni acquistati devono essere mantenuti nello stato patrimoniale dell’impresa per almeno tre anni dalla data di concessione del contributo.
Non sono ammesse le spese sostenute prima della presentazione della domanda di contributo e quelle per:
- L’acquisto di componenti, pezzi di ricambio o parti di macchinari, impianti e attrezzature che non soddisfano il requisito dell’autonomia funzionale;
- Terreni e fabbricati, incluse le opere murarie di qualsiasi genere, ivi compresi gli impianti idrici, elettrici, di allarme, di riscaldamento e raffreddamento;
- Mezzi targati;
- Beni usati o rigenerati;
- Utenze di qualsiasi genere, ivi compresa la fornitura di energia elettrica, gas, etc.;
- Imposte e tasse;
- Contributi e oneri sociali di qualsiasi genere;
- Buoni pasto;
- Costi legali e notarili;
- Consulenze di qualsiasi genere;
- Non direttamente finalizzate all’attività dell’impresa
Misura del contributo
Essere concesso un contributo in conto capitale di massimo 30mila euro per singola impresa e comunque non superiore al 70% delle spese totali ammissibili (cfr. art. 7).
Iter di presentazione delle domande e di concessione ed erogazione dei contributi
Le modalità e i termini di presentazione delle domande saranno stabiliti con successivo Provvedimento direttoriale del MIPAAF da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto in commento, in relazione al quale la Federazione fornirà tempestiva informativa alle associazioni in indirizzo. Ai fini dell’erogazione del contributo è previsto il seguente iter:
- Possibilità di presentare una sola domanda di accesso all’agevolazione, nei termini e con le modalità che verranno definiti nel Provvedimento Direttoriale; -
- Nel rispetto dell’ordine cronologico di presentazione di tali domande, previa verifica da parte di Invitalia della completezza e regolarità delle autocertificazioni presentate dalle imprese richiedenti, il Ministero delibererà i contributi spettanti emanando un provvedimento di concessione (cfr. art. 8, comma 4);
- Entro 8 mesi dall’eventuale concessione del contributo, l’impresa dovrà sostenere e pagare interamente le spese per le quali ha richiesto il beneficio (cfr. art. 8, comma 5). È consentita l’erogazione di un anticipo (che se richiesto e spettante viene erogato in occasione del provvedimento di concessione) nella misura massima del 50% del contributo richiesto, previa presentazione, da parte dei beneficiari del finanziamento, di una fidejussione bancaria o assicurativa (cfr. art 10);
- Entro 30 giorni dalla data di ultimazione delle spese, l’impresa dovrà presentare la richiesta di erogazione dei contributi, allegando – oltre alla copia delle fatture elettroniche e agli ordinativi di pagamento – una relazione tecnica finale recante la descrizione degli investimenti effettuati e attestante il completo pagamento delle relative spese (cfr. art. 9, commi 2 e 3);
- Entro 90 giorni dalla ricezione della richiesta di erogazione, il Ministero, effettuate le verifiche da parte di Invitalia circa il rispetto dei requisiti a la completezza e correttezza della documentazione trasmessa, procederà all’erogazione delle agevolazioni spettanti mediante accredito sul conto corrente indicato dall’impresa beneficiaria (cfr. art. 9, comma 4).