L’aumento a 3mila euro del limite di non imponibilità dei fringe benefit vale per i soli lavoratori dipendenti con figli a carico
L’innalzamento a 3mila euro della soglia di non imponibilità dei fringe benefit per i genitori lavoratori, disposta dal decreto Lavoro (articolo 40) e confermata con la conversione in legge del provvedimento (legge 85/2023 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 153 del 3 luglio), impone ai datori di lavoro una serie di verifiche e di accortezze, nel caso volessero fruire nel proprio piano di welfare della nuova disposizione normativa. L’aumento a 3mila euro, per il 2023, del limite di non imponibilità dei cosiddetti fringe benefit vale per i soli lavoratori dipendenti con figli a carico. Per l’anno d’imposta 2023, quindi, l’erogazione di beni e servizi, anche mediante titoli di legittimazione, più comunemente chiamati voucher, non risulterà imponibile sia ai fini fiscali per i lavoratori, sia a quelli contributivi (secondo un’interpretazione sistematica della norma), tanto per il datore di lavoro quanto per il lavoratore, fino al nuovo limite previsto dal decreto. Per tutti gli altri lavoratori, il limite individuale annuo rimane di 258,23 euro. Vediamo quindi, qui di seguito, quali potrebbero essere i passi che il datore di lavoro potrebbe compiere per consentire di usufruire correttamente dell’opportunità offerta dal legislatore.
Fringe Benefit: identificare i beneficiari
Serve una autocertificazione
Se il datore non ha a disposizione l’elenco aggiornato dei dipendenti con figli a carico, sarà necessario chiedere ai lavoratori di comunicare questo dato. Il consiglio è di farsi rilasciare un’autocertificazione in base al Dpr 445/2000, per l’anno di imposta 2023, richiedendo al lavoratore i codici fiscali dei figli a carico, così come previsto dal dettato normativo.
Fringe Benefit: monitorare le variazioni
Il lavoratore deve comunicarle
È opportuno prevedere anche, in capo al dipendente, un obbligo di tempestiva comunicazione di eventuali variazioni dello status dichiarato. Se, infatti, è unicamente interesse del lavoratore comunicare al datore di lavoro di aver iniziato ad avere un figlio a carico in un momento successivo all’autocertificazione in cui ha dichiarato di non averne, nel caso contrario, invece, l’informazione è essenziale e di interesse anche per il datore, per assolvere ai propri obblighi di sostituto di imposta. Quest’ultimo, infatti, nel caso cambiassero i requisiti dei figli del dipendente, sarebbe tenuto a eseguire gli eventuali conguagli, effettuando le trattenute fiscali e contributive a carico del lavoratore e versando la contribuzione a proprio carico. Nel caso in cui il lavoratore non fornisse il dato richiesto, non sarebbe possibile consentirgli di usufruire dell’innalzamento della soglia di non imponibilità dei fringe benefit a 3mila euro.
Fringe Benefit: i benefit già erogati
Verificare gli importi
Una volta identificati i potenziali beneficiari, l’azienda dovrà procedere a un’attenta individuazione e valorizzazione dei fringe benefit già erogati nel periodo d’imposta, nonché di quelli eventualmente ancora da erogare a ogni singolo lavoratore. Auto aziendali in uso promiscuo, polizze infortuni extraprofessionali, assistenza per la compilazione del 730/dichiarazione dei redditi, erogazioni liberali per milestones di anzianità aziendale e strenne natalizie sono solo alcuni esempi di beni e servizi che erodono il plafond previsto dal comma 3 dell’articolo 51 del Tuir. Spesso le aziende non considerano tutti i beni e i servizi che incidono sulla saturazione del plafond e/o commettono errori nella valorizzazione degli stessi.
Fringe Benefit: calcolare Il valore dei beni
Al lordo dell’Iva
È utile ricordare, ad esempio, che il valore di tutti i fringe benefit di cui beneficiano i lavoratori deve essere considerato al lordo dell’Iva e che, nel caso di beni/servizi prodotti dal datore di lavoro, non è corretto considerare il mero costo di produzione come criterio di valorizzazione.
Fringe Benefit: rileva la fruizione
Non la consegna al lavoratore
È assolutamente rilevante anche il momento, in virtù del principio di cassa allargata, in cui i benefit sono fruiti dal lavoratore: bisogna infatti considerare il passaggio del bene/servizio nella disponibilità patrimoniale di quest’ultimo e, non, invece, ad esempio, la data della fattura di acquisto o quella di consegna del bene al datore di lavoro.
Fringe Benefit: erogazioni future
La programmazione
Dopo aver individuato il perimetro dei potenziali beneficiari, stimata l’effettiva capienza del plafond individuale e, quindi, determinato il valore residuo potenzialmente fruibile da ciascun lavoratore, non resta che programmare le eventuali iniziative aziendali. È consigliabile mantenere sempre un cuscinetto di sicurezza rispetto al valore massimo erogabile e non imponibile: il superamento della soglia anche di un solo centesimo comporterebbe l’assoggettamento a tassazione e contribuzione dell’intero importo erogato per il dipendente anche al versamento della contribuzione a carico del datore di lavoro.
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