Con il DL 9.8.2022 n. 115, pubblicato sulla G.U. 9.8.2022 n. 185, sono state emanate misure urgenti in materia di crediti di imposta, politiche sociali, IVA e accise (c.d. decreto “Aiuti-bis”).
Il DL 115/2022 è entrato in vigore il 10.8.2022, giorno successivo alla sua pubblicazione.
Di seguito vengono analizzate le principali novità contenute nel DL 115/2022.
Il DL 115/2022 è in corso di conversione in legge e le relative disposizioni sono quindi suscettibili di modifiche ed integrazioni.
Crediti d’imposta per l’acquisto di energia e gas - proroga al terzo trimestre 2022
L’art. 6 del DL 115/2022 estende anche per il terzo trimestre 2022 i crediti d’imposta a favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e di gas naturale.
In particolare, in presenza delle condizioni richieste con riferimento a ciascuna agevolazione, viene previsto:
- per le imprese energivore, un credito d’imposta pari al 25% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel terzo trimestre 2022;
- per le imprese non energivore, dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, un credito d’imposta pari al 15% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel terzo trimestre dell’anno 2022;
- per le imprese gasivore, un credito d’imposta pari al 25% della spesa sostenuta per l’acquisto di gas naturale consumato nel terzo trimestre solare dell’anno 2022;
- per le imprese non gasivore, un credito d’imposta pari al 25% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas naturale consumato nel terzo trimestre solare dell’anno 2022.
Analogamente ai precedenti, tali crediti d’imposta:
- devono essere utilizzati in compensazione nel modello F24 entro il 31.12.2022;
- possono essere ceduti a terzi, a determinate condizioni; il cessionario deve comunque utilizzare i crediti d’imposta entro il 31.12.2022;
- non concorrono alla formazione del reddito d’impresa e della base imponibile IRAP.
Per effetto di quanto disposto dal comma 5 dell’art. 6 in esame è previsto uno specifico adempimento in capo al fornitore qualora l’impresa non gasivora / non energivora beneficiaria del credito d’imposta si sia rifornita / si rifornisca di gas naturale o energia elettrica, nel secondo e terzo trimestre 2022, dal medesimo soggetto da cui si è rifornita nel secondo trimestre 2019.
In tal caso il fornitore, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta l’agevolazione, deve inviare al cliente, a fronte di specifica richiesta, una comunicazione riportante:
- il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica;
- l’ammontare della detrazione spettante per il terzo trimestre 2022.
È demandata all’ARERA l’individuazione del contenuto della comunicazione e delle sanzioni per il mancato rilascio della stessa in capo al fornitore.
Invitiamo pertanto le aziende clienti interessate ed in possesso dei requisiti di legge, a procedere ad inoltrare al proprio fornitore la specifica richiesta di determinazione del credito d’imposta spettante, anche al fine di evitare conteggi che, oltre che laboriosi, potrebbero rivelarsi non corretti.
Credito d’imposta per l’acquisto di carburante per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca - proroga
L’art. 7 del DL 115/2022 prevede la proroga al terzo trimestre 2022 del credito d’imposta per l’acquisto di carburante riconosciuto dall’art. 18 del DL 21/2022 per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca.
Fringe benefit - soglia di esenzione per il 2022 - incremento e ampliamento
In deroga all’art. 51 co. 3 del TUIR, l’art. 12 del DL 115/2022 prevede per il 2022 l’incremento a 600,00 euro (in luogo degli ordinari 258,23 euro) della soglia di esenzione da tassazione dei beni e servizi ai dipendenti, includendovi anche le somme riconosciute per il pagamento delle utenze domestiche di acqua, luce e gas.
Riduzione dell’Iva sul gas per il quarto trimestre 2022
L’art. 5 co. 1 del DL 115/2022 prevede l’applicazione dell’aliquota IVA del 5% per le somministrazioni di gas metano destinato alla combustione per usi civili e industriali, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022.
Qualora le predette somministrazioni siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l’aliquota IVA agevolata si applica, altresì, alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022.
La previsione dell’aliquota del 5% è estesa anche alle somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto “servizio energia”, contabilizzate per i consumi stimati o effettivi relativi al periodo dall’1.10.2022 al 31.12.2022.
Accise e Iva sui carburanti - proroga agevolazioni
L’art. 8 del DL 115/2022 ha rideterminato le aliquote di accisa sulla benzina, sul gasolio e sul gas impiegati come carburanti, per il periodo a decorrere dal 22.8.2022 e fino al 20.9.2022, nelle seguenti misure:
- benzina: 478,40 euro per mille litri;
- oli da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per mille litri;
- gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 182,61 euro per mille chilogrammi;
- gas naturale usato per autotrazione: zero euro per metro cubo.
Inoltre, per lo stesso periodo, l’aliquota IVA da applicare al gas naturale usato per autotrazione è fissata in misura pari al 5%.
Gli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa e gli esercenti impianti di distribuzione stradale di carburanti sono tenuti a trasmettere per via telematica, entro il 7.10.2022, all’ufficio competente dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, i dati relativi ai quantitativi dei prodotti usati come carburante giacenti nei serbatoi dei relativi depositi e impianti alla data del 20.9.2022. La predetta comunicazione non è effettuata nel caso in cui sia disposta la proroga delle agevolazioni per le aliquote di accisa.
Contributo contro il caro bollette - sanzioni
L’art. 42 del DL 115/2022 modifica l’impianto sanzionatorio relativo agli omessi versamenti del contributo straordinario contro il “caro bollette” determinato sugli extraprofitti delle imprese del settore energetico ex art. 37 del DL 21/2022.
La sanzione ordinaria per il versamento tardivo dell’acconto, pari al 40% del contributo, che era dovuto entro il 30.6.2022 e la riduzione derivante dall’istituto del ravvedimento operoso si applicano ai soli versamenti effettuati entro il 31.8.2022.
Dopo tale data, il ravvedimento operoso non è più applicabile e la sanzione ex art. 13 co. 1 del DLgs. 471/97 è determinata in misura doppia (dunque, la sanzione risulta pari al 60% delle somme dovute e non versate).
Inoltre, ai fini del pagamento del contributo, viene previsto un intervento coordinato dell’Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza, basato su analisi di rischio sviluppate anche mediante l’utilizzo delle banche dati.
La disposizione opera in deroga allo Statuto del contribuente (art. 3 della L. 212/2000) e assume efficacia già a decorrere dal 10.8.2022, ossia dalla data di entrata in vigore del DL 115/2022.
Esonero parziale dei contributi a carico dei dipendenti
L’art. 20 del DL 115/2022 dispone l’incremento dell’1,2% dell’esonero dello 0,8% (per un totale quindi del 2%) sulla quota dei contributi previdenziali IVS a carico del lavoratore di cui all’art. 1 co. 121 della L. 234/2021 (legge di bilancio 2022).
Periodo di applicazione
L’incremento è previsto in via eccezionale per i periodi di paga compresi tra l’1.7.2022 e il 31.12.2022 e comprende altresì la tredicesima o i relativi ratei erogati nei predetti periodi di paga. Tenuto conto dell’eccezionalità della misura, resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
Estensione dell'indennità una tantum ad altre categorie di lavoratori
L’art. 22 del DL 115/2022 dispone l’estensione dell’indennità una tantum di 200,00 euro, introdotta dagli artt. 31 e 32 del DL 50/2022 convertito, anche ad altre categorie di lavoratori.
Nuove categorie
Il bonus viene riconosciuto:
- ai lavoratori con rapporto di lavoro in essere nel mese di luglio 2022 e che, fino alla data di entrata in vigore del DL 50/2022, non abbiano beneficiato dell’esonero dello 0,8% della quota IVS a proprio carico (art. 1 co. 121 della L. 234/2021) in quanto interessati da eventi coperti da contribuzione figurativa integrale dall’INPS;
- ai dottorandi e agli assegnisti di ricerca, che vengono aggiunti ai soggetti destinatari di cui all’art. 32 co. 11 del DL 50/2022;
- ai collaboratori sportivi che abbiano fruito di almeno una delle indennità COVID-19.
Inoltre, la norma modifica l’art. 32 co. 1 del DL 50/2022 disponendo che l’indennità in questione spetti ai titolari di trattamenti pensionistici con decorrenza entro l’1.7.2022 (invece del 30.6.2022).
Modalità di erogazione
Per quanto riguarda la prima categoria di lavoratori, la norma prevede il riconoscimento automatico dell’indennità da parte del datore di lavoro con la retribuzione erogata nel mese di ottobre 2022, previa dichiarazione del lavoratore di non aver già percepito il bonus ai sensi degli artt. 31 e 32 e di essere stato destinatario di eventi coperti dalla contribuzione figurativa integrale dell’INPS.
Per i collaboratori sportivi, invece, il bonus di 200,00 euro sarà erogato automaticamente da Sport e Salute spa, che dovrà interfacciarsi con l’INPS al fine di evitare sovrapposizione nei pagamenti.
Anticipo della rivalutazione delle pensioni
L’art. 21 del DL 115/2022 prevede l’anticipo della rivalutazione delle pensioni all’ultimo trimestre 2022, al fine di contrastare gli effetti negativi dell’inflazione per quest’anno e sostenere il potere di acquisto delle prestazioni pensionistiche. Nel dettaglio, si prevede che:
- il conguaglio per il calcolo della perequazione delle pensioni, di cui all’art. 24 co. 5 della L. 41/86, per l’anno 2021 venga anticipato all’1.11.2022;
- la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l’anno 2022 sia anticipata, per una quota pari al 2%, per ciascuna delle mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2022, con relativo riconoscimento anche sulla tredicesima mensilità.
L’incremento sarà riconosciuto qualora il trattamento pensionistico mensile non superi l’importo di 2.692,00 euro. In sede di rivalutazione delle pensioni con decorrenza dall’1.1.2023, il trattamento pensionistico complessivo di riferimento sarà considerato al netto dell’incremento transitorio in questione.
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