A partire dal 30 giugno 2022, commercianti e professionisti non potranno più rifiutare i pagamenti tramite carte di debito, di credito o prepagate, pena una sanzione pecuniaria pari a 30 euro, aumentati del 4% del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l’accettazione del pagamento.
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Quando si rischia la sanzione
Dalla lettera della norma emerge come la violazione non sia integrata dal mero fatto di non avere la disponibilità di un POS per consentire i pagamenti elettronici, ma dal rifiutare la richiesta del cliente di effettuare il pagamento di quanto dovuto tramite una carta di pagamento. Vale a dire che, fino a quando il cliente non effettuerà simile richiesta, non sarà integrata alcuna violazione. Allo stesso modo, alcun rischio di sanzione è ipotizzabile quando, fin dall’inizio del rapporto, si sia pattuito un diverso mezzo di pagamento (ad esempio, il bonifico bancario).
Commercianti e professionisti sono tenuti ad accettare pagamenti effettuati attraverso carte di pagamento, relativamente non solo ad una carta di debito o di credito, ma anche a carte prepagate.
L'obbligo c'era già: non c'erano le sanzioni
Peraltro, i soggetti sopra ricordati avrebbero da tempo dovuto accettare pagamenti effettuati attraverso “carte di pagamento”, fatti salvi i casi di oggettiva impossibilità tecnica (e ferme le disposizioni antiriciclaggio del DLgs. 231/2007). Ai sensi del testo originario dell’art. 15 comma 4 del DL 179/2012 convertito, tale obbligo avrebbe dovuto applicarsi “dal 1° gennaio 2014”.
L’obbligo, tuttavia, non è ancora oggi assistito da alcuna sanzione, dal momento che, in primo luogo, il Consiglio di Stato aveva espresso parere contrario (parere n. 1446/2018) allo schema di uno dei DM predisposti in attuazione dell’art. 15 comma 5 del DL 179/2012 convertito, e che avrebbe dovuto disciplinare le modalità, i termini e l’importo delle sanzioni amministrative pecuniarie (in base a tale disposizione, infatti, con uno o più decreti attuativi, vengono disciplinati le modalità, i termini e l’importo delle sanzioni amministrative pecuniarie, anche in relazione ai soggetti interessati, di attuazione della disposizione ... anche con riferimento alle fattispecie costituenti illecito e alle relative sanzioni pecuniarie amministrative”).
Chi deve sanzionare?
In attesa di indicazioni ufficiali su come, in concreto, si debba procedere alla segnalazione della violazione in questione – che, come detto, appare presentare connotati residuali nel mondo professionale, dove, normalmente, il pagamento delle parcelle avviene con bonifici o assegni – non resta che ricordare come, per le sanzioni relative alle violazioni in questione, trovino applicazione le procedure e i termini previsti dalla L. 689/1981. È espressamente esclusa, tuttavia, l’applicazione della c.d. oblazione amministrativa ex art. 16 della L. 689/1981; istituto che consente al contravventore di pagare una somma pari alla terza parte del massimo della sanzione o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento.
All’accertamento delle violazioni sono chiamati a provvedere gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, nonché gli organi che, ai sensi dell’art. 13 comma 1 della L. 689/1981, sono addetti al controllo sull’osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro. L’autorità competente a ricevere il rapporto relativo alle violazioni è il Prefetto della Provincia nella quale è stata commessa la violazione.
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