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Legge di Bilancio 2025: impatti e vantaggi per ristoranti, bar e alberghi

Scopri le principali novità della Legge di Bilancio 2025 per ristoranti, bar e alberghi: incentivi fiscali, agevolazioni contributive, e misure di sostegno per supportare il settore nella crescita e nell'innovazione.

di Luca Ronzoni
 
04 gennaio 2025 | 17:29

Legge di Bilancio 2025: impatti e vantaggi per ristoranti, bar e alberghi

Scopri le principali novità della Legge di Bilancio 2025 per ristoranti, bar e alberghi: incentivi fiscali, agevolazioni contributive, e misure di sostegno per supportare il settore nella crescita e nell'innovazione.

di Luca Ronzoni
04 gennaio 2025 | 17:29
 

Nel mondo della ristorazione e dell'ospitalità, che comprende bar, ristoranti e hotel, le normative e le leggi di settore sono fondamentali per garantire il buon funzionamento delle attività e la tutela dei diritti dei lavoratori. Le recenti novità introdotte nella legge di bilancio 2025 portano con sé aggiornamenti importanti in ambito lavorativo, previdenziale e fiscale, che incidono direttamente sulle imprese del settore e sui loro dipendenti. Questi cambiamenti riguardano agevolazioni fiscali, incentivi per l'occupazione, supporti per le lavoratrici e modifiche alle modalità di accesso alle pensioni, con l'obiettivo di promuovere la crescita e la sostenibilità dell'intero settore, contribuendo al benessere delle persone che vi lavorano. Di seguito si riepilogano le principali novità in materia di lavoro e previdenza, contenute nella legge di bilancio 2025.

Legge di Bilancio 2025: impatti e vantaggi per ristoranti, bar e alberghi

Sfrutta al massimo le agevolazioni e gli incentivi previsti dalla Legge di Bilancio 2025 per far prosperare il tuo ristorante, bar o hotel

Riduzione contributiva per nuovi iscritti alle Gestioni artigiani e commercianti INPS

I lavoratori che si iscrivono per la prima volta nel corso del 2025 alle Gestioni INPS degli artigiani e dei commercianti possono fruire di una riduzione contributiva del 50%, previa comunicazione all’INPS.
La misura è alternativa rispetto ad altre agevolazioni vigenti che prevedono riduzioni di aliquota.

Ambito soggettivo

L’agevolazione è fruibile dai seguenti soggetti:

  • imprenditori individuali o soci di società;
  • collaboratori familiari dei soggetti sopra indicati.

Anche i soggetti in regime forfetario possono beneficiare dell’agevolazione.

Ambito oggettivo

La riduzione contributiva dovrebbe operare tanto sui contributi minimi quanto su quelli a percentuale calcolati sulla base dei redditi d’impresa complessivamente dichiarati.

Durata

L’agevolazione è fruibile per 36 mesi, in modo continuativo, a partire dalla data di avvio dell’attività d’impresa o di primo ingresso nella società nel 2025.

Accredito contributivo

Per l’accredito della contribuzione trovano applicazione le disposizioni dettate con riferimento alla Gestione separata INPS; pertanto, il pagamento di un importo complessivo pari al contributo calcolato (con le aliquote previste per le Gestioni artigiani e commercianti) sul minimale di reddito, attribuisce il diritto all’accreditamento di tutti i contributi mensili relativi a ciascun anno solare cui si riferisce il versamento. Se invece è versato un importo inferiore, i mesi accreditati sono proporzionalmente ridotti.

Decontribuzione lavoratrici con figli

A decorrere dall’anno 2025 viene introdotto un parziale esonero contributivo sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) a carico della lavoratrice dipendente e/o autonoma, che dovrà essere attuato con decreto del ministro del Lavoro e delle politiche sociali (il decreto definirà anche la misura dell’esonero).

Ambito soggettivo

L’esonero contributivo parziale riguarda le lavoratrici:

  • dipendenti (ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico);
  • autonome che percepiscono almeno uno tra redditi di lavoro autonomo, redditi d’impresa in contabilità ordinaria, redditi d’impresa in contabilità semplificata o redditi da partecipazione e che non hanno optato per il regime forfetario.

Condizioni

Le lavoratrici devono essere madri di due o più figli, con l’esonero contributivo che spetta fino al mese del compimento del 10° anno di età del figlio più piccolo. Dal 2027, per le lavoratrici madri di tre o più figli, l’esonero contributivo spetta fino al mese del compimento del 18° anno di età del figlio più piccolo.
Per gli anni 2025 e 2026 la decontribuzione parziale non spetta alle lavoratrici beneficiarie della decontribuzione totale prevista dall’art. 1 co. 180 della L. 213/2023, le quali potranno invece continuare a fruire dell’esonero totale.

Retribuzione e reddito imponibile

L’esonero contributivo spetta a condizione che la retribuzione o il reddito imponibile ai fini previdenziali non sia superiore all’importo di 40.000 euro su base annua. Per le lavoratrici autonome iscritte all’assicurazione generale obbligatoria gestita dall’INPS nonché alla Gestione separata ex L. 335/95, il parziale esonero contributivo è parametrato al valore del livello minimo di reddito previsto dall’art. 1 co. 3 della L. 233/90.

Bonus per le nuove nascite

È previsto un bonus nella misura di mille euro una tantum per i figli nati o adottati dall’1.1.2025. Il bonus è erogato, su domanda, dall’INPS. L’erogazione è prevista nel mese successivo a quello di nascita o di adozione.

Requisiti soggettivi

I genitori richiedenti devono essere residenti in Italia e:

  • cittadini italiani o cittadini dell’Unione europea, o loro familiari, titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente,
  • oppure cittadini extra-UE in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolari di permesso unico di lavoro autorizzati a svolgere un’attività lavorativa per un periodo superiore a 6 mesi o titolari di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzati a soggiornare in Italia per un periodo superiore a 6 mesi.

Requisiti oggettivi

Il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente deve avere un ISEE non superiore a 40mila euro annui. Ai fini della relativa determinazione non devono essere computate le erogazioni a titolo di assegno unico e universale introdotto dal DLgs. 230/2021.

Bonus asili nido

Si interviene sulla disciplina del contributo per il pagamento di rette per la frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati e di forme di assistenza domiciliare in favore di bambini con meno di 3 anni affetti da gravi patologie croniche (c.d. “bonus asili nido”).
È stato, infatti, eliminato il requisito della presenza di almeno un figlio di età inferiore ai 10 anni per fruire dell’aumento del bonus di 2.100 euro disposto dall’art. 1 co. 177 lett. b) della L. 30.12.2023 n. 213, per complessivi 3.600 euro.
Dall’1.1.2025, quindi, per i bambini nati dall’1.1.2024 in nuclei familiari con un ISEE fino a 40.000 euro, a prescindere dalla presenza di un altro figlio di età inferiore ai 10 anni nel nucleo familiare, l’importo del “bonus asili nido” è aumentato di 2.100 euro.
L’importo del bonus resta fermo a 1.500 euro l’anno per le famiglie con ISEE superiore a 40.000 euro.
L’assegno unico e universale di cui al D. Lgs. 230/2021 non va computato nella determinazione dell’ISEE utile ai fini dell’erogazione del bonus in oggetto.

Nuovo requisito per la fruizione della NASpI

Viene introdotto un nuovo requisito contributivo per la fruizione della NASpI, con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dall’1.1.2025.

Per i lavoratori che, nei 12 mesi antecedenti all’evento di disoccupazione che conferisce il diritto alla fruizione della NASpI, hanno presentato dimissioni volontarie da un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, sarà infatti possibile accedere al beneficio solo nel caso in cui abbiano maturato almeno 13 settimane di contribuzione con il nuovo impiego.

In altre parole, se il lavoratore si dimette da un’azienda o risolve consensualmente il rapporto di lavoro e nei 12 mesi successivi viene assunto da un altro datore e da questi licenziato, non matura il diritto alla NASpI, laddove il nuovo rapporto non sia durato almeno 13 settimane.

Trattamento di disoccupazione in favore dei lavoratori rimpatriati

  • Con riferimento alle cessazioni del rapporto di lavoro avvenute a partire dall’1.1.2025, non troverà più applicazione la L. 25.7.75 n. 402, avente a oggetto il trattamento di disoccupazione in favore dei lavoratori rimpatriati e dei lavoratori frontalieri.

Modifiche all’indennità di discontinuità per i lavoratori del settore dello spettacolo

A decorrere dall’1.1.2025, all’indennità di discontinuità per i lavoratori del settore dello spettacolo, di cui al DLgs. 30.11.2023 n. 175, vengono apportate le seguenti modifiche:

  • viene innalzato il limite reddituale previsto per l’accesso all’indennità di discontinuità, che passa da 25.000 a 30.000 euro;
  • viene modificato il numero minimo di giornate di contribuzione accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, da 60 a 51, che il lavoratore deve aver maturato per accedere all’indennità;
  • viene soppressa la disposizione che prevedeva che, ai fini della durata dell’indennità di discontinuità, non vengano computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo all’erogazione di altra prestazione di disoccupazione;
  • viene modificato il termine per la presentazione della domanda all’INPS, che passa dal 30 marzo al 30 aprile;
  • viene soppressa la disposizione che prevedeva la partecipazione dei lavoratori percettori dell’indennità di discontinuità a percorsi di formazione continua e di aggiornamento professionale nelle discipline dello spettacolo.

Misure di flessibilità in uscita - Proroga

Vengono prorogate anche per il 2025 le principali forme di flessibilità in uscita, quali:

  • il trattamento pensionistico anticipato c.d. “Opzione donna”;
  • la pensione anticipata flessibile (c.d. “Quota 103”);
  • l’APE sociale.

Opzione donna

Viene prorogato il diritto al trattamento pensionistico anticipato “Opzione donna” di cui all’art. 16 co. 1-bis del DL 4/2019, consentendone l’accesso alle lavoratrici – caregiver, invalide civili almeno al 74%, licenziate o dipendenti da imprese in crisi ai sensi art. 1 co. 852 della L. 296/2006 – che entro il 31.12.2024 hanno maturato almeno 35 anni di contribuzione e 61 anni di età anagrafica, ridotta di un anno per ogni figlio, nel limite massimo di 2 anni.

Pensione “Quota 103”

Viene prorogato per il 2025 il possibile accesso alla pensione anticipata flessibile regolata dall’art. 14.1 del DL 4/2019, riconosciuto a coloro che sono in possesso di un’età minima di 62 anni e una contribuzione minima di 41 anni (c.d. “Quota 103”). Tali requisiti dovranno essere perfezionati entro il 31.12.2025.

APE sociale

Viene prorogata anche per il 2025 la possibilità di accedere all’APE sociale di cui all’art. 1 co. 179 - 186 della L. 232/2016, che consiste in un’indennità erogata dall’INPS per sostenere il reddito del lavoratore – caregiver, disoccupato di lungo corso, invalido almeno al 74%, addetto a lavori gravosi – dai 63 anni e 5 mesi di età sino alla maturazione del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia.
Tale beneficio non è cumulabile con i redditi di lavoro dipendente o autonomo, a eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5mila euro lordi annui.

Legge di Bilancio 2025: impatti e vantaggi per ristoranti, bar e alberghi

Con la Legge di Bilancio 2025, il settore della ristorazione, dei bar e degli alberghi trova nuove opportunità per crescere e innovare

Incentivo per la rinuncia a “Quota 103” e alla pensione anticipata

Viene riproposto anche per l’anno 2025 l’incentivo riconosciuto a coloro che, pur avendo maturato – in questo caso, entro il 31.12.2025 – i requisiti per accedervi, decidono di non beneficiare della pensione anticipata flessibile di cui all’art. 14.1 del DL 4/2019 (c.d. “Quota 103”). In questo caso il lavoratore, in sostituzione della pensione anticipata, avrà diritto a una indennità per il periodo che intercorre tra il compimento dell’età pensionabile e l’età di 62 anni.

Per ulteriori dettagli o approfondimenti rivolgersi a:

© Riproduzione riservata STAMPA

 
 
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