Con il DL 18.11.2022 n. 176, pubblicato sulla G.U. 18.11.2022 n. 270, sono state emanate ulteriori misure urgenti in materia di sostegni contro l’aumento dei costi energetici, di altri sostegni alle imprese e di agevolazioni fiscali (c.d. decreto “Aiuti-quater”).
Il DL 176/2022 è entrato in vigore il 19.11.2022, giorno successivo alla sua pubblicazione. Di seguito vengono analizzate le principali novità contenute nel DL 176/2022.
Il DL 176/2022 è in corso di conversione in legge e le relative disposizioni sono quindi suscettibili di modifiche ed integrazioni.
Decreto Aiuti Quater, tutto quello che c'è da sapere
Modifiche al Superbonus del 110%
L’art. 9 del DL 176/2022 modifica la disciplina del c.d. “superbonus del 110%”, di cui all’art. 119 del DL 34/2020. Tra le principali novità si evidenzia:
- la riduzione al 90% della misura della detrazione per gli interventi in condomini ed edifici con più unità immobiliari distintamente accatastate già a decorrere dal 2023, fatta eccezione per gli interventi con CILA presentata entro il 25.11.2022 e delibera condominiale adottata entro il 24.11.2022;
- il prolungamento al 31.3.2023 del termine entro cui è possibile sostenere le spese per gli interventi sulle c.d. “villette” fruendo dell’aliquota al 110%, se al 30.9.2022 i lavori sono stati eseguiti per almeno il 30%;
- l’estensione del superbonus agli interventi iniziati dall’1.1.2023 sulle c.d. “villette” con aliquota del 90%, a determinate condizioni;
- la possibilità di rateizzare il credito derivante da sconto in fattura/cessione del credito in 10 quote annuali di pari importo (anziché 5 o 4), per i crediti derivanti da opzioni comunicate all’Agenzia delle Entrate entro il 31.10.2022.
Riduzione dell’aliquota dal 110% al 90%
Modificando il co. 8-bis dell’art. 119 del DL 34/2020, è previsto che gli interventi agevolati, che vengono effettuati dai condomini e dalle persone fisiche su parti comuni di edifici interamente posseduti, purché composti da massimo quattro unità immobiliari, ma anche dalle persone fisiche per gli interventi sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso condominio o dello stesso edificio (sempre nel limite delle due unità immobiliari per gli interventi di riqualificazione energetica), al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, beneficino del superbonus nella misura del:
- 110%, per le spese sostenute, a decorrere dall’1.7.2020, sino al 31.12.2022;
- 90%, per le spese sostenute nell’anno 2023;
- 70%, per le spese sostenute nell’anno 2024;
- 65%, per le spese sostenute nell’anno 2025.
L’agevolazione spetterebbe nella stessa misura anche per le ONLUS, le organizzazioni di volontariato (ODV) e le associazioni di promozione sociale (APS) iscritte negli appositi registri.
Disposizioni transitorie
La riduzione dell’aliquota dal 110% al 90% con riguardo alle spese sostenute nell’anno 2023, tuttavia, non si applica:
- agli interventi per i quali al 25.11.2022 è stata presentata la CILA e, in caso di interventi su edifici condominiali, all’ulteriore condizione che la delibera assembleare che abbia approvato l’esecuzione dei lavori risulti adottata in data antecedente al 25.11.2022;
- agli interventi di demolizione e ricostruzione degli edifici per i quali alla data del 25.11.2022 risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo.
Interventi sulle “villette” delle persone fisiche
Per le persone fisiche, di cui al co. 9 lett. b) dell’art. 119 del DL 34/2020, che effettuano interventi su edifici unifamiliari, oppure su unità immobiliari “indipendenti e autonome” site in edifici plurifamiliari, il superbonus continua a spettare nella misura del 110% con riguardo alle spese sostenute entro il 31.3.2023 (non più quindi soltanto fino al 31.12.2022), a condizione che alla data del 30.9.2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo.
I medesimi soggetti di cui alla suddetta lett. b) del co. 9, tuttavia, hanno diritto al superbonus nella misura del 90% in relazione alle spese sostenute entro il 31.12.2023 se hanno avviato gli interventi a partire dall’1.1.2023, ma a condizione che:
- il contribuente sia titolare del diritto di proprietà o del diritto reale di godimento sull’unità immobiliare oggetto degli interventi;
- l’unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale;
- il contribuente abbia un “reddito di riferimento” non superiore a 15.000,00 euro, determinato secondo le modalità stabilite dal co. 8-bis.1 introdotto nell’art. 119 del DL 34/2020 dal decreto “Aiuti-quater”.
Interventi su immobili nei territori terremotati
Viene confermata la detrazione al 110% per le spese sostenute fino al 31.12.2025 per quegli immobili, di cui al co. 8-ter dell’art. 119 del DL 34/2020, situati nei Comuni colpiti da eventi sismici dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, fermo restando il disposto contenuto nel co. 10-bis dell’art. 119 del DL 34/2020, che prevede regole particolari di calcolo dei tetti massimi di spese detraibili al 110%, purché risultino soddisfatti tutti gli ulteriori presupposti soggettivi e oggettivi ivi contemplati.
Cessione della detrazione e sconto sul corrispettivo - Utilizzo del credito in 10 rate
Per gli interventi che danno diritto al superbonus di cui all’art. 119 del DL 34/2020, viene introdotta la possibilità di utilizzare in 10 rate annuali di pari importo i crediti d’imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura, di cui all’art. 121 del DL 34/2020, inviate all’Agenzia delle Entrate entro il 31.10.2022 e non ancora utilizzati, anziché in 4 o 5 rate.
A tal fine, dovrà essere inviata all’Agenzia delle Entrate un’apposita comunicazione da parte del fornitore o del cessionario secondo le modalità attuative che verranno definite da un successivo provvedimento della stessa Agenzia.
La quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno continua a non poter essere fruita negli anni successivi né a poter essere richiesta a rimborso.
Crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas - proroga per il mese di dicembre 2022
L’art. 1 del DL 176/2022 prevede l’estensione anche per il mese di dicembre 2022 dei crediti d’imposta a favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e di gas naturale, riconosciuti dall’art. 1 del DL 144/2022 (c.d. “Aiuti-ter”) per i mesi di ottobre e novembre 2022.
In particolare, in presenza delle condizioni richieste con riferimento a ciascuna agevolazione, viene previsto:
- per le imprese energivore, un credito d’imposta pari al 40% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel mese di dicembre 2022;
- per le imprese non energivore, dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, un credito d’imposta pari al 30% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel mese di dicembre 2022;
- per le imprese gasivore, un credito d’imposta pari al 40% della spesa sostenuta per l’acquisto di gas naturale consumato nel mese di dicembre 2022;
- per le imprese non gasivore, un credito d’imposta pari al 40% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas naturale consumato nel mese di dicembre 2022.
Tali crediti d’imposta:
- devono essere utilizzati in compensazione nel modello F24, entro il 30.6.2023;
- possono essere ceduti a terzi, a determinate condizioni; il cessionario deve comunque utilizzare i crediti d’imposta entro il 30.6.2023;
- non concorrono alla formazione del reddito d’impresa e della base imponibile IRAP.
Entro il 16.3.2023 i beneficiari dei crediti d’imposta dovranno comunicare all’Agenzia delle Entrate, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito, l’importo del credito maturato nel 2022.
Crediti d’imposta per l’acquisto di energia e gas relativi al terzo trimestre 2022 e ai mesi di ottobre e novembre 2022 - proroga del termine per l’utilizzo e della comunicazione
L’art. 1 co. 3 e 4 del DL 176/2022 prevede, in sostanza, la proroga al 30.6.2023 del termine, precedentemente fissato al 31.3.2023, per l’utilizzo in compensazione nel modello F24 dei crediti d’imposta riconosciuti alle imprese per l’acquisto di energia elettrica e di gas naturale:
- relativi al terzo trimestre 2022 (disciplinati dall’art. 6 del DL 115/2022);
- relativi ai mesi di ottobre e dicembre 2022 (disciplinati dall’art. 1 del DL 144/2022).
L’art. 1 co. 6 del DL 176/2022 prevede, in sostanza, anche la proroga al 16.3.2023 del termine, inizialmente fissato al 16.2.2023, della comunicazione all’Agenzia delle Entrate del credito, maturato nel 2022, non ancora fruito.
Misure di sostegno per fronteggiare il caro bollette
L’art. 3 del DL 176/2022 ha introdotto la possibilità, per le imprese con utenze collocate in Italia, di rateizzare gli importi delle bollette, per i consumi effettuati dall’1.10.2022 al 31.3.2023 e fatturati entro il 30.9.2023, eccedenti l’importo medio contabilizzato, a parità di consumo, nel periodo tra l’1.1.2021 e il 31.12.2021.
Per assicurare la più ampia applicazione della misura, vengono introdotte due garanzie SACE, una a favore delle imprese di assicurazione che stipulino, con l’impresa richiedente la rateizzazione, una copertura assicurativa sul credito rateizzato nell’interesse del fornitore di energia e l’altra sui finanziamenti per i fornitori di energia elettrica e gas.
L’adesione al piano di rateizzazione è alternativa alla fruizione dei crediti d’imposta a favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, per i periodi corrispondenti.
Rateizzazione degli aumenti delle bollette
Le imprese con utenze collocate in Italia ad esse intestate possono chiedere la rateizzazione degli importi dovuti a titolo di corrispettivo per la componente energetica di elettricità e gas naturale utilizzato per usi diversi dagli usi termoelettrici ed eccedenti l’importo medio contabilizzato, a parità di consumo, nel periodo tra l’1.1.2021 e il 31.12.2021.
La misura opera per i consumi effettuati dall’1.10.2022 al 31.3.2023 e fatturati entro il 30.9.2023.
Per accedere alla misura, le imprese interessate devono formulare un’istanza ai fornitori, secondo le modalità che saranno definite con un decreto ministeriale, da adottare entro il 19.12.2022.
Il fornitore, entro 30 giorni dalla ricezione dell’istanza, deve offrire ai richiedenti una proposta di rateizzazione recante:
- l’ammontare degli importi dovuti;
- l’entità del tasso di interesse eventualmente applicato, che non può superare il saggio di interesse pari al rendimento dei buoni del Tesoro poliennali (BTP) di pari durata;
- le date di scadenza di ciascuna rata;
- la ripartizione delle medesime rate, per un minimo di 12 e un massimo di 36 rate mensili.
L’obbligo di offrire la proposta di rateizzazione presuppone:
- l’effettivo rilascio di una garanzia SACE sui finanziamenti richiesti dai fornitori;
- l’effettiva disponibilità di almeno un’impresa di assicurazione autorizzata all’esercizio del ramo credito a stipulare, con l’impresa richiedente la rateizzazione, una copertura assicurativa sull’intero credito rateizzato nell’interesse del fornitore di energia.
In caso di inadempimento di due rate anche non consecutive, l’impresa aderente al piano di rateizzazione decade dal beneficio della rateizzazione ed è tenuta al versamento, in un’unica soluzione, dell’intero importo residuo dovuto.
Garanzia SACE a favore delle imprese di assicurazione
Per assicurare la più ampia applicazione della rateizzazione degli aumenti delle bollette, SACE concede, a favore delle imprese di assicurazione, una garanzia pari al 90% degli indennizzi generati dalle esposizioni relative ai crediti vantati dai fornitori di energia elettrica e gas naturale residenti in Italia, per effetto dell’inadempimento, da parte delle imprese con sede in Italia, di tutto o parte del debito risultante dai piani di rateizzazione.
La garanzia opera secondo il disposto dell’art. 8 co. 3 del DL 21/2022 convertito.
Garanzia SACE sui finanziamenti per i fornitori di energia elettrica e gas
Per sostenere le specifiche esigenze di liquidità derivanti dai piani di rateizzazione concessi, i fornitori di energia elettrica e gas naturale con sede in Italia possono richiedere finanziamenti bancari assistiti da garanzia pubblica, prestata da SACE alle condizioni e nei termini di cui all’art. 15 del DL 50/2022 convertito. A tale fine, l’operatività della garanzia di cui all’art. 15 del DL 50/2022 convertito è prorogata al 31.12.2023.
La garanzia è rilasciata a condizione che l’impresa che aderisce al piano di rateizzazione:
- non abbia approvato la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni nel corso degli anni nei quali si procede al riconoscimento della rateizzazione a favore della stessa impresa, nonché di ogni altra impresa con sede in Italia che faccia parte del medesimo gruppo cui la prima appartiene, comprese quelle soggette alla direzione e al coordinamento da parte della medesima. Se le suddette imprese hanno già distribuito dividendi o riacquistato azioni al momento della richiesta, l’impegno è assunto dall’impresa per i 12 mesi successivi;
- si impegni a gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali e a non trasferire le produzioni in siti collocati in Paesi diversi da quelli appartenenti all’Unione Europea.
Accise e iva sui carburanti - proroga agevolazioni
L’art. 2 del DL 176/2022 ha prorogato la rideterminazione delle aliquote di accisa sulla benzina, sul gasolio e sul gas impiegati come carburanti, per il periodo dal 19.11.2022 e fino al 31.12.2022, nelle seguenti misure:
- benzina: 478,40 euro per mille litri;
- oli da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per mille litri;
- gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 182,61 euro per mille chilogrammi;
- gas naturale usato per autotrazione: zero euro per metro cubo.
Inoltre, per lo stesso periodo, l’aliquota IVA da applicare al gas naturale usato per autotrazione è prorogata nella misura pari al 5%.
Gli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa e gli esercenti impianti di distribuzione stradale di carburanti sono tenuti a trasmettere per via telematica, entro il 13.1.2023, all’ufficio competente dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, i dati relativi ai quantitativi dei prodotti usati come carburante giacenti nei serbatoi dei relativi depositi e impianti alla data del 31.12.2022. La predetta comunicazione non è effettuata nel caso in cui sia disposta la proroga delle agevolazioni per le aliquote di accisa.
Fringe benefit - ulteriore incremento della soglia di esenzione
L’art. 3 co. 10 del DL 176/2022, modificando l’art. 12 del DL 115/2022, ha ulteriormente innalzato da 600,00 a 3.000,00 euro la soglia di non imponibilità dei fringe benefit prevista per il 2022.
Esenzione IMU per il settore dello spettacolo - Seconda rata 2022 - Regime “de minimis”
L’art. 12 co. 1 del DL 176/2022 prevede una norma di interpretazione autentica con riferimento all’art. 78 co. 3 del DL 104/2020, che dispone l’esenzione dall’IMU, per gli anni 2021 e 2022, per gli immobili che al contempo siano:
- destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli;
- rientranti nella categoria catastale D/3;
- di proprietà di soggetti che sono anche gestori delle attività ivi esercitate.
Tali disposizioni devono interpretarsi, a norma dell’art. 12 co. 1 del DL 176/2022, nel senso che, per i suindicati immobili, la seconda rata IMU per l’anno 2022 non è dovuta, nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal Regolamento UE 18.12.2013 n. 1407, relativo all’applicazione degli artt. 107 e 108 del TFUE agli aiuti “de minimis”.
L’art. 12 co. 2 del DL 176/2022 stabilisce inoltre che il quarto comma dell’art. 78 del DL 104/2020, che subordina l’efficacia dell’agevolazione di cui all’art. 78 co. 3 del DL 104/2020 all’autorizzazione della Commissione europea, non trova applicazione per l’esenzione dalla seconda rata IMU del 2022.
Proroga dell'effettuazione dei versamenti sospesi nel settore dello sport
L’art. 13 del DL 176/2022 interviene sulla sospensione dei versamenti disposta dall’art. 1 co. 923 - 924 della L. 234/2022, stabilita fino al 30.11.2022 dall’art. 7 co. 3-bis e 3-ter del DL 17/2022 e dall’art. 39 co. 1-bis del DL 50/2022, prorogando al 22.12.2022 l’effettuazione dei versamenti sospesi.
Ambito soggettivo
La misura agevolativa in esame trova applicazione nei confronti delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva e delle associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che:
- hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato;
- operano nell’ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento.
Versamenti sospesi
Sono sospesi fino al 30.11.2022 i termini relativi ai versamenti:
- delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (di cui agli artt. 23 e 24 del DPR 600/73), che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta;
- dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria (nonché i termini per i relativi adempimenti);
- dell’IVA;
- delle imposte sui redditi.
Effettuazione dei versamenti sospesi
I versamenti sospesi, comprensivi delle addizionali regionali e comunali, dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 22.12.2022 (in luogo del precedente termine del 16.12.2022).
Non è possibile il rimborso di quanto già versato.
Credito d’imposta per l’adeguamento degli strumenti per la memorizzazione elettronica e la Trasmissione telematica dei corrispettivi
L’art. 8 del DL 176/2022 prevede la concessione di un contributo per l’adeguamento, da effettuarsi nell’anno 2023, degli strumenti di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi, in ragione delle novità introdotte dall’art. 18 del DL 36/2022. Tale norma ha previsto, tra l’altro, l’introduzione della lotteria degli scontrini “istantanea”, nonché alcune modifiche in relazione alle modalità di pagamento per la partecipazione alla suddetta lotteria. In particolare, l’art. 18 del DL 36/2022 dispone che l’acquisto sia operato con metodi di pagamento elettronico di cui i partecipanti (“persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello Stato”) siano titolari, che “traggano fondi detenuti su propri rapporti di credito o debito bancari o su rapporti intestati a componenti del proprio nucleo familiare certificato dal proprio stato di famiglia e costituito antecedentemente alla data di estrazione del premio” ovvero che “operino in forza di una rappresentanza rilasciata antecedentemente alla partecipazione”.
Ammontare del credito d’imposta
Il contributo per l’adeguamento dei registratori telematici verrà concesso sotto forma di credito d’imposta e ammonterà al 100% della spesa sostenuta, entro un limite massimo di 50,00 euro per ogni strumento.
A copertura della misura, è previsto lo stanziamento di 80 milioni di euro.
Utilizzo del credito d’imposta
Il credito potrà essere utilizzato in compensazione mediante il modello F24 (ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97) e non sarà soggetto alle limitazioni annue (di cui all’art. 34 della L. 388/2000 e all’art. 1 co. 53 della L. 244/2007).
La fruizione verrà consentita a decorrere dalla prima liquidazione IVA periodica successiva al mese in cui la fattura relativa all’adeguamento degli strumenti è stata annotata nel registro degli acquisti. Va sottolineato che il pagamento del corrispettivo di tale fattura dovrà essere eseguito “con modalità tracciabile”.
Per ulteriori dettagli o approfondimenti rivolgersi a:
Studio Perrucchini Ronzoni & Partners
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