Fatture elettroniche di ristoranti e hotel, in arrivo nuove codifiche

A partire dal 1° gennaio 2022 tutte le fatture elettroniche dovranno essere predisposte in base alle nuove specifiche tecniche, con conseguente venir meno della possibilità di utilizzare il “vecchio” tracciato

23 novembre 2021 | 09:00
di Luca Ronzoni

L’obbligo della fatturazione elettronica, scattato il 1° gennaio 2019 per tutte le imprese e i professionisti in possesso di partita Iva (ad eccezione di coloro che rientrano nel regime dei minimi, nel regime forfettario e degli esteri), riguarda anche i ristoranti e gli alberghi. Ciò implica una serie di adempimenti, sia per quanto riguarda l’emissione della fattura elettronica che la sua conservazione in formato digitale a norma di legge.

A partire dal 1° gennaio 2022 tutte le fatture elettroniche dovranno essere predisposte in base alle nuove specifiche tecniche, con conseguente venir meno della possibilità di utilizzare il “vecchio” tracciato. Sono stati introdotti:

  • nuovi codici per identificare il “tipo di documento”;
  • nuovi codici dettaglio in merito alla “natura” dell’operazione (in particolare, per le operazioni non imponibili sono previsti specifici codici al fine di individuare più dettagliatamente le diverse casistiche);
  • nuove codifiche “tipo ritenuta” al fine di specificarne la “destinazione”, per il contributo INPS (RT03), per Enasarco (RT04), per ENPAM (RT05) o altro contributo previdenziale (RT06).

 

Nuovi tipi documento

Sono stati introdotti nuovi codici per gestire le seguenti fattispecie:

  • integrazione fatture reverse charge interno (TD16) / acquisti intra-UE (TD18) e integrazione / autofattura acquisti di servizi / beni dall’estero (TD17 e TD19);
  • regolarizzazione splafonamento (TD21);
  • estrazione beni da un deposito IVA (TD22) ed estrazione beni da un deposito IVA con versamento dell’IVA (TD23);
  • fattura differita ex art. 21, comma 4, lett. a), DPR n. 633/72, ossia riferita a cessioni di beni la cui consegna / spedizione risulta da ddt / altro documento idoneo, nonché per le prestazioni di servizi individuabili tramite idonea documentazione (TD24). La fattura va emessa / inviata al SdI entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione;
  • fattura differita ex art. 21, comma 4, lett. b), DPR n. 633/73, ossia fattura riferita a cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente (TD25). In tal caso la fattura va emessa / inviata al SdI entro il mese successivo a quello della consegna / spedizione dei beni;
  • cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (TD26);
  • fattura per autoconsumo / cessioni gratuite senza rivalsa (TD27).

 

Codice

Tipo documento

TD01

Fattura

TD02

Acconto / Anticipo su fattura

TD03

Acconto / Anticipo su parcella

TD04

Nota di Credito

TD05

Nota di Debito

TD06

Parcella

TD16 NEW

Integrazione fattura reverse charge interno

Il nuovo codice TD16 va utilizzato per integrare tramite SdI le fatture ricevute senza IVA in applicazione del reverse charge interno (ad esempio, operazioni ex art. 17, commi 5 e 6, DPR n. 633/72, ossia, cessioni di oro da investimento / industriale, prestazioni di servizi di pulizia, demolizione / installazione di impianti / completamento relative ad edifici, ecc.).

TD17 NEW

Integrazione / autofattura per acquisto servizi dall’estero

Il nuovo codice TD17 va utilizzato per integrare / autofatturare tramite SdI le fatture ricevute senza IVA relative agli acquisti di servizi da soggetti non residenti (ad esempio, fornitura di una consulenza ad una società italiana da parte di una società greca).

TD18 NEW

Integrazione per acquisto di beni intraUE

Il nuovo codice TD18 va utilizzato per integrare tramite SdI le fatture ricevute senza IVA relative agli acquisti di beni da soggetti UE (ad esempio, acquisto da parte di una società italiana di un macchinario da una società tedesca).

TD19 NEW

Integrazione / autofattura per acquisto di beni ex art. 17, comma 2, DPR n. 633/72

Il nuovo codice TD19 va utilizzato per integrare / autofatturare tramite SdI le fatture ricevute senza IVA relative ad acquisti da soggetti non residenti di beni esistenti in Italia.

TD20

Autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (art. 6 comma 8, D.Lgs. n. 471/97 o art. 46 comma 5, DL n. 331/93).

Come evidenziato dall’Agenzia delle Entrate nelle FAQ 19.7.2019, n. 65 e 72 disponibili nell’area “Fatturazione elettronica” del proprio sito Internet, il codice “TD20” va utilizzato esclusivamente per le autofatture “da regolarizzazione” emesse dall’acquirente / committente a seguito dell’omessa / irregolare fatturazione da parte del cedente / prestatore ai sensi dell’art. 6, comma 8, D.Lgs. n. 471/97.

In tal caso si rammenta che nella sezione “Dati del cedente/prestatore” vanno inseriti quelli relativi al fornitore che avrebbe dovuto emettere la fattura e nella sezione “Dati del cessionario/committente” vanno inseriti quelli relativi al soggetto che emette e trasmette via SdI il documento.

TD21 NEW

Autofattura per splafonamento

L’esportatore abituale che riscontra di aver splafonato, ossia di aver acquistato senza applicazione dell’IVA in misura superiore all’ammontare del plafond disponibile, può regolarizzare tale violazione utilizzando il nuovo codice TD21. A tal fine, come desumibile dalle nuove Specifiche tecniche, qualora sia utilizzato il codice TD21, i dati del cedente / prestatore devono essere gli stessi del cessionario / committente (non vanno indicati i dati del fornitore).

TD22 NEW

Estrazione beni da un deposito IVA

TD23 NEW

Estrazione beni da un deposito IVA con versamento dell’IVA (tramite mod. F24)

TD24 NEW

Fattura differita di cui all'art. 21, comma 4, lett. a)

TD25 NEW

Fattura differita di cui all’art. 21, comma 4, terzo periodo, lett. b)

TD26 NEW

Cessione beni ammortizzabili e passaggi interni (ex art. 36, DPR n. 633/72)

TD27 NEW

Fattura per autoconsumo (ex art. 2, comma 2, n. 5, DPR n. 633/72) / cessioni gratuite senza rivalsa (ex art. 2, comma 2, n. 4, DPR n. 633/72)

 

Nuovi codici natura operazione

Con le nuove Specifiche tecniche sono state dettagliate maggiormente la “Natura” delle operazioni:

  • non soggette IVA (N2);
  • non imponibili (N3);
  • reverse charge (N6);

prevedendone una suddivisione in più codici a seconda della tipologia dell’operazione (N2.1 e N2.2 / da N3.1 a N3.6 / da N6.1 a N6.9). Si rammenta che la natura dell’operazione va specificata in presenza di un’operazione senza indicazione dell’IVA.

 

 Codice

Tipologia operazione

N1

Escluse ex art. 15

N2

non soggette

N2.1

Non soggette ad IVA ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies, DPR n. 633/72

N2.2

Non soggette – altri casi

N3

non imponibili

N3.1

Non imponibili – esportazioni

N3.2

Non imponibili – cessioni intraUE

N3.3

Non imponibili – cessioni verso San Marino

N3.4

Non imponibili – operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione

N3.5

Non imponibili – a seguito di dichiarazioni d’intento

N3.6

Non imponibili – altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond

N4

Esenti

N5

Regime del margine / IVA non esposta in fattura

N6

inversione contabile

N6.1

Inversione contabile – cessione di rottami e altri materiali di recupero

N6.2

Inversione contabile – cessione di oro e argento puro

N6.3

Inversione contabile – subappalto nel settore edile

N6.4

Inversione contabile – cessione di fabbricati

N6.5

Inversione contabile – cessione di telefoni cellulari

N6.6

Inversione contabile – cessione di prodotti elettronici

N6.7

Inversione contabile – prestazioni comparto edile e settori connessi

N6.8

Inversione contabile – operazioni settore energetico

N6.9

Inversione contabile – altri casi

N7

IVA assolta in altro Stato UE (vendite a distanza ex artt. 40 commi 3 e 4 e 41 comma 1, lett. b, DL n. 331/93; prestazioni di servizi di telecomunicazioni, teleradiodiffusione ed elettronici ex artt. 7-sexies, lett. f e g, DPR n. 633/72 e 74-sexies, DPR n. 633/72)

 

È opportuno per gli interessati prendere adeguata conoscenza, sin da subito, di quanto abbiamo qui illustrato e ad accertarsi che il software utilizzato per la propria fatturazione contempli già la possibilità di emettere le fatture adottando le nuove codifiche introdotte dall’Agenzia delle Entrate: l’obiettivo deve essere quello di prendere confidenza con le nuove modalità di fatturazione e di farsi, così, trovare pronti con l’entrata in vigore obbligatoria del nuovo sistema, fissata per il 1/1/2022. Si tenga in ogni caso presente che, anche coloro i quali dovessero decidere di attendere la scadenza di fine anno prima di adottare le nuove codifiche nella fatturazione attiva, si vedranno recapitare dai propri fornitori, attraverso lo SDI, fatture che già potrebbero riportare i nuovi codici documento e i nuovi codici natura, fatture per le quali dovranno adottare nuovi tracciati di registrazione.

 

 

Reverse charge interno ed esterno

Novità in arrivo, con l’anno 2022, in materia di autofatturazione e di integrazione di fatture d’acquisto. È bene porre particolare attenzione alle problematiche conseguenti all’abolizione del cosiddetto “esterometro”: dall’1/1/2022 i dati che rientravano nell’esterometro dovranno essere trasmessi telematicamente tramite Sdi (Sistema di interscambio), secondo il “formato” previsto per la fattura elettronica.

 

REVERSE CHARGE INTERNO

Grazie all’introduzione dei nuovi codici <TipoDocumento>, per effetto dell’adozione ob­bligatoria delle specifiche tecniche per la fattu­ra­zione elettronica (versione 1.6.1 e successive), è possibile integrare i documenti ri­ce­vuti, che certificano operazioni soggette ad inversione contabile, mediante file XML che possono essere trasmessi attraverso il Sistema di Interscambio.

 

Fatturazione attiva

I soggetti passivi, cedenti o prestatori, tenuti a certificare operazioni soggette a in­ver­sione contabile, devono emettere fatture senza addebito d’imposta con annotazione del­la dicitura “inversione contabile” e indicazione della norma di riferimento (art. 17 co. 5 del DPR 633/72).

Nell’ambito della fatturazione elettronica via SdI, il file XML dovrà essere compilato co­­me segue (riferimento fattura ordinaria, specifiche tecniche versione 1.6.3):

  • indicazione, nel campo 2.2.1.12 <Aliquota-IVA>, del valore “zero”;
  • indicazione, nel campo 2.2.1.14 <Natura>, di uno dei codici da N6.1 a N6.8 (si veda ta­bella seguente).

Operazioni soggette ad inversione contabile:

Codice natura

Tipologia operazione

Norma

Rigo IVA 2021

N6.1

Cessione di rottami, cascami e avanzi di me­­­talli ferrosi e dei relativi lavori, di carta da macero, stracci, ecc.

Art. 74 co. 8
del DPR 633/72

VE35
campo 2

N6.2

Cessioni imponibili di oro da investimento, cessioni di oro e semilavorati di purezza pari o superiore a 325 mm

Art. 17 co. 5
del DPR 633/72

VE35
campo 3

N6.3

Prestazione di servizi resi nel set­tore edile da subappaltatori nei confronti di imprese che svol­go­no attività di costruzione o ri­strut­turazione di immobili o nei confronti dell’ap­paltatore principale o di altro subap­paltatore

Art. 17
co. 6 lett. A)
del DPR 633/72

VE35
campo 4

N6.4

Cessioni di fabbricati o di porzioni di fab­bri­cato per le quali il cedente abbia mani­fe­sta­to in atto l’opzione per l’imposizione (art. 10 co. 1 n. 8-bis e 8-ter del DPR 633/72)

Art. 17
co. 6 lett. A-bis)
del DPR 633/72

VE35
campo 5

N6.5

Cessioni di apparecchiature ter­minali per il ser­vizio pubblico radiomobile terrestre di co­muni­cazioni soggette alla tassa sulle con­ces­­sioni governative

Art. 17
co. 6 lett. B)
del DPR 633/72

VE35
campo 6

N6.6

Cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop, nonché cessioni di dispositivi a cir­cui­to integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione, ef­fettuate prima del­­la loro installazione in prodotti destinati al con­sumatore finale

Art. 17
co. 6 lett. C)
del DPR 633/72

VE35
campo 7

N6.7

Servizi di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento relativi ad edi­fici

Art. 17
co. 6 lett. A-ter) del DPR 633/72

VE35
campo 8

N6.8

Trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra

Art. 17
co. 6 lett. D-bis) del DPR 633/72

VE35
campo 9

N6.8

Trasferimenti di altre unità che possono es­sere utilizzate dai ge­stori per conformarsi alla direttiva 2003/87/CE e di certificati re­lativi al gas e all’energia elet­trica

Art. 17
co. 6 lett. D-ter)
del DPR 633/72

VE35
campo 9

N6.9

Altri casi di inversione contabile

Non ancora definita

Non ancora definito

 

Fatturazione passiva

INTEGRAZIONE ELETTRONICA VIA SDI DELLA FATTURA IN CASO DI REVERSE CHARGE INTERNO

Al ricevimento di una fattura elettronica recante uno dei codici <Natura> da N6.1 a N6.8 (il codice N6.9 al momento non risulta ancora associato ad alcuna operazione in reverse charge), il cessionario/committente sarà tenuto a integrare il documento, con l’indicazione dell’aliquota IVA e della relativa imposta.

Sarà possibile effettuare tale procedura attraverso la generazione di un file XML con codice TD16 (“Integrazione fattura da reverse charge interno”). Il documento verrà re­capitato al solo cessio­na­rio/com­mittente, soggetto tenuto all’integrazione e sarà uti­lizzato dall’Agenzia delle Entrate nell’ambito della predisposizione dei documenti pre­­­com­pilati IVA.

 

TERMINI DI EMISSIONE

La procedura di integrazione deve essere effettuata entro i termini prescritti dall’art. 17 co. 5 del DPR 633/72, secondo cui la fattura ricevuta deve essere integrata dal ces­sionario con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta e deve essere an­no­tata nel registro di cui agli artt. 23 o 24 del DPR 633/72:

  • entro il mese di ricevimento, ovvero
  • successivamente, ma comunque entro 15 giorni dal ricevimento e con rife­ri­mento al relativo mese.

Il documento è annotato, ai fini della detrazione, anche nel registro degli acquisti (art. 25 del DPR 633/72).

L’Agenzia delle Entrate suggerisce tuttavia di procedere all’integrazione elettronica dei documenti entro la fine del mese indicato nel campo <Data>, in modo da con­sen­tire la predisposizione delle bozze dei registri IVA e delle liquidazioni periodiche IVA precompilate.

 

PREDISPOSIZIONE DEL DOCUMENTO ELETTRONICO PER L’INTEGRAZIONE

Il file XML con codice <Tipo-Documento> TD16 deve essere compilato nel modo se­guen­te (a titolo esemplificativo si fa riferimento alla rappresentazione tabellare della fattura ordinaria contenuta nelle specifiche tecniche versione 1.6.3):

Campo

Compilazione

1.2 <Cedente/Prestatore>

Riportare i dati del cedente o del prestatore che ha emesso la fattura in regime di inversione contabile

1.4 <Cessionario/Committente>

Riportare i dati del cessionario o committente tenuto all’in­tegrazione della fattura

2.1.1.3 <Data>

Indicare la data di ricezione della fattura che deve essere integrata, o, comunque, una data ricadente nel mese di ri­cezione del documento

2.1.1.4 <Numero>

Si suggerisce di adottare una numerazione ad hoc

2.1.6 <Dati-Fatture-Collegate>

Indicare l’Id SdI attribuito dal Sistema di Interscambio alla fattura ricevuta, oggetto di integrazione

2.2.1.11 <Prezzo-Totale>

Indicare l’imponibile presente nella fattura trasmessa dal ce­­dente/prestatore, avendo cura di ripartire l’importo – creando distinte linee di dettaglio – in relazione alle even­­tuali diverse aliquote

2.2.1.12 <Aliquota-IVA>

Indicare l’aliquota IVA cui è soggetta l’operazione, avendo cura di riportare distintamente le differenti aliquote ap­pli­cabili

2.2.2.6 <Imposta>

Riportare l’imposta dovuta, separando l’imposta in rela­zio­ne alle distinte aliquote

 

FACOLTÀ DI PROCEDERE ALL’INTEGRAZIONE SECONDO METODOLOGIE TRADIZIONALI

L’Agenzia delle Entrate ha ribadito nella propria “Guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell’esterometro”, che, alternativamente alla trasmissione del file XML con codice TD16 mediante SdI, è ancora possibile “integrare manualmente la fattura ricevuta previa stampa e conservazione analogica della stessa”.

 

Reverse charge esterno

A norma del richiamato art. 17 co. 2 del DPR 633/72, il meccanismo dell’inversione contabile o reverse charge si rende applicabile a tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi territorialmente rilevanti in Italia effettuate da un soggetto passivo non residente e privo di stabile organizzazione nel territorio dello Stato nei confronti di un soggetto passivo stabilito. Quest’ultimo, in qualità di debitore dell’imposta è tenuto ad assolvere il tributo secondo due modalità differenti a seconda che il fornitore sia o meno un soggetto comunitario e più in particolare:

  • mediante integrazione della fattura ricevuta dal fornitore, qualora questo sia un soggetto stabilito in uno altro Stato UE;
  • mediante emissione di autofattura laddove il fornitore sia un soggetto stabilito in uno Stato extra-UE.

Le operazioni per cui il soggetto cessionario o committente è tenuto ad effettuare l’integrazione sono generalmente gli acquisti intracomunitari di beni (art. 38 del DL 331/93) e di servizi (art. 7-ter co. 1 lett. a) del DPR 633/72 per servizi “generici” e artt. 7-quater e 7-quinquies per servizi in deroga se rilevanti in Italia); la modalità dell’au­tofatturazione è invece obbligatoria per gli acquisti posti in essere con controparti extra-UE relativi ai beni presenti nel territorio dello Stato (art. 7-bis del DPR 633/72), alle prestazioni di servizi “generiche” (art. 7-ter co. 1 lett. a) del DPR 633/72) nonché a quelle in deroga di cui ai suindicati artt. 7-quater e 7-quinquies del DPR 633/72 qualora rilevanti in Italia ai fini IVA.

 

 

INTEGRAZIONE ACQUISTI INTRACOMUNITARI

In caso di acquisti da soggetti UE, il cedente/prestatore emette una fattura senza indica­zione del­l’imposta che una volta ricevuta dal cessionario/committente dovrà essere integra­ta con l’indicazione dell’aliquota IVA e della relativa imposta.

Sarà possibile effettuare tale procedura attraverso la generazione di un file XML con codice:

  • TD17 (“Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero”), nel caso di servizi intracomunitari ricevuti ovvero
  • TD18 (“Integrazione per acquisto di beni intracomunitari”), nel caso di acquisti di beni intracomunitari.

Il documento verrà re­capitato al solo cessionario/committente, soggetto tenuto all’in­tegrazione e sarà utilizzato dall’Agenzia delle Entrate nell’ambito della predispo­si­zione dei documenti precompilati IVA.

 

Termini di integrazione e registrazione

La procedura di integrazione deve essere effettuata entro i termini prescritti dagli artt. 46 e 47 del DL 331/93, a cui lo stesso art. 17 co. 2 del DPR 633/72 rinvia.

Tali disposizioni prevedono che la fattura ricevuta debba essere integrata dal ces­sionario con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta e debba essere annotata nel registro di cui agli artt. 23 o 24 del DPR 633/72 entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura emessa dal fornitore comunitario e con riferimento al mese precedente.

L’annotazione del medesimo documento nel registro degli acquisti di cui all’art. 25 del DPR 633/72 consente l’esercizio del diritto alla detrazione secondo le disposizioni di cui agli artt. 19 ss. del DPR 633/72.

 

Predisposizione del documento per l’integrazione

I file XML con codici <Tipo-Documento> TD17 o TD18 devono essere compilati nel modo seguente (a titolo esemplificativo si fa riferimento alla rappresentazione tabel­lare della fattura ordinaria contenuta nelle specifiche tecniche versione 1.6.3):

Campo

Compilazione

1.2 <Cedente/Prestatore>

Indicare i dati del cedente/prestatore estero che ha emes­so la fattura con l’identificativo Paese

1.4 <Cessionario/Committente>

Riportare i dati del cessionario/committente tenuto all’inte­gra­zione della fattura

2.1.1.3 <Data>

Indicare la data di ricezione della fattura (ovvero una data ricadente nel mese di ricezione della fattura)

2.1.1.4 <Numero>

Si suggerisce di adottare una numerazione ad hoc

2.1.6 <Dat/iFatture/Collegate>

Indicare gli estremi della fattura di riferimento e, se dispo­nibile, dell’IdSdI attribuito al documento estero dal Sistema di Interscambio

2.2.1.11 <Prezzo/Totale>

Indicare l’imponibile presente nella fattura ricevuta dal cedente/prestatore UE

2.2.1.12 <Aliquota/IVA>

Indicare l’aliquota IVA cui è soggetta l’operazione, avendo cura di riportare distintamente, ove necessario, le differenti aliquote applicabili o il codice natura in caso non si tratti di un’operazione imponibile

2.2.2.6 <Imposta>

Riportare l’imposta dovuta in rela­zio­ne alle distinte aliquote

 

INTEGRAZIONE ACQUISTI DA EXTRA-UE

In caso di acquisto da soggetto stabilito fuori dal territorio UE, il cessionario/commit­ten­te dovrà emettere un’autofattura in un unico esemplare ai sensi dell’art. 21 co. 5 e 6-ter del DPR 633/72 nel rispetto altresì delle disposizioni di cui all’art. 21 co. 2 del medesimo decreto.

Tale procedura deve essere effettuata elettronicamente attraverso la generazione di un file XML con codice:

  • TD17 (“Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero”), nel caso di ser­vizi ricevuti ovvero
  • TD19 (“Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex 17 co. 2 del DPR 633/72”), nel caso di acquisto di beni.

Il documento verrà recapitato al solo cessionario/committente, soggetto tenuto al­l’emis­sione dell’autofattura e sarà utilizzato dall’Agenzia delle Entrate nell’ambito del­la predisposizione dei documenti precompilati IVA.

Ricordiamo che non sono soggetti all’obbligo di integrazione le importazioni di beni da paesi extra-ue, certificate da Bollette Doganali.

 

Termini di emissione e registrazione

L’autofattura deve essere emessa nei termini indicati all’art. 21 co. 4 del DPR 633/72 e in particolare:

  • entro il dodicesimo giorno successivo a quello di effettuazione nel caso di
    acquisto di beni mobili o immobili presenti nel territorio dello Stato ovvero per le prestazioni di servizi non “generiche” rilevanti in Italia;
  • entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione nelle ipotesi di prestazioni di servizi “generiche” ricevute (art. 21 co. 4 lett. d) del DPR 633/72).

L’annotazione del documento emesso deve essere effettuata nel registro di cui agli artt. 23 o 24 del DPR 633/72 entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ef­fet­tuazione nonché, ai fini della detrazione, nel registro di cui all’art. 25 del DPR 633/72, nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 19 ss. dello stesso decreto.

 

Predisposizione dell’autofattura elettronica

I file XML con codici <Tipo/Documento> TD17 o TD19 devono essere compilati nel modo seguente (a titolo esemplificativo si fa riferimento alla rappresentazione tabella­re della fattura ordinaria contenuta nelle specifiche tecniche versione 1.6.3):

Campo

Compilazione

1.2 <Cedente/Prestatore>

Indicare i dati del cedente/prestatore estero che ha emes­so la fattura con l’identificativo Paese

1.4 <Cessionario/Committente>

Riportare i dati del cessionario/committente tenuto all’inte­gra­zione della fattura

2.1.1.3 <Data>

Indicare la data di effettuazione dell’operazione intercorsa con il fornitore extra-UE

2.1.1.4 <Numero>

Si suggerisce di adottare una numerazione ad hoc

2.1.6 <Dati/Fatture/Collegate>

Indicare gli estremi della fattura di riferimento e, se dispo­nibile, dell’Id SdI attribuito al documento estero dal Sistema di Interscambio

2.2.1.11 <Prezzo/Totale>

Indicare l’imponibile presente nella fattura ricevuta dal ce­dente/prestatore extra-UE

2.2.1.12 <Aliquota/IVA>

Indicare l’aliquota IVA cui è soggetta l’operazione, avendo cura di riportare distintamente, ove necessario, le differenti aliquote applicabili o il codice natura in caso non si tratti di un’operazione imponibile

2.2.2.6 <Imposta>

Riportare l’IVA dovuta, separando l’imposta in rela­zio­ne alle distinte aliquote

 

Obbligo di procedere all’integrazione mediante documento elettronico

Si osserva, in proposito, che, con decorrenza dall’1.1.2022, i dati delle operazioni con soggetti non residenti/stabiliti in Italia dovranno essere trasmessi esclusivamente utilizzando il Sistema di Interscambio e il formato XML previsto per la fattura elettronica in base alle specifiche tecniche (ver­sione 1.7) aggiornate con il provv. Agenzia delle Entrate 29.10.2021 n. 293384.

Dovrà essere quindi abbandonata l’attuale modalità di comunicazione - il cosiddetto “ESTEROMETRO” - che prevede l’invio di una comunicazione “riepilogativa” delle operazioni poste in essere con soggetti non residenti nell’ambito di ogni trimestre solare in favore di comunicazioni “istantanee” che verranno effettuate singolarmente, nel momento stesso in cui verrà affidata allo SDI la spedizione dell’integrazione o dell’autofattura riferite alla stessa fattura estera.

 

Per garantire, dall’1/1/2022, il corretto e puntuale funzionamento di questo meccanismo di comunicazione, è necessario che ciascun operatore:

  • si rivolga al proprio fornitore del software gestionale per assicurarsi dell’avvenuta installazione della nuova procedura (dovrà, infatti, essere messo a disposizione un meccanismo automatico di generazione e invio allo SDI dell’autofattura o dell’integrazione della fattura estera);
  • cominci sin da subito ad impratichirsi con la nuova procedura, effettuando delle integrazioni/autofatturazioni “elettroniche” che sino al 31/12/2021 resteranno facoltative.

 

Ribadiamo, in particolare, come sia necessario porre grande attenzione alle nuove tempistiche di comunicazione perché, come già evidenziato, l’eventuale ritardo con cui si dovesse procedere alla registrazione di una fattura proveniente da un fornitore estero comporterà un analogo ritardo nella trasmissione dell’integrazione o dell’autofattura all’Agenzia delle Entrate con conseguente rilevazione dell’infrazione e della correlata sanzione amministrativa.

 

 

Per ulteriori dettagi o approfondimenti rivolgersi a:

Studio Perrucchini Ronzoni & Partners
Passaggio Canonici Lateranensi 1
24121 Bergamo
Tel 035 216100 - Fax 035 249927
luca.ronzoni@sinapsisrl.it

 

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