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Decreto omnibus: tutto quello che c'è da sapere per bar e ristoranti

Il 10 agosto è stato pubblicato il Decreto omnibus, che ha introdotto misure urgenti per proteggere gli utenti in vari settori economici e finanziari. Queste disposizioni sono diventate operative l'11 agosto

di Luca Ronzoni
 
05 settembre 2023 | 17:43

Decreto omnibus: tutto quello che c'è da sapere per bar e ristoranti

Il 10 agosto è stato pubblicato il Decreto omnibus, che ha introdotto misure urgenti per proteggere gli utenti in vari settori economici e finanziari. Queste disposizioni sono diventate operative l'11 agosto

di Luca Ronzoni
05 settembre 2023 | 17:43
 

Con il Decreto Legislativo (DL) n. 104 del 10 agosto 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 10 agosto 2023, sono state introdotte disposizioni urgenti per la tutela degli utenti in diverse aree economiche e finanziarie. Questo decreto, noto come "Decreto omnibus," è entrato in vigore l'11 agosto 2023, il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Decreto omnibus: tutto quello che c'è da sapere per bar e ristoranti

Cosa c‘è da sapere sul Decreto omnibus, entrato in vigore l‘11 agosto 2023

Ecco cosa cambia con l'approvazione del Decreto omnibus

1. Superbonus al 110% per Edifici Unifamiliari - Proroga al 31 dicembre 2023

L'articolo 24 del DL 104/2023 ha esteso il superbonus al 110% alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2023 per interventi su edifici unifamiliari e unità immobiliari "indipendenti e autonome" in edifici plurifamiliari. È richiesto che al 30 settembre 2022 fosse già stato completato almeno il 30% dell'intervento complessivo.

2. Detrazioni Edilizie - Comunicazione di Inutilizzabilità del Credito d'Imposta da Opzione

L'articolo 25 del DL 104/2023 ha introdotto un nuovo obbligo relativo ai crediti d'imposta derivanti dalle opzioni di cessione del credito o sconto sul corrispettivo, come previsto dall'articolo 121 del DL 34/2020. Se questi crediti risultano inutilizzabili per motivi diversi dalla scadenza dei termini per la compensazione, il cessionario finale deve comunicare questa situazione all'Agenzia delle Entrate. I termini per la comunicazione variano a seconda della data in cui si è verificato l'evento che ha reso il credito inutilizzabile. Se la conoscenza dell’evento che ha determinato l’inutilizzabilità del credito è avvenuta:

  • dall’1.12.2023, la comunicazione va effettuata entro 30 giorni da detta conoscenza;
  • prima dell’1.12.2023, la comunicazione va effettuata entro il 2.1.2024.

La mancata comunicazione nei predetti termini comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa tributaria pari a 100,00 euro.

3. Credito d'Imposta per le Attività di Ricerca e Sviluppo nella Microelettronica

L'articolo 5 del DL 104/2023 introduce un credito d'imposta destinato alle imprese che investono in progetti di ricerca e sviluppo nel settore dei semiconduttori. Possono beneficiare dell’agevolazione le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti. Sono ammissibili al credito d’imposta i costi:

  • elencati nell’art. 25 par. 3 del regolamento UE 651/2014 (ad esempio, spese per il personale legato al progetto, costi relativi alla strumentazione e attrezzatura utilizzati per il progetto, ecc.), esclusi i costi relativi agli immobili;
  • sostenuti dall’11.8.2023 (data di entrata in vigore del DL) al 31.12.2027.

Il credito d’imposta è utilizzabile:

  • in compensazione nel modello F24, dal periodo d’imposta successivo a quello di sostenimento dei costi;
  • senza applicazione dei limiti annuali alle compensazioni previsti dall’art. 1 co. 53 della L. 24.12.2007 n. 244 (250.000,00 euro) e dall’art. 34 della L. 23.12.2000 n. 388 (2 milioni di euro);
  • previo rilascio, da parte del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, della certificazio­­ne attestante l’effettivo sostenimento dei costi e la corrispondenza degli stessi alla documen­tazione contabile predisposta dall’impresa beneficiaria.

Per la fruizione dell’incentivo, i soggetti beneficiari sono tenuti a richiedere la certificazione delle attività di ricerca e sviluppo di cui all’art. 23 co. 2-5 del DL 73/2022. La nuova agevolazione è alternativa al credito d’imposta ricerca e sviluppo di cui all’art. 1 co. 200 della L. 160/2019. I criteri di assegnazione e le procedure applicative saranno definiti con un successivo decreto in­ter­ministeriale.

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4. Imposta Straordinaria sugli Extraprofitti delle Banche

L'articolo 26 del DL 104/2023 ha istituito un'imposta straordinaria sugli extraprofitti delle banche per l'anno 2023. L’imposta straordinaria è calcolata sull’incremento del margine di interesse, applicando l’aliquota del 40% al maggiore valore tra:

  • l’ammontare del margine di interesse (di cui alla voce 30 del Conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d’Italia) relativo all’esercizio antecedente a quello in corso all’1.1.2023 che eccede per almeno il 5% il medesimo margine nell’esercizio antecedente a quello in corso all’1.1.2022;
  • l’ammontare del margine di interesse relativo all’esercizio antecedente a quello in corso all’1.1.2024 che eccede per almeno il 10% il medesimo margine nell’esercizio antecedente a quello in corso all’1.1.2022.

In ogni caso, l’ammontare dell’imposta non può essere superiore allo 0,1% del totale dell’attivo re­lativo all’esercizio antecedente a quello in corso all’1.1.2023. L’imposta straordinaria va corrisposta in un’unica soluzione, da versare:

  • di regola, entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell’esercizio antecedente a quello in corso all’1.1.2024 (quindi, per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, entro il 30.6.2024);
  • per i soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio;
  • per i soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare, per i quali il termine di cui ai pre­­cedenti punti scade nell’anno 2023, entro il 31.1.2024.

L’imposta straordinaria non è deducibile ai fini:

  • delle imposte sui redditi;
  • dell’IRAP.

Per l’accertamento, le sanzioni, la riscossione ed il contenzioso relativi all’imposta straordinaria si ap­plicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

5. Decadenza degli Aiuti di Stato in caso di Delocalizzazione - Estensione del Periodo di Sorveglianza per le Grandi Imprese

L'articolo 8 del DL 104/2023 modifica il periodo di sorveglianza previsto per la decadenza dei benefici degli aiuti di Stato in caso di delocalizzazione. Viene aumentato da 5 a 10 anni il periodo di controllo per le grandi imprese. Questa sezione fornisce dettagli sulla decadenza, il recupero dei fondi e le sanzioni in caso di delocalizzazione delle attività economiche agevolate.

Per ulteriori dettagli o approfondimenti rivolgersi a:

Studio Perrucchini Ronzoni & Partners
Passaggio Canonici Lateranensi 1
24121 Bergamo
Tel 035 216100 - Fax 035 249927
luca.ronzoni@sinapsisrl.it

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