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Tutti i numeri della Manovra 2021. Ecco le novità per i pubblici esercizi

Dal 1° gennaio è in vigore la legge di bilancio. Di seguito una sintesi delle principali novità che interessano le piccole imprese e gli autonomi. Dai bonus edilizi all'Imu, dagli incentivi previdenziali all'Irpef.

 
09 gennaio 2021 | 09:32

Tutti i numeri della Manovra 2021. Ecco le novità per i pubblici esercizi

Dal 1° gennaio è in vigore la legge di bilancio. Di seguito una sintesi delle principali novità che interessano le piccole imprese e gli autonomi. Dai bonus edilizi all'Imu, dagli incentivi previdenziali all'Irpef.

09 gennaio 2021 | 09:32
 

Sul Supplemento Ordinario n. 46 alla G.U. 30.12.2020 n. 322 è stata pubblicata la Legge 30.12.2020 n. 178 (legge di bi­lancio 2021) che è in vigore dal 1° gennaio. Di seguito una sintesi delle principali novità in materia fiscale e agevola­ti­va della Manovra con attenzione ai pubblci esercizi e ai lavoratori autonomi.

Tutti i numeri della Manovra 2021 Le novità per i pubblici esercizi

 

Argomento

Descrizione

Interventi di recupero del patrimonio edilizio
Proroga

Viene prorogata, con riferimento alle spese sostenute fino al 31.12.2021, la de­tra­zione IRPEF del 50% per gli interventi volti al recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis co. 1 del TUIR, nel limite massimo di spesa di 96.000,00 euro per unità im­mobiliare.

Rimangono ferme le ulteriori disposizioni contenute nel citato art. 16-bis del TUIR.

Proroga della detrazione c.d.
bonus mobili”

Viene prorogato, con riferimento alle spese sostenute nel 2021, il c.d. “bonus mobili” (art. 16 co. 2 del DL 63/2013).

A tal fine, rilevano gli interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati dall’1.1.2020.

Dall’1.1.2021, viene altresì elevato da 10.000,00 euro a 16.000,00 euro il limite mas­si­mo di spesa detraibile.

Interventi di
riqualificazione energetica degli edifici
Proroga

Viene prorogata alle spese sostenute fino al 31.12.2021 la detrazione IRPEF/IRES spet­tante in relazione agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti di cui ai co. 344 - 349 dell’art. 1 della L. 296/2006 e all’art. 14 del DL 63/2013.

In generale, quindi, la detrazione spetta nella misura del 65% per le spese sostenute dal 6.6.2013 al 31.12.2021.

Si ricorda al riguardo che, dall’1.1.2018, per alcune tipologie di interventi l’aliquota della detrazione spettante è del 50%.

Superbonus del 110% - Proroga ed altre novità

Tra le principali novità riguardanti il superbonus del 110% di cui all’art. 119 del DL 34/2020 si segnalano:

·       la proroga della detrazione, spettante per gli interventi di riqualificazione ener­ge­tica, antisismici, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica dei veicoli elettrici, al­le spe­se sostenute fino al 30.6.2022 (con l’eccezione degli IACP ed enti equiva­lenti);

·       la ripartizione in 4 quote annuali di pari importo, in luogo delle 5 rate precedenti, per le spese sostenute nell’anno 2022 (con un’eccezione prevista per gli IACP ed enti equivalenti);

·       l’inserimento, fra i soggetti beneficiari, delle persone fisiche (che operano al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione) con riferimento agli in­terventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente ac­catastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più per­sone fisiche;

·       il requisito dell’indipendenza funzionale dell’unità immobiliare richiesta affinché pos­sa essere assimilata all’edificio unifamiliare. Secondo la nuova definizione, un’unità immobiliare può ritenersi “funzionalmente indipendente” qualora sia do­tata di almeno tre delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva: im­pianti per l’approvvigionamento idrico, impianti per il gas, impianti per l’energia elettrica e impianto di climatizzazione invernale;

l’inserimento fra gli interventi “trainanti” agevolati, e nello specifico negli inter­ven­ti di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con una incidenza superiore al 25% della su­perficie disperdente lorda, degli interventi di isolamento del tetto, a prescindere dal fatto che sia presente un sottotetto riscaldato o meno;

·       l’inserimento tra gli interventi “trainati” che possono beneficiare del superbonus del 110% (se eseguiti congiuntamente a quelli “trainanti”) di quelli finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche di cui all’art. 16-bis co. 1 lett. e) del TUIR (anche se effettuati in favore di persone di età superiore a 65 anni);

·       l’estensione della detrazione agli impianti solari fotovoltaici su strutture perti­nen­ziali agli edifici;

·       la previsione di nuovi limiti di spesa per gli interventi di installazione di infra­strut­ture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all’art. 16-ter del DL 63/2013;

·       l’obbligo di posizionare presso il cantiere, in un luogo ben visibile e accessibile, un cartello con la seguente dicitura: “Accesso agli incentivi statali previsti dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, superbonus 110 per cento per interventi di efficienza energetica o interventi antisismici”.

Possono beneficiare del superbonus, inoltre, anche gli edifici privi di attestato di pre­sta­zione energetica (APE) perché sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi, purché al termine degli interventi, che devono comprendere anche quelli di isolamento termico delle superfici di cui alla lett. a) dell’art. 119 co. 1 del DL 34/2020, raggiungano una classe energetica in fascia A (la disposizione si applica anche nel caso di demolizione e ricostruzione o di ricostruzione su sedime esistente).

Proroga dell’opzione per la cessione/sconto sul corrispettivo del superbonus del 110%

È prevista la possibilità di optare per la cessione del credito relativo alla detrazione spettante o per il c.d. “sconto sul corrispettivo” in relazione alle spese sostenute nel 2022 per gli interventi che beneficiano del superbonus del 110% di cui all’art. 119 del DL 34/2020.

Per le altre detrazioni l’opzione può essere esercitata con riguardo alle sole spese sostenute negli anni 2020 e 2021.

Proroga del c.d.
bonus facciate”

La detrazione fiscale spettante per gli interventi di rifacimento delle facciate degli im­mobili (c.d. “bonus facciate”), di cui all’art. 1 co. 219 - 223 della L. 160/2019, è pro­ro­gata sino al 31.12.2021.

Proroga del c.d.
bonus verde”

È prorogato anche per l’anno 2021 il c.d. “bonus verde” di cui ai co. 12 - 15 dell’art. 1 della L. 27.12.2017 n. 205.

La detrazione IRPEF del 36%, pertanto:

·       spetta per le spese documentate, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti dall’1.1.2018 al 31.12.2021;

fino ad un ammontare complessivo delle spese non superiore a 5.000,00 euro per unità immobiliare ad uso abitativo.

Ulteriore detrazione
IRPEF per redditi di lavoro dipendente
e assimilati
Messa a regime

L’ulteriore detrazione IRPEF prevista dal DL 3/2020 a favore dei titolari di redditi di lavoro dipendente (esclusi i pensionati) e di alcuni redditi assimilati, sarà applicabile anche negli anni 2021 e successivi.

L’ulteriore detrazione:

·       spetta ai soggetti con un reddito complessivo superiore a 28.000,00 euro e fino a 40.000,00 euro;

·       decresce all’aumentare del reddito complessivo, fino ad azzerarsi al previsto livello massimo di 40.000,00 euro;

·       deve essere rapportata al periodo di lavoro.

Riconoscimento da parte del sostituto d’imposta

L’ulteriore detrazione fiscale è riconosciuta dai sostituti d’imposta:

·       verificandone le condizioni di spettanza;

ripartendola fra le retribuzioni erogate.

Lavoratori senza sostituto d’imposta

I lavoratori le cui remunerazioni sono erogate da un soggetto che non è sostituto d’imposta (es. lavoratori domestici) potranno usufruire della detrazione spettante in sede di dichiarazione dei redditi relativa all’anno di riferimento.

Spese veterinarie
Limite di spesa

Dall’1.1.2021, è elevato da 500,00 euro a 550,00 euro l’importo massimo detraibile al 19% delle spese veterinarie di cui all’art. 15 co. 1 lett. c-bis) del TUIR.

Esclusione dal versamento della prima rata dell’IMU 2021

Per l’anno 2021 non è dovuta la prima rata dell’IMU relativa:

·       agli immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché gli im­mobili degli stabilimenti termali;

·       agli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni) e rela­tive pertinenze, agli immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli del­la gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affit­tacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti pas­sivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate;

·       agli immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese eser­­centi attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieri­stici o manifestazioni;

agli immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a con­dizio­ne che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Riallineamento dei valori dell’avviamento

Viene prevista la possibilità di riallineare, con l’imposizione sostitutiva del 3%, i valori civili e fiscali dell’avviamento e delle altre attività immateriali iscritte nei bilanci dell’esercizio in corso al 31.12.2019 (nel previgente assetto normativo il beneficio era invece riservato ai soli beni immateriali quali marchi, brevetti, licenze ecc.).

Regime degli impatriati

Per i “vecchi” lavoratori impatriati (rientrati in Italia prima del 30.4.2019) viene ricono­sciuta la possibilità di prolungare il periodo agevolato a 10 anni in presenza di figli mi­norenni o a carico, o per effetto dell’acquisto di una unità immobiliare in Italia (come già previsto per i “nuovi” impatriati”); il beneficio è però subordinato al pagamento di un onere, parametrato al reddito dell’ultimo periodo d’imposta prima dell’esercizio dell’op­zione per il prolungamento.

Proroga della
rideterminazione del costo fiscale dei terreni e delle partecipazioni non quotate

La legge di bilancio 2021 proroga la rideterminazione del costo fiscale delle parte­ci­pazioni non quotate e dei terreni disciplinate dagli artt. 5 e 7 della L. 448/2001.

Anche per il 2021, quindi, sarà consentito a persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia di rivalutare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni posseduti al­la data dell’1.1.2021, al di fuori del regime d’impresa, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite, ex art. 67 co. 1 lett. a) - c-bis) del TUIR, allorché le parte­ci­pazioni o i terreni vengano ceduti a titolo oneroso.

Per optare per questo regime, occorrerà che, entro il 30.6.2021:

·       un professionista abilitato (ad esempio, dottore commercialista, geometra, inge­gne­­re e così via) rediga e asseveri la perizia di stima della partecipazione o del terreno;

·       il contribuente interessato versi l’imposta sostitutiva per l’intero suo ammontare, ov­vero (in caso di rateizzazione) limitatamente alla prima delle tre rate annuali di pa­ri importo.

La proroga in argomento prevede l’applicazione dell’imposta sostitutiva con aliquota unica dell’11% sul valore di perizia del terreno o della partecipazione non quotata.

Tassazione dei ristorni destinati ad aumento di capitale e poi distribuiti ai soci

Con riferimento alle società cooperative, i ristorni destinati ad aumento del capitale so­ciale non concorrono alla formazione del reddito imponibili dei soci ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP.

I medesimi sono imponibili al momento della loro attribuzione ai soci e in questo caso tali somme sono assimilate alla distribuzione dei dividendi.

Riduzione del prelievo sulla distribuzione di ristorni assimilati a dividendi

Viene ridotta la ritenuta a titolo di imposta dal 26% al 12,50% sui ristorni percepiti dai soci della cooperativa che in precedenza erano stati portati a capitale.

Applicazione alle somme attribuite prima dell’approvazione della legge di bilan­cio 2021

Per espressa previsione normativa, la ritenuta del 12,50% può essere applicata con le medesime modalità e termini delle somme attribuite ad aumento del capitale sociale deliberate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2021, in luogo della tassazione prevista dalla previgente normativa.

Facoltà di applicare l’imposizione del 12,50% anticipatamente

La cooperativa ha la facoltà di applicare, previa delibera assembleare, la ritenuta del 12,50% a titolo d’imposta all’atto dell’attribuzione dei ristorni a capitale. Tale facoltà si esercita con il versamento della ritenuta entro il 16 del mese successivo a quello di scadenza del trimestre solare in cui è avvenuta la delibera assembleare.

Riduzione della tassazione dei dividendi
per gli enti non commerciali

È stata prevista la riduzione al 50% dell’imponibilità per gli utili percepiti dagli enti non commerciali che svolgono attività di interesse generale in determinati settori di in­teres­se generale (famiglia e valori connessi, crescita e formazione giovanile, educazione, istruzione e formazione, compreso l’acquisto di prodotti editoriali per la scuola, volon­tariato, filantropia e beneficenza, ecc.).

Questa novità normativa si applica ai dividendi percepiti dall’esercizio in corso all’1.1.2021 (pertanto dal 2021 per i soggetti il cui esercizio coincide con l’anno solare).

Dividendi esclusi dal regime agevolato

Il regime di esclusione per il 50% dal reddito dell’ente non commerciale che viene in­tro­dotto dalla legge di bilancio 2021 non si applica agli utili provenienti da parteci­pa­zioni in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale pri­vilegiato di cui all’art. 47-bis co. 1 del TUIR.

Destinazione dell’IRES non dovuta

Gli enti non commerciali che beneficiano dell’esclusione da imposizione del 50% degli utili percepiti:

·       destinano l’IRES non dovuta al finanziamento delle attività di interesse generale indicate dalla norma;

·       accantonano l’importo non ancora erogato in una riserva indivisibile e non distri­buibile per tutta la durata dell’ente.

Le fondazioni bancarie destinano l’IRES non dovuta in applicazione della disposizione in argomento sempre al finanziamento delle medesime attività di interesse generale in­dicate, accantonandola, fino all’erogazione, in un apposito fondo destinato all’attività istituzionale.

Dividendi
e plusvalenze degli OICR esteri

Viene equiparato il regime impositivo di dividendi e plusvalenze su partecipazioni rea­lizzati degli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) istituiti nell’Unio­ne europea o nello Spazio economico europeo (SEE) a quello già in vigore per gli OICR istituiti in Italia.

Con questa nuova norma, infatti, tali OICR esteri non sono più soggetti ad imposizione sui dividendi distribuiti dalle società italiane e sulle plusvalenze da cessione di parte­ci­pazioni.

In particolare, viene previsto che la ritenuta e l’imposta sostitutiva (entrambe del 26%) non si applicano rispettivamente sugli utili corrisposti e le plusvalenze degli OICR di diritto estero:

·       conformi alla direttiva 2009/65/CE (direttiva UCITS);

e a quelli non conformi a tale direttiva, il cui gestore sia soggetto a forme di vigi­lanza nel Paese estero nel quale è istituito ai sensi della direttiva 2011/61/UE (di­rettiva AIFM), istituiti in Stati membri UE e negli Stati aderenti allo SEE (Islanda, Liechtenstein e Norvegia).

Decorrenza

L’esenzione da ritenuta in commento si applica agli utili percepiti a decorrere dal­l’1.1.2021 e per le plusvalenze realizzate dalla medesima data.

Incentivo alle aggregazioni aziendali

Si introduce un incentivo alle aggregazioni aziendali, prevedendo che, nelle ipotesi di fusione, scissione o conferimento d’azienda, deliberate tra l’1.1.2021 e il 31.12.2021, sia consentita, in capo ai soggetti aventi causa, la trasformazione in credito d’imposta delle attività per imposte anticipate (DTA), anche se non iscritte in bilancio, riferite alle perdite fiscali e alle eccedenze ACE.

Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali

Per gli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati dal 16.11.2020 al 2022 (con termine “lungo” 30.6.2023) è previsto un nuovo credito d’imposta.

Misura dell’agevolazione

Il credito d’imposta “generale”, relativo agli investimenti in beni materiali e immateriali strumentali nuovi non “4.0”, è riconosciuto (alle imprese e agli esercenti arti e pro­fessioni):

·       per gli investimenti effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2021, nella misura del 10% del costo (elevata al 15% per gli investimenti nel lavoro agile) e nel limite mas­si­mo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro;

·       per gli investimenti effettuati nel 2022, nella misura del 6% del costo e nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro.

Il credito d’imposta per gli investimenti in beni materiali “4.0”, compresi nell’Allegato A alla L. 232/2016, è riconosciuto (solo alle imprese):

·       per gli investimenti effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2021, nella misura del 50% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, del 30% per gli investimenti tra 2,5 e 10 milioni di euro e del 10% per gli investimenti tra 10 e 20 milioni di euro;

·       per gli investimenti effettuati nel 2022, nella misura del 40% per la quota di in­vestimenti fino a 2,5 milioni di euro, del 20% per gli investimenti tra 2,5 e 10 milioni di euro e del 10% per gli investimenti tra 10 e 20 milioni di euro.

Per gli investimenti relativi a beni immateriali compresi nell’Allegato B alla L. 232/2016, il credito d’imposta è riconosciuto per tutto il periodo agevolato:

·       nella misura del 20% del costo;

·       nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.

Modalità di utilizzo dell’agevolazione

Il credito d’imposta:

·       è utilizzabile in compensazione, con tributi e contributi, mediante il modello F24;

·       spetta per i beni materiali e immateriali (sia “ordinari” che “4.0”) in tre quote an­nuali di pari importo (1/3 all’anno);

·       per i soggetti con ricavi/compensi inferiori a 5 milioni di euro che hanno effet­tuato in­vestimenti in beni materiali e immateriali “ordinari” dal 16.11.2020 al 31.12.2021, spetta in un’unica quota annuale;

·       nel caso di investimenti in beni “ordinari” è utilizzabile a decorrere dall’anno di en­trata in funzione dei beni, mentre per gli investimenti in beni “Industria 4.0” a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione.

Dicitura in fattura

Nella fattura di acquisto dei beni deve essere riportato il riferimento normativo dell’age­volazione.

Perizia asseverata

Per i beni “4.0” di costo unitario superiore a 300.000,00 euro, è richiesta una perizia as­severata.

Credito d’imposta per ricerca, sviluppo e innovazione

Viene prorogato dal 2020 al 2022 il credito d’imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività in­novative, con alcune modifiche in merito alla misura dell’agevolazione.

Misura dell’agevolazione

Per le attività di ricerca e sviluppo agevolabili, il credito d’imposta spetta (ferme re­stando le specifiche maggiorazioni previste per il Mezzogiorno):

·       in misura pari al 20% della relativa base di calcolo;

·       nel limite massimo di 4 milioni di euro.

Per le attività di innovazione tecnologica, il credito d’imposta è riconosciuto:

·       in misura pari al 10% della relativa base di calcolo o al 15% in caso di obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0;

·       nel limite massimo di 2 milioni di euro.

Per le attività di design e ideazione estetica, il credito d’imposta è riconosciuto:

·       in misura pari al 10% della relativa base di calcolo;

·       nel limite massimo di 2 milioni di euro.

Modalità di utilizzo dell’agevolazione

Il credito d’imposta è utilizzabile:

·       esclusivamente in compensazione mediante il modello F24;

·       in tre quote annuali di pari importo;

·       a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione;

subordinatamente all’avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione previsti.

Credito d’imposta per
la formazione 4.0

Viene prorogato al 2022 il credito d’imposta per la formazione 4.0, con ampliamento dei costi ammissibili.

Credito d’imposta per investimenti nel Mezzogiorno

Viene prorogato al 2022 il credito d’imposta per le imprese che acquistano beni stru­mentali nuovi facenti parte di un progetto di investimento iniziale e destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle Regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo.

Credito d’imposta per la quotazione delle PMI

Viene prorogato al 2021 il credito d’imposta sui costi di consulenza relativi alla quota­zione delle PMI.

Credito d’imposta per adeguamento pubblici esercizi

Con riferimento al credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro, viene anticipato al 30.6.2021 (in luogo del precedente 31.12.2021) il termine per:

·       utilizzare in compensazione il credito nel modello F24;

cedere il credito.

Credito d’imposta per investimenti pubblicitari

Viene prorogato al 2022 il regime “straordinario” del credito d’imposta per investimenti pubblicitari.

Nello specifico, per gli anni 2021 e 2022, il credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari è concesso:

·       a imprese, lavoratori autonomi, enti non commerciali;

·       nella misura unica del 50% del valore degli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche in formato digitale (non quindi su radio e TV);

entro il limite massimo di 50 milioni di euro per ciascun anno.

Credito d’imposta per
le edicole

Viene prorogato al 2022 il credito d’imposta per le edicole.

Credito d’imposta per i servizi digitali

Viene prorogato al 2022 il credito d’imposta alle imprese editrici di quotidiani e periodici per l’acquisizione di servizi digitali.

Crediti d’imposta per il cinema

Viene elevata dal 30% al 40% l’aliquota massima del credito di imposta per le imprese di produzione e per le imprese di distribuzione cinematografica e audiovisiva.

Credito d’imposta
per cuochi professionisti

Viene riconosciuto un credito d’imposta in favore dei cuochi professionisti (dipendenti o autonomi) presso alberghi e ristoranti, fino al 40% delle spese sostenute per l’acquisto di beni strumentali durevoli, ovvero per la partecipazione a corsi di ag­gior­namento professionale, strettamente funzionali all’esercizio dell’attività, tra l’1.1.2021 e il 30.6.2021.

Il credito d’imposta:

·       è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante il modello F24;

può essere ceduto ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri inter­mediari finanziari.

Credito d’imposta per
l’e-commerce delle reti di imprese agricole e agroalimentari

Il credito d’imposta del 40% previsto per il sostegno del made in Italy viene esteso alle reti di imprese agricole e agroalimentari, anche costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi o parte delle c.d. “strade del vino”, per la realizzazione e l’ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico.

 

Credito d’imposta per la promozione di competenze manageriali

Viene previsto un credito d’imposta per le donazioni effettuate nel 2021 o nel 2022, sotto forma di borse di studio, per iniziative formative finalizzate allo sviluppo e alla acquisizione di competenze manageriali promosse da università pubbliche e private, da istituti di formazione avanzata, da scuole di formazione manageriale pubbliche o pri­vate.

Il credito è riconosciuto per le donazioni effettuate nel limite di 100.000 euro fino al:

·       100% per le piccole e medie imprese;

·       90% per le medie imprese;

80% per le grandi imprese.

Credito d’imposta per sistemi di filtraggio dell’acqua

Viene istituito un credito d’imposta per l’acquisto di sistemi di filtraggio acqua potabile.

Soggetti beneficiari

Possono beneficiare dell’agevolazione:

·       le persone fisiche;

·       i soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni;

·       gli enti non commerciali.

Ambito oggettivo

Il credito spetta per le spese:

·       sostenute dall’1.1.2021 al 31.12.2022;

·       per l’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffred­da­mento e addizione di anidride carbonica alimentare E 290, finalizzati al miglio­ra­men­to qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti;

·       fino ad un ammontare complessivo non superiore, per le persone fisiche non eser­centi attività economica, a 1.000,00 euro per ciascuna unità immobiliare e, per gli altri soggetti, a 5.000,00 euro per ciascun immobile adibito all’attività commerciale o istituzionale.

Misura dell’agevolazione

Il credito d’imposta è pari al 50% delle suddette spese, fermo restando il limite delle risorse stanziate.

Sarà emanato uno specifico provvedimento sulle modalità di fruizione dell’agevola­zione.

Contributo a Fondo perduto per i centri storici turistici

Il contributo a Fondo perduto per attività economiche e commerciali nei centri storici turistici viene esteso ai Comuni dove sono situati santuari religiosi.

Riduzione IRPEF/IRES per le imprese che intraprendono una nuova iniziativa economica
nelle Zone economiche speciali

Per le imprese (che non siano in stato di liquidazione o scioglimento) che intra­pren­dono una nuova iniziativa economica nelle Zone economiche speciali (ZES) istituite ai sensi del DL 20.6.2017 n. 91 convertito, l’imposta sul reddito (IRPEF/IRES) derivante dallo svolgimento dell’attività nella ZES è ridotta del 50% a decorrere dal periodo d’imposta nel corso del quale è stata intrapresa la nuova attività e per i sei periodi d’im­posta successivi, nel rispetto delle seguenti condizioni (pena la decadenza dal bene­ficio e l’obbligo di restituzione dell’agevolazione):

·       mantenimento dell’attività nella ZES per almeno 10 anni;

·       conservazione dei posti di lavoro creati nell’ambito dell’attività avviata nella ZES per almeno 10 anni.

Regime “de minimis

L’agevolazione spetta nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti per gli aiuti “de minimis”.

Ruling internazionale
Modifiche

Si interviene sulla procedura di ruling internazionale prevista dall’art. 31-ter del DPR 600/73.

Efficacia dell’accordo

Il periodo di efficacia dell’accordo è distinto a seconda che si tratti di accordi unilaterali ovvero bilaterali/multilaterali:

·       i primi vincolano le parti per il periodo d’imposta nel corso del quale sono sti­pu­lati e per i quattro periodi d’imposta successivi, salvi mutamenti delle circo­stan­ze di fatto o di diritto rilevanti ai fini degli accordi sottoscritti e risultanti dagli stessi;

·       i secondi vincolano le parti, secondo quanto convenuto con dette autorità, a de­correre da periodi di imposta precedenti alla data di sottoscrizione dell’accordo purché non anteriori al periodo d’imposta in corso alla data di presentazione della relativa istanza da parte del contribuente.

Facoltà di far valere retroattivamente l’accordo

In entrambi i casi, è possibile far retroagire gli effetti ai periodi per i quali non sono an­cora scaduti i termini per l’accertamento di cui all’art. 43 del DPR 600/73, nel rispetto, però, di alcune condizioni normativamente previste, differenziate a seconda che si tratti di accordi unilaterali o bilaterali/multilaterali.

Qualora, in applicazione della facoltà di far retroagire gli effetti, sia necessario ret­tifi­care il comportamento adottato, il contribuente, in entrambi i casi, provvede all’effet­tuazione del ravvedimento operoso ovvero alla presentazione della dichiara­zione inte­grativa ai sensi dell’art. 2 co. 8 del DPR 322/98, senza l’applicazione delle eventuali sanzioni.

Pagamento di una fee nel caso di accordi bilaterali e multilaterali

Si prevede, nel caso di accordi preventivi bilaterali e multilaterali, il pagamento di una fee, stabilita in funzione del fatturato della società istante.

Contributo all’Unione industriale biellese per il settore tessile

Viene attribuito all’Unione industriale biellese un contributo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, a tutela della filiera tessile e per la program­mazione di attività di progettazione, di sperimentazione, di ricerca e sviluppo nel setto­re tessile.

Legge Sabatini

Viene previsto che il contributo statale sia erogato in un’unica soluzione, secondo modalità da determinare con decreto ministeriale.

Sospensione versamenti di gennaio e febbraio 2021 per gli enti sportivi

Vengono sospesi i termini dei versamenti in scadenza nei mesi di gennaio e febbraio 2021 per le federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che:

·       hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato;

operano nell’ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento ai sensi del DPCM 24.10.2020.

Versamenti sospesi

Sono sospesi i termini relativi:

·       ai versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, di cui agli artt. 23 e 24 del DPR 600/73, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta, dall’1.1.2021 al 28.2.2021;

·       agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, dall’1.1.2021 al 28.2.2021;

·       ai versamenti dell’IVA, in scadenza nei mesi di gennaio e febbraio 2021;

·       ai versamenti delle imposte sui redditi in scadenza dall’1.1.2021 al 28.2.2021.

Ripresa dei versamenti

I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:

·       in un’unica soluzione entro il 30.5.2021;

·       ovvero mediante rateizzazione fino a un massimo di 24 rate mensili di pari im­porto, con il versamento della prima rata entro il 30.5.2021.

I versamenti rateali relativi al mese di dicembre 2021 e al mese di dicembre 2022 devono essere effettuati entro il giorno 16 di detti mesi.

Terreni dei
coltivatori diretti e IAP

Proroga dell’esenzione IRPEF

È prorogata anche per il 2021 l’agevolazione prevista dal co. 44 dell’art. 1 della L. 232/2016 per i coltivatori diretti (CD) e per gli imprenditori agricoli professionali (IAP) di cui all’art. 1 del DLgs. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, in relazione ai redditi fondiari dei terreni da loro posseduti e condotti.

Redditi fondiari per i terreni dei CD e IAP dal 2017 al 2021

Dal 2017 e fino al 2021 la disciplina fiscale dei terreni in argomento è la seguente:

·       i terreni posseduti e condotti da CD o IAP sono esenti da IRPEF sia per il reddito dominicale che per il reddito agrario;

i terreni che vengono affittati per coltivarli continuano a generare reddito domini­cale in capo al proprietario, mentre l’esenzione dall’IRPEF si applica sul reddito agrario in capo ai CD o IAP.

Incentivi per l’acquisto di autoveicoli a basse emissioni e c.d. “ecotassa” per quelli inquinanti

La legge di bilancio 2021:

·       introduce un contributo per l’acquisto di veicoli elettrici per le famiglie con redditi bassi;

·       modifica, per l’anno 2021, la disciplina concernente:

     l’imposta sull’acquisto di autoveicoli nuovi ad alte emissioni di CO2 (c.d. “ecotassa”);

     conferma per il 2021 il contributo statale per l’acquisto di autoveicoli nuovi a ridotte emissioni di CO2, ma con alcune modifiche rispetto al 2020;

introduce un contributo statale per l’acquisto dei veicoli nuovi per il trasporto merci e per gli autoveicoli speciali.

Resto al sud

Estensione

Si estende l’agevolazione “Resto al sud” ai soggetti di età compresa tra i 18 ed i 55 anni (in luogo dei precedenti soggetti di età compresa tra i 18 ed i 45 anni), residenti nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Bonus TV

Il contributo ai costi a carico degli utenti finali per l’acquisto di apparecchiature di ricezione televisiva, di cui all’art. 1 co. 1039 lett. c) della L. 27.12.2017 n. 205, è esteso all’acquisto e allo smaltimento di apparecchiature di ricezione televisiva allo scopo di favorire il rinnovo o la sostituzione del parco degli apparecchi televisivi non idonei alla ricezione dei programmi con le nuove tecnologie DVB-T2.

Kit digitalizzazione

Viene prevista la concessione in comodato gratuito, al ricorrere di determiniate con­dizioni legate all’ISEE e alla composizione del nucleo familiare, di un dispositivo elet­tronico dotato di connettività per un anno o un bonus di equivalente valore.

Il beneficio è concesso ad un solo soggetto per nucleo familiare e nel limite com­ples­sivo massimo di spesa di 20 milioni di euro per l’anno 2021.

Bonus idrico

Alle persone fisiche residenti in Italia è riconosciuto un bonus idrico pari a 1.000,00 euro per ciascun beneficiario da utilizzare, entro il 31.12.2021, per interventi di sosti­tuzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto e di ap­parec­chi di rubinetteria sanitaria, soffioni doccia e colonne doccia esistenti con nuovi appa­recchi a limitazione di flusso d’acqua, su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari.

Voucher per occhiali da vista

Si riconosce, in favore dei membri di nuclei familiari con un valore ISEE non superiore a 10.000,00 euro annui, un contributo in forma di voucher una tantum di importo pari a 50,00 euro per l’acquisto di occhiali da vista ovvero di lenti a contatto correttive.

Imposta di
registro per acquisto di terreni

Viene disposto che, al fine di facilitare il processo di ricomposizione fondiaria, per l’anno 2021, non sia dovuta l’imposta di registro fissa per gli atti di trasferimento di terreni agricoli e pertinenze di valore inferiore o uguale a 5.000,00 euro, operati in pre­senza delle condizioni per l’agevolazione per la piccola proprietà contadina (resta­no dovute l’imposta ipotecaria di 200,00 euro e l’imposta catastale dell’1%).

Imposta sul
money transfer

Abrogazione

È abrogata l’imposta sul money transfer di cui all’art. 25-novies del DL 23.10.2018
n. 119 convertito.

Modifiche alla disciplina delle locazioni brevi

Modificando l’art. 4 del DL 50/2017, in tema di locazioni brevi, viene introdotta una presunzione in base alla quale, a partire del periodo d’imposta 2021, il regime fiscale della cedolare secca è riconosciuto per le locazioni brevi “solo in caso di destinazione alla locazione breve di non più di quattro appartamenti per ciascun periodo d’imposta”. Nel caso in cui il proprietario destini alla locazione 5 appartamenti o più l’attività di locazione, da chiunque svolta, si presume svolta in forma imprenditoriale.

Banca dati delle locazioni

Viene istituita, presso il Ministero per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo, una banca di dati delle strutture ricettive, nonché degli immobili destinati alle locazioni bre­vi, che va a sostituirsi alla “precedente” banca dati, istituita dal previgente art. 13-quater
co. 4 del DL 34/2019, presso il Ministero delle Politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.

La banca dati raccoglie e ordina le informazioni inerenti alle strutture ricettive e agli immobili di cui sopra. Gli immobili e le strutture sono identificati mediante un codice da utiliz­zare in ogni comunicazione inerente all’offerta e alla promozione dei servizi all’utenza, fermo restando quanto stabilito in materia dalle leggi regionali.

L’attuazione della norma è demandata ad un decreto attuativo.

Credito d’imposta sui canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo - Estensione al 30.4.2021

Il credito d’imposta sui canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo, di cui all’art. 28 del DL 34/2020, viene esteso:

·       limitatamente a strutture turistico ricettive, tour operator e agenzie di viaggio;

·       fino al 30.4.2021.

Si ricorda che, per le strutture turistico ricettive, il credito spettava già “fino al 31 di­cem­bre 2020” a prescindere dalle norme dei decreti “Ristori” (che, invece, hanno am­messo al credito solo alcuni soggetti per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020).

Ora, la nuova norma estende ulteriormente il credito, non solo per le strutture turistico ricettive, ma anche per le agenzie di viaggio ed i tour operator, anche per i primi 4 mesi del 2021.

Contributo a Fondo perduto per la riduzione dei canoni di locazione

È introdotto, per l’anno 2021, un contributo a Fondo perduto per il locatore di immobile (adibito ad abitazione principale dal conduttore) situato in un comune ad alta tensione abitativa che riduce il canone di locazione.

Il contributo:

·       è pari al 50% della riduzione del canone (la percentuale può essere rideter­mi­nata alla luce delle somme stanziate e le domande presentate);

è riconosciuto nel limite annuo di 1.200,00 euro per singolo locatore.

Modalità attuative

Il locatore deve comunicare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, la rinego­zia­zione del canone di locazione e ogni altra informazione utile ai fini dell’erogazione del contributo.

Le modalità applicative del contributo, la percentuale di riduzione del canone in base alle domande presentate, le modalità di monitoraggio delle comunicazioni all’Agenzia saranno determinate con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate.

Contributo
per acquisto
e rottamazione moto

Rifinanziamento

Viene riconosciuto anche, per gli anni dal 2021 al 2026, il contributo per l’acquisto di mo­toveicoli elettrici o ibridi nuovi, rifinanziando il relativo Fondo, di cui all’art. 1 co. 1057 della L. 145/2018, che aveva originariamente previsto tale contributo.

Buono mobilità e
monopattini

Rifinanziamento

Viene rifinanziato il Fondo destinato al “Programma sperimentale buono mobilità” (ex art. 2 co. 1 del DL 111/2019), che ha, tra il resto, previsto un “buono mobilità”, pari al 60% della spesa e nei limiti di 500,00 euro, per l’acquisto di biciclette o di determinati mezzi elettrici (ad es. monopattini) o per l’utilizzo di servizi di mobilità condivisa ad uso individuale.

In particolare, i nuovi fondi (100 milioni di euro per l’anno 2021) sono destinati a rico­noscere il buono mobilità, nella forma del rimborso, a coloro che abbiano effettuato gli acquisti agevolati dal 4.5.2020 al 2.11.2020 e non siano riusciti ad accedere al buono per esaurimento dei fondi. Si prevede, inoltre, che vengano destinate a tale fi­nalità an­che le risorse eventualmente non utilizzate dei buoni mobilità già erogati in forma di voucher.

Compensazione dei crediti e debiti di natura commerciale

Viene prevista l’introduzione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, di una specifica piat­ta­forma telematica che consente ai soggetti passivi IVA di poter compensare crediti e debiti derivanti da transazioni commerciali fra di essi intervenute, sulla base delle risul­tan­ze contenute nelle fatture elettroniche trasmesse mediante il Sistema di Inter­scambio.

Grazie a questa procedura è possibile ottenere i medesimi effetti dell’estinzione dell’ob­bligazione previsti dal codice civile, fino a concorrenza del valore oggetto di compensazione, a condizione, tuttavia, che per nessuna delle parti che aderiscono siano in corso procedure concorsuali o di ristrutturazione del debito omologate, ovvero piani attestati di risanamento iscritti presso il Registro delle imprese.

Le amministrazioni pubbliche sono escluse dall’ambito applicativo della piattaforma mul­tilaterale per le compensazioni.

Modifiche all’imposta sul consumo dei
manufatti con singolo impiego
(c.d. “plastic tax”)

Sono apportate modifiche alla disciplina dell’imposta sul consumo dei manufatti con sin­golo impiego (c.d. “plastic tax”), tra cui:

·       l’inclusione, tra i soggetti obbligati al pagamento dell’imposta, oltre al fabbrican­te, del soggetto committente (vale a dire colui che intende vendere a soggetti na­zionali i predetti manufatti, ottenuti per suo conto in un impianto di produzione);

·       l’inclusione delle “preforme” tra i manufatti semilavorati assoggettati al tributo;

·       l’attenuazione del regime sanzionatorio;

il differimento dell’efficacia delle disposizioni all’1.7.2021.

Modifiche all’imposta sul consumo delle bevande analcoliche edulcorate
(c.d. “sugar tax”)

Sono apportate modifiche alla disciplina dell’imposta sul consumo delle bevande anal­coliche edulcorate (c.d. “sugar tax”), al fine di:

·       inserire espressamente fra coloro che sono obbligati al pagamento dell’imposta per la cessione di bevande edulcorate a consumatori nel territorio dello Stato o a ditte nazionali rivenditrici, anche il soggetto, residente o non residente nel ter­rito­rio nazionale, per conto del quale le bevande edulcorate sono ottenute dal fab­bricante o dall’esercente l’impianto di condizionamento;

·       attenuare le sanzioni amministrative previste;

differire all’1.1.2022 la decorrenza dell’imposta.

Cessioni ad
aliquota IVA “zero” per il contrasto al COVID-19

È introdotto il regime di esenzione IVA con diritto alla detrazione dell’imposta (c.d. operazioni ad aliquota “zero”) per:

·       le cessioni della strumentazione per diagnostica COVID-19 e le prestazioni di ser­vizi strettamente connesse a detta strumentazione, sino al 31.12.2022;

le cessioni di vaccini anti COVID-19, autorizzati dalla Commissione europea o da­gli Stati membri, e le prestazioni di servizi strettamente connesse a detti vac­cini, dal 20.12.2020 al 31.12.2022.

Aliquota IVA
per i piatti pronti da asporto

Viene specificato che la nozione di “preparazioni alimentari” di cui al n. 80) della Tabella A, parte III, allegata al DPR 633/72 deve essere interpretata nel senso che in essa rientrano anche le cessioni di piatti pronti e di pasti che siano stati cotti, arrostiti, fritti o altrimenti preparati in vista del loro consumo immediato, della loro consegna a domicilio o dell’asporto.

Per effetto di tale disposizione, dunque, le cessioni dei suddetti beni alimentari bene­ficiano dell’aliquota IVA del 10% anche quando vengono effettuate al di fuori del ser­vizio di somministrazione.

La norma, costituendo interpretazione autentica del n. 80) della Tabella A citata, do­vreb­be applicarsi retroattivamente.

Termini di registrazione delle fatture attive

Per i soggetti passivi IVA che effettuano le liquidazioni periodiche trimestralmente, su base opzionale, è riconosciuta la possibilità di annotare le fatture emesse entro la fine del mese successivo al trimestre di effettuazione delle operazioni (e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni).

Modifiche alla disciplina
del c.d. “esterometro”

È prevista una revisione della comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere (c.d. “esterometro”).

A decorrere dalle operazioni effettuate dall’1.1.2022:

·       la comunicazione dovrà essere effettuata, in via obbligatoria, mediante il Siste­ma di Interscambio, adottando il formato XML, già in uso per l’emissione delle fat­­ture elettroniche;

·       i dati relativi alle operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territo­rio dello Stato dovranno essere trasmessi telematicamente entro i termini di emis­sione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi;

i dati relativi alle operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato dovranno essere trasmessi telematicamente entro il 15° giorno del mese suc­cessivo a quello di ricevimento del documento che comprova l’o­pe­razione o di effettuazione dell’operazione.

Divieto di emissione di fattura elettronica per prestazioni sanitarie B2B

Per l’anno 2021, così come per il 2019 e il 2020, è vietata l’emissione di fattura elet­tronica mediante SdI da parte dei soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tes­sera sanitaria con riferimento alle fatture i cui dati devono essere inviati al Sistema TS (art. 10-bis del DL 119/2018).

Per effetto dell’esplicito richiamo operato dall’art. 9-bis del DL 135/2018 all’art. 10-bis del DL 119/2018, tale divieto deve intendersi esteso anche ai soggetti che, pur non essendo tenuti all’invio dei dati al Sistema TS, effettuano prestazioni sanitarie nei con­fronti delle persone fisiche.

Utilizzo
dei dati presenti nell’Anagrafe tributaria per i documenti precompilati IVA

Al fine della predisposizione dei documenti precompilati IVA (registri, liquidazioni e dichiarazione annuale) da parte dell’Amministrazione finanziaria, vengono utilizzati anche i dati di natura fiscale presenti nel sistema dell’Anagrafe tributaria, oltre a quelli contenuti nelle fatture elettroniche inviate mediante il SdI e nell’esterometro e a quelli comunicati mediante la trasmissione dei corrispettivi.

Viene inoltre stabilito che gli operatori IVA che intendono avvalersi di intermediari per la consultazione dei documenti precompilati devono conferire a questi ultimi la delega che consente di usufruire dei servizi della fatturazione elettronica.

Solidarietà
nel pagamento
di imposta di bollo su fattura elettronica

Al pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche trasmesse mediante il Si­stema di Interscambio è obbligato, in solido, il cedente o il prestatore, anche nell’ipo­tesi in cui il documento sia emesso per suo conto da un soggetto terzo.

La disposizione in tema di solidarietà nel versamento dell’imposta di bollo si aggiunge alle novità contenute nel DM 4.12.2020, che entreranno in vigore dal prossimo anno (nuovi termini di versamento, integrazione dell’importo dovuto e procedure di riscos­sione da parte dell’Agenzia delle Entrate).

Novità in materia di trasmissione telematica dei corrispettivi

Vengono introdotte alcune novità nella disciplina relativa alla memorizzazione e tra­smissione telematica dei corrispettivi di cui all’art. 2 del DLgs. 127/2015.

Termini di memorizzazione e rilascio dei documenti certificativi

Viene stabilito che la memorizzazione elettronica dei dati dei corrispettivi, nonché la consegna, a richiesta del cliente, della fattura o del documento commerciale devono avvenire non oltre il momento di ultimazione dell’operazione.

Utilizzo di POS evoluti per la trasmissione dei corrispettivi

Viene differita di 6 mesi, dall’1.1.2021 all’1.7.2021, la possibilità, per gli esercenti, di av­va­lersi di sistemi evoluti di incasso (es. POS evoluti) per adempiere l’obbligo di me­mo­rizzazione e invio dei dati dei corrispettivi giornalieri (art. 2 co. 5-bis del DLgs. 127/2015).

Nuovo regime sanzionatorio

Viene previsto un particolare regime sanzionatorio per errori nella memorizza­zio­ne/tra­smissione dei corrispettivi.

In breve, le irregolarità sono sanzionate in misura pari al 90% per ciascuna operazione commisurato all’imposta relativa all’importo non memorizzato o non trasmesso.

In caso di omessa o tardiva trasmissione dei corrispettivi giornalieri oppure per in­com­pleta/infedele trasmissione, viene irrogata una sanzione in misura fissa pari a 100,00 euro per trasmissione (non per operazione) nella misura in cui ciò non abbia avuto riflesso sulla liquidazione dell’IVA, senza applicazione del cumulo giuridico.

La sanzione, per ciascuna violazione dunque per ogni memorizzazione/trasmissione, non può essere inferiore a 500,00 euro.

Qualora siano state contestate nel corso di un quinquennio, quattro distinte violazioni dell’obbligo circa la memorizzazione/trasmissione dei corrispettivi, compiute in giorni diversi, è disposta la sanzione accessoria della chiusura dei locali commerciali da 3 giorni ad un mese.

Lotteria degli scontrini
e cashback

Viene stabilito che la partecipazione alle estrazioni dei premi nell’ambito della lotteria degli scontrini di cui all’art. 1 co. 540 ss. della L. 232/2016 è consentita esclu­siva­men­te in caso di acquisti effettuati mediante strumenti di pagamento elettronici. Il DL Mille­proroghe, in corso di pubblicazione in G.U., dovrebbe prevedere la proroga dell’av­­vio della lotteria.

Inoltre, analogamente a quanto disposto per i premi attribuiti nell’ambito della lotteria, viene disposto che i rimborsi attribuiti nell’ambito del meccanismo del “cashback” di cui all’art. 1 co. 288 ss. della L. 160/2019 non concorrono a formare il reddito del per­cipiente per l’intero ammontare corrisposto nel periodo d’imposta e non sono as­sog­gettati ad alcun prelievo erariale.

Modifiche alla territorialità IVA del settore nautico

Per le prestazioni di servizi di noleggio, locazione e leasing di imbarcazioni da diporto, il luogo di effettivo utilizzo del mezzo di trasporto, ai fini della territorialità IVA, dovrà essere attestato dal committente del servizio mediante un’apposita dichiarazione. La di­chiarazione dovrà essere resa avvalendosi di uno specifico modello che sarà appro­vato dall’Agenzia delle Entrate.

La nuova disciplina sarà in vigore decorsi 60 giorni dall’approvazione del predetto mo­dello.

Modifiche alla disciplina IVA della navigazione in “alto mare

AI fini del regime di non imponibilità IVA per le operazioni riferite a navi adibite alla na­vigazione in “alto mare”, il cessionario o committente sarà tenuto ad attestare l’effet­tiva navigazione in “alto mare” mediante un’apposita dichiarazione. La dichiarazione do­vrà essere resa avvalendosi di uno specifico modello che sarà approvato dall’Agen­zia delle Entrate.

La nuova disciplina sarà in vigore decorsi 60 giorni dall’approvazione del predetto mo­dello.

Contrasto delle frodi realizzate con l’utilizzo del falso plafond IVA

Si prevedono le seguenti misure per rafforzare il dispositivo di contrasto delle frodi rea­lizzate con l’utilizzo del falso plafond IVA.

Analisi di rischio e controlli sostanziali

L’Amministrazione finanziaria effettuerà specifiche analisi di rischio volte a riscontrare la sussistenza delle condizioni per acquisire lo status di esportatore abituale (art. 1 co. 1 lett. a) del DL 746/83), nonché conseguenti attività di controllo sostanziale.

Inibizione al rilascio di nuove dichiarazioni d’intento

Qualora i citati riscontri diano esito irregolare, al soggetto passivo sarà inibita la fa­coltà di rilasciare nuove dichiarazioni d’intento tramite i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate.

Inibizione all’emissione di fatture elettroniche

In caso di indicazione nella fattura elettronica del numero di protocollo di una lettera d’intento invalidata, il Sistema di Interscambio inibirà l’emissione della fattura elet­tro­nica recante il titolo di non imponibilità IVA di cui all’art. 8 co. 1 lett. c) del DPR 633/72.

Definizione delle modalità operative

Con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate saranno stabilite le modalità operative per l’attuazione del descritto presidio antifrode.

Agevolazioni
IMU e TARI - Pensionati residenti all’estero

A decorrere dall’anno 2021, per i soggetti residenti all’estero, che siano titolari di pen­sione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, sull’unica unità immobiliare a uso abitativo posseduta a titolo di proprietà o usufrutto, a condizione che non sia locata o data in comodato d’uso:

·       l’IMU è ridotta a metà,

la tassa sui rifiuti (TARI) o la tariffa sui rifiuti con natura di corrispettivo di cui ai
co. 639 e 668 dell’art. 1 della L. 147/2013, è dovuta nella misura ridotta di due terzi.

Agevolazioni
IMU - Immobili distrutti da calamità naturali

È prevista l’esenzione dall’applicazione dell’IMU per quei fabbricati, ubicati nelle zone colpite da eventi calamitosi, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgom­bero, in quanto inagibili totalmente o parzialmente ai sensi dell’art. 8 co. 3 del DL 74/2012.

L’esenzione spetta fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31.12.2021.

“Canone unico”
Soggetti passivi

Dal 2021, è introdotto il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o espo­sizione pubblicitaria (c.d. “canone unico”) che sostituisce:

·       la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP);

·       il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP);

·       l’imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni (ICPDPA);

·       il canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP);

·       il canone di cui all’art. 27 co. 7 e 8 del DLgs. 30.4.92 n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei Comuni e delle Province.

I soggetti obbligati al pagamento del “canone unico” sono:

·       il titolare dell’atto di concessione dell’occupazione;

i soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l’uti­lizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla ba­se del numero delle rispettive utenze.

 

3 principali novità in materia DI LAVORO E PREVIDENZA

Di seguito si riepilogano le principali novità in materia di lavoro e previdenza, contenute nella legge di bilancio 2021.

 

Argomento

Descrizione

Fondo per l’esonero
dal versamento dei contributi previdenziali
dei lavoratori autonomi e professionisti

Viene istituito nello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, il Fondo per l’esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali, esclusi i pre­mi INAIL, dovuti dai:

·       lavoratori autonomi e professionisti iscritti all’INPS;

·       professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assi­stenza di cui al DLgs. 30.6.94 n. 509 e al DLgs. 10.2.96 n. 103.

Requisiti

I lavoratori autonomi e i professionisti devono avere:

·       percepito nel periodo d’imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000,00 euro;

·       subìto un calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quello dell’anno 2019.

Condizioni

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Eco­nomia e delle Finanze, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di bilancio 2021, definisce criteri e modalità per la concessione dell’esonero, nonché la quota del limite di spesa da destinare, in via eccezionale, ai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, e i relativi criteri di ripartizione.

L’agevolazione spetta inoltre entro i limiti di spesa, pari a 1 miliardo di euro per l’anno 2021.

Medici, infermieri, professionisti e operatori sanitari

Sono esonerati dal pagamento dei contributi previdenziali anche medici, infermieri e altri professionisti e operatori sanitari (di cui alla L. 11.1.2018 n. 3), già collocati in quiescenza e assunti per l’emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19.

Incentivo per l’occupazione giovanile stabile

L’esonero contributivo previsto dall’art. 1 co. 100 - 105 e 107 della L. 27.12.2017
n. 205 viene riconosciuto nella misura pari al 100% (e nel limite massimo di 6.000,00 euro su base annua) per le nuove assunzioni effettuate con contratto a tempo inde­terminato, e le conversioni di contratti a tempo determinato in contratti a tempo inde­ter­minato, effettuate nel biennio 2021-2022.

Il lavoratore alla data della prima assunzione incentivata non deve aver compiuto il 36° anno di età.

L’esonero spetta ai datori di lavoro che non abbiano proceduto, nei 6 mesi precedenti l’assunzione, né procedano, nei 9 mesi successivi alla stessa, nei confronti di lavora­tori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva, a licenziamenti:

·       individuali per giustificato motivo oggettivo;

·       collettivi.

Durata

La durata massima dell’esonero è pari a:

·       36 mesi;

·       48 mesi, per i datori di lavoro che effettuano assunzioni in una sede o unità pro­duttiva ubicata in Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.

Esclusioni

L’esonero di cui alla legge di bilancio 2021 non si applica alle prosecuzioni di contratto e alle assunzioni effettuate ai sensi dell’art. 1 co. 106 e 108 della L. 27.12.2017 n. 205.

Incentivo per l’assunzione di donne

In via sperimentale, per l’assunzione di donne lavoratrici effettuate nel biennio 2021-2022 viene elevato al 100%, e nel limite massimo di 6.000,00 euro annui, l’esonero contributivo previsto dall’art. 4 co. 9 - 11 della L. 28.6.2012 n. 92.

Incremento occupazionale netto

Le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra:

·       il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese;

·       il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti.

Per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il calcolo è ponderato in base al rapporto tra:

·       il numero delle ore pattuite;

·       il numero delle ore che costituiscono l’orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno.

L’incremento della base occupazionale è considerato al netto delle diminuzioni del nu­mero degli occupati verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell’art. 2359 c.c. o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

Esonero contributivo
per il settore sportivo dilettantistico

Viene istituto, nello stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle Finanze, un apposito Fondo per finanziare, nei limiti delle risorse destinate, l’esonero, anche par­ziale, dal versamento dei contribuiti previdenziali (esclusi i premi INAIL) a carico delle federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione spor­ti­va, associazioni e società sportive dilettantistiche relativamente ai rapporti di lavoro sportivo instaurati con:

·       atleti;

·       allenatori;

·       istruttori;

·       direttori tecnici;

·       direttori sportivi;

·       preparatori atletici;

·       direttori di gara.

Misure a sostegno
del lavoro giornalistico

Per le assunzioni effettuate a decorrere dall’1.1.2021, le disposizioni legislative statali riguardanti incentivi alla salvaguardia o all’incremento dell’occupazione, riconosciuti in favore dei datori di lavoro per la generalità dei settori economici sotto forma di sgravi o esoneri contributivi, trovano applicazione, salvo diversa previsione di legge, ai dipen­denti iscritti alla gestione sostitutiva dell’INPGI con riferimento alla contribuzione per essi dovuta.

Decontribuzione Sud

L’esonero contributivo previsto dall’art. 27 co. 1 del DL 14.8.2020 n. 104 (c.d. “Decon­tribuzione Sud”) viene prorogato fino al 2029.

In particolare l’agevolazione si applica nelle seguenti misure:

·       30% dei complessivi contributi previdenziali da versare fino al 31.12.2025;

·       20% dei complessivi contributi previdenziali da versare per gli anni 2026 e 2027;

·       10% dei complessivi contributi previdenziali da versare per gli anni 2028 e 2029.

Soggetti esclusi

Sono esclusi dall’agevolazione:

·       enti pubblici economici;

·       istituti autonomi case popolari trasformati in enti pubblici economici ai sensi della legislazione regionale;

·       enti trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico, per effetto di procedimenti di privatizzazione;

·       ex istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, in quanto prive dei requisiti per la trasformazione in aziende di servizi alla persona (ASP), e iscritte nel registro delle persone giu­ridiche;

·       aziende speciali costituite anche in consorzio ai sensi degli artt. 31 e 114 del DLgs. 18.8.2000 n. 267;

·       consorzi di bonifica;

·       consorzi industriali;

·       enti morali;

·       enti ecclesiastici.

Esonero contributivo
per coltivatori diretti e IAP

Viene esteso fino al 31.12.2021 l’esonero contributivo totale previsto dall’art. 1 co. 503 della L. 27.12.2019 n. 160 in favore dei coltivatori diretti (CD) e imprenditori agricoli professionali (IAP) con età inferiore a quarant’anni, in relazione alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola.

L’esonero contributivo:

·       è pari al 100% (con esclusione del contributo di maternità e del contributo INAIL);

·       ha una durata massima di 24 mesi.

Proroga del congedo del
padre lavoratore

Per l’anno 2021 sono previste una serie di novità in relazione al congedo del padre lavoratore. Viene infatti:

·       aumentata la durata del congedo obbligatorio da 7 a 10 giorni;

·       prorogata la possibilità di astensione per il periodo ulteriore di un giorno (c.d. “congedo facoltativo”), previo accordo con la madre e in sua sostituzione, in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima;

·       riconosciuto il congedo anche in caso di morte perinatale del figlio.

Fondo Caregiver

Viene disposta l’istituzione, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, di un Fondo destinato alla copertura finanziaria di interventi legislativi finalizzati al ricono­sci­mento del valore sociale ed economico dell’attività di cura svolta dal caregiver fami­lia­re, con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

Proroga del divieto di
licenziamento

Viene disposta la proroga al 31.3.2021 del divieto di licenziamento per motivi economici.

Fino a tale data, dunque:

·       non possono essere avviate nuove procedure di licenziamento collettivo e quelle avviate successivamente al 23.2.2020 e ancora pendenti restano sospese;

·       i datori di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non potranno recedere dai rapporti per giustificato motivo oggettivo e restano sospese le pro­cedure di tentativo di conciliazione in corso di cui all’art. 7 della L. 604/66.

Eccezioni al divieto

Il divieto continua a non operare in caso di:

·       cessazione definitiva dell’attività, se non sia configurabile un trasferimento d’a­zienda o di un ramo di essa ex art. 2112 c.c.;

·       fallimento, senza esercizio provvisorio dell’impresa o quando ne sia disposta la cessazione;

·       accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparati­va­men­te più rappresentative a livello nazionale, di incentivo all’esodo;

·       cambio appalto, se il personale viene riassunto a seguito di subentro di nuovo ap­paltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di cla­u­sola del contratto d’appalto.

Indennità per i lavoratori dei call center

Viene disposto, anche per l’anno 2021, il rifinanziamento nel limite di spesa di 20 milioni di euro delle misure di sostegno del reddito per i lavoratori dei call center di cui all’art. 44 co. 7 del DLgs. 14.9.2015 n. 148.

Indennità
per fermo pesca obbligatorio e non obbligatorio

Le risorse finanziarie ai fini dell’erogazione, anche per l’anno 2021, dell’indennità on­nicomprensiva giornaliera pari a 30,00 euro, prevista per i lavoratori dipendenti da impresa adibita alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, di cui alla L. 13.3.58 n. 250, sono stabilite nelle seguenti misure:

·       12 milioni di euro, in caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di ar­resto temporaneo obbligatorio;

·       7 milioni di euro, in caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo non obbligatorio.

Sostegno al reddito dei lavoratori adibiti alla pesca

In caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, ovvero in caso di riduzione del reddito per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, viene riconosciuto un trattamento di sostegno al reddito in favore di:

·       lavoratori marittimi di cui all’art. 115 del codice della navigazione imbarcati su na­vi adibite alla pesca marittima e alla pesca in acque interne e lagunari, com­pre­si i soci lavoratori di cooperative della piccola pesca di cui alla L. 13.3.58 n. 250;

·       armatori e proprietari armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestita;

·       pescatori autonomi non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previden­ziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata di cui all’art. 2 co. 26 della L. 8.8.95 n. 335.

Condizioni

Per gli armatori e i proprietari armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestita, per i soci lavoratori autonomi di cooperative della piccola pesca e per i pescatori autonomi, la riduzione del reddito del primo semestre 2021 deve risultare almeno pari al 33% rispetto al reddito del primo semestre 2019.

Importo

Il trattamento è riconosciuto per una durata massima di 90 giorni e nel periodo com­preso tra l’1.1.2021 e il 30.6.2021.

L’importo è pari:

·       agli importi massimi mensili del trattamento di integrazione salariale, per i la­voratori subordinati;

·       40,00 euro netti al giorno, per gli armatori e i proprietari armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestita, per i soci lavoratori autonomi di cooperative della piccola pesca e per i pescatori autonomi.

Tale trattamento:

·       è incompatibile con i trattamenti di integrazione salariale COVID-19 riconosciuti ai sensi della legge di bilancio 2021, con le prestazioni di CIG in deroga e con le prestazioni del Fondo di integrazione salariale di cui al DM 3.2.2016 n. 94343 e di altri Fondi di solidarietà bilaterali di cui al DLgs. 14.9.2015 n. 148;

·       non concorre alla formazione del reddito.

Domanda

La domanda deve essere presentata all’INPS entro:

·       il termine di decadenza della fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa, per i lavo­ratori subordinati;

·       il 30.9.2021, per gli armatori e i proprietari armatori, imbarcati sulla nave dai me­desimi gestita, per i soci lavoratori autonomi di cooperative della piccola pesca e per i pescatori autonomi.

Calcolo dell’anzianità pensionistica
nel part time verticale ciclico

Viene previsto che in caso di rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale e ciclico:

·       il periodo di durata del contratto è riconosciuto per intero ai fini del raggiun­gi­mento dei requisiti pensionistici;

·       in tali ipotesi, il numero delle settimane da assumere ai fini pensionistici si deter­mina rapportando il totale della contribuzione annuale al minimale contributivo settimanale determinato ai sensi dell’art. 7 co. 1 del DL 463/83 (conv. L. 638/83), come modificato dall’art. 1 co. 2 del DL 338/89 (conv. L. 389/89).

Per i rapporti conclusi prima dell’1.1.2021, la norma dispone che l’interessato sarà tenuto a presentare un’apposita domanda corredata da idonea documentazione ai fini del riconoscimento dei periodi non interamente lavorati.

Fondo politiche attive

Viene prevista l’istituzione presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del “Fondo per l’attuazione di misure relative alle politiche attive rientranti tra quelle ammissibili dalla Commissione europea nell’ambito del programma React EU” con una dotazione di 500 milioni di euro nell’anno 2021 così suddivisi:

·       233 milioni di euro per l’anno 2021 per l’istituzione di un programma denominato “Garanzia di occupabilità dei lavoratori” (c.d. “GOL”), finalizzato all’inserimento oc­cupazionale, mediante l’erogazione di servizi specifici di politica attiva del lavoro nell’ambito del patto di servizio personalizzato di cui all’art. 20 del DLgs. 14.9.2015 n. 150;

·       nelle more dell’istituzione del programma GOL, 267 milioni di euro per l’anno 2021 per il riconoscimento dell’assegno di ricollocazione di cui all’art. 23 del DLgs. 150/2015 anche in favore di determinati soggetti (fatta eccezione per quel­li che, beneficiando degli ammortizzatori sociali, raggiungano i requisiti per l’ac­cesso alla pensione al termine della fruizione dei medesimi) che si trovino nelle se­guenti condizioni: collocazione in cassa integrazione guadagni ai sensi dell’art. 24-bis del DLgs. 14.9.2015 n. 148; sospensione del rapporto di lavoro e collocazione in cassa integrazione guadagni per cessazione dell’attività ai sensi dell’art. 44 del DL 28.9.2018 n. 109, conv. L. 16.11.2018 n. 130; percezione della Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego e dell’indennità mensile di disoccu­pazione (NASpI e DIS-COLL) da oltre 4 mesi.

Fondo per il sostegno della parità salariale
di genere

Viene prevista l’istituzione presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali di un Fondo per il sostegno della parità salariale di genere, con una dotazione di 2 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022.

Contratti a tempo determinato acausali

Viene disposta la proroga, dal 31.12.2020 al 31.3.2021, del termine di validità del regime transitorio in materia di contratti a tempo determinato, introdotto dall’art. 93 del DL 34/2020 (conv. L. 77/2020), che semplifica il ricorso a tali contratti prevedendo la possibilità di rinnovare o prorogare, per un periodo massimo di 12 mesi (ferma re­stando la durata massima complessiva di 24 mesi) e per una volta sola, i contratti di lavoro subordinato a termine, anche in assenza delle causali di cui all’art. 19 co. 1 del DLgs. 81/2015.

Lavoratori fragili

Viene disposta l’estensione dell’efficacia, per il periodo dall’1.1.2021 al 28.2.2021, dei co. 2 e 2-bis dell’art. 26 del DL 18/2020 (conv. L. 27/2020) riguardanti la tutela dei c.d. “lavoratori fragili”, che prevedono, rispettivamente:

·       l’equiparazione del periodo di assenza dal lavoro al ricovero ospedaliere, in possesso della certificazione che ne attesti la condizione di fragilità;

·       la possibilità, per tali lavoratori, di svolgere normalmente la prestazione lavorati­va in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricom­pre­sa nella medesima categoria o area di inquadramento.

Bonus bebè

L’assegno mensile di natalità (c.d. “bonus bebé”), già erogato in favore dei nuclei familiari per ogni figlio nato o adottato tra l’1.1.2015 e il 31.12.2020, viene ricono­sciuto, con le stesse modalità previste per l’anno 2020, anche per ogni figlio nato o adottato dall’1.1.2021 al 31.12.2021.

Rientro al lavoro delle madri lavoratrici

Per l’anno 2021 viene disposto un incremento di 50 milioni di euro del “Fondo per le politiche della famiglia” (art. 19 co. 1 del DL 223/2006, conv. L. 248/2006), da de­sti­nare al sostegno e alla valorizzazione delle misure organizzative adottate dalle im­prese per favorire il rientro al lavoro delle lavoratrici madri dopo il parto.

Contributo per le madri con figli disabili

Si introduce, per il triennio 2021-2023, un contributo mensile, fino ad un massimo di 500,00 euro netti, in favore:

·       delle madri disoccupate o monoreddito facenti parte di nuclei familiari mono­pa­rentali;

·       con figli a carico aventi una disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60%.

Sostegno al reddito dei lavoratori di imprese sequestrate o confiscate

Si dispone la proroga, per il triennio 2021-2023, del trattamento di sostegno al reddito, pari al trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all’art. 1 co. 1 del DLgs. 72/2018, previsto in favore dei lavoratori dipendenti sospesi dal lavoro o impiegati ad orario ridotto delle aziende sequestrate e confiscate, sottoposte ad amministrazione giudiziaria.

La proroga è prevista per una durata massima complessiva di 12 mesi nel triennio e nel limite di spesa di 1.000.000,00 di euro per ciascuna annualità.

Reddito di cittadinanza

A partire dal 2021 viene disposto un incremento dell’autorizzazione di spesa per il finanziamento del Reddito di cittadinanza (DL 4/2019, conv. L. 26/2019).

Pensione di cittadinanza

Al fine di semplificare l’accesso alla pensione di cittadinanza, dall’1.1.2021 l’eroga­zione della pensione di cittadinanza a soggetti che siano altresì titolari di una presta­zione pensionistica erogata dall’INPS avverrà insieme a quest’ultima, per la quota parte di spettanza.

Per tali soggetti si dispone inoltre la disapplicazione, dall’1.1.2021, dei limiti di utilizzo imposti dall’art. 5 co. 6 del DL 4/2019, che, tra le varie indicazioni, fissa il limite mas­simo di prelievo di contante mensile con la predetta Carta, per ogni componente del nucleo, a 100,00 euro al mese, moltiplicato per la scala di equivalenza.

Benefici previdenziali per esposizione all’amianto

Vengono introdotte disposizioni volte ad accelerare le operazioni di lavorazione delle domande di riconoscimento del beneficio previdenziale introdotto dall’art. 13 co. 8 della L. 257/92 ed estesi, dal co. 277 della L. 208/2015, anche ai lavoratori del settore della produzione di materiale rotabile ferroviario.

Il beneficio consiste nel moltiplicare, ai fini delle prestazioni pensionistiche, l’intero pe­riodo lavorativo soggetto all’assicurazione obbligatoria contro le malattie profes­siona­li derivanti dall’esposizione all’amianto gestita dall’INAIL, per il coefficiente di 1,25.

Prestazioni del Fondo
per le vittime dell’amianto

Come per gli anni passati, si dispone, a decorrere dall’1.1.2021, l’erogazione:

·       della prestazione aggiuntiva, pari al 15% della rendita INAIL già in godimento, per i soggetti titolari di rendita per patologia asbesto correlata;

·       del contributo una tantum, pari a 10.000,00 euro, in favore dei malati di mesote­lioma della pleura.

Entrambe le prestazioni sono riconosciute dall’INAIL attraverso il Fondo per le vittime dell’amianto, finanziato con risorse provenienti, in parte, dal bilancio dello Stato e, in parte, dalle imprese, tramite un’addizionale sui premi assicurativi. Tale addizionale, già sospesa per il triennio 2018-2020, viene ulteriormente sospesa a decorrere dal­l’1.1.2021.

Contribuzione pensionistica professori e ricercatori universitari

In materia di contribuzione pensionistica prevista per i professori e ricercatori delle università private legalmente riconosciute si dispone che, dall’1.1.2021:

·       le aliquote a carico del datore di lavoro e del dipendente siano pari a quelle in vigore per le stesse categorie di personale presso le università statali, valide per la generalità dei dipendenti statali;

·       restano in ogni caso acquisite all’INPS le contribuzioni versate per il periodo pre­ce­dente all’1.1.2021.

ISEE per prestazioni
universitarie

Viene sostituita la lett. a) dell’art. 8 co. 2 del DPCM 159/2013 rubricato “prestazioni per il diritto allo studio universitario”, prevedendo che lo studente richiedente le predette prestazioni, non convivente con i genitori, faccia parte del loro nucleo familiare a meno che risieda da almeno 2 anni fuori dall’unità abitativa della famiglia di origine, a decorrere alla data di presentazione della Dichiarazione sostituiva unica (DSU) e non più dalla data di presentazione della domanda di iscrizione al corso di studi.

Fondo Care leavers

Al fine di prevenire condizioni di povertà ed esclusione sociale di coloro che, al com­pimento della maggiore età, vivono fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell’autorità giudiziaria (c.d. “Care leavers”), si dispone un incremento di 5 milioni di euro, per ciascun anno del triennio 2021-2023, del Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale (art. 7 co. 2 del DLgs. 147/2017).

Lo stanziamento è riservato per interventi volti a permettere di completare il percorso di crescita verso l’autonomia dei soggetti in esame, fino al 21° anno di età.

Proroga al 2021 per i trattamenti di integrazione salariale COVID-19

Viene riconosciuta ai datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, la possibilità di richiedere i trattamenti di Cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO), assegno or­dinario e Cassa integrazione guadagni in deroga (CIG in deroga) di cui agli artt. 19 - 22-quinquies del DL 17.3.2020 n. 18 (c.d. decreto “Cura Italia”), per una durata mas­sima di 12 settimane, collocate nel periodo compreso:

·       tra l’1.1.2021 e il 31.3.2021, per i trattamenti di CIGO;

·       tra l’1.1.2021 e il 30.6.2021, per i trattamenti di assegno ordinario e di CIG in deroga.

Si precisa, inoltre, che con riferimento a tali periodi, le 12 settimane costituiscono la du­rata massima che può essere richiesta con causale emergenziale COVID-19.

I trattamenti di integrazione salariale in questione sono riconosciuti anche in favore dei lavoratori assunti dopo il 25.3.2020 e, in ogni caso, in forza alla data di entrata in vigore della legge di bilancio in argomento.

I datori di lavoro privati (non appartenenti al settore agricolo) che non richiedono i pre­detti trattamenti di integrazione salariale con causale COVID-19, possono richie­dere l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali di cui all’art. 3 del DL 104/2020.

Tale esonero risulta fruibile:

·       entro il 31.3.2021;

·       per un periodo massimo di 8 settimane.

CIGS per cessata attività

Si dispone la proroga per il biennio 2021/2022 della possibilità di accedere al trattamento di integrazione salariale straordinario per crisi aziendale previsto dall’art. 44 del DL 28.9.2018 n. 109 a favore delle imprese che cessano l’attività produttiva.

Tale trattamento viene concesso in deroga ai limiti generali di durata previsti dagli artt. 4 e 22 del DLgs. 148/2015 ed è finalizzato alla gestione degli esuberi di personale, per un periodo massimo di 12 mesi.

CIGS per le imprese con rilevanza economica
e strategica

Viene prorogata per il biennio 2021-2022 la possibilità riconosciuta dall’art. 22-bis del DLgs. 148/2015 alle imprese con rilevanza economica strategica, anche a livello regionale e con rilevanti problematiche occupazionali, di richiedere un ulteriore perio­do di trattamento di integrazione salariale straordinaria (CIGS), in deroga ai limiti di durata posti dalla normativa vigente.

Tale ulteriore periodo di CIGS può avere una durata di 12 mesi in caso di rior­ga­niz­za­zione aziendale o di contratto di solidarietà, oppure di 6 mesi in caso di crisi aziendale.

Contratto di espansione interprofessionale

Vengono prorogate le disposizioni relative all’applicazione del contratto di espansione di cui all’art. 41 del DLgs. 148/2015 estendendole, in particolare, per il solo anno 2021, alle aziende di qualsiasi settore che occupino almeno 500 dipendenti, oppure 250 dipendenti nel caso si opti per l’accompagnamento alla pensione.

I contratti di espansione possono essere stipulati (art. 41 co. 1 del DLgs. 148/2015):

·       da imprese con un organico superiore a 1.000 unità lavorative (ridotte a 500 o 250 unità per il 2021);

·       nell’ambito dei processi di reindustrializzazione e riorganizzazione che compor­ta­no, in tutto o in parte, una strutturale modifica dei processi aziendali finalizzati al pro­gresso e allo sviluppo tecnologico dell’attività, nonché la conseguente esi­gen­za di modificare le competenze professionali in organico mediante un loro più razionale impiego e, in ogni caso, prevedendo l’assunzione di nuove profes­siona­lità.

In presenza di tali condizioni i lavoratori interessati possono beneficiare delle misure di accompagnamento alla pensione se in possesso dei requisiti richiesti (ovvero trovarsi a non più di 60 mesi dalla prima decorrenza utile della pensione di vecchiaia o an­ticipata). In caso di mancanza di tali requisiti, è consentita una riduzione dell’orario di lavoro, con integrazione da parte della CIGS.

CIG in deroga per le Regioni e le Provincie
autonome di Trento e Bolzano

Si prevede che le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possano concedere nell’anno 2021 ulteriori periodi di Cassa integrazione salariale in deroga nel limite della durata massima di 12 mesi, anche non continuativi, al fine di attuare piani di nuova industrializzazione, di recupero o di tenuta occupazionale, relativi a crisi aziendali incardinate presso le unità di crisi del Ministero dello Sviluppo economico o delle Regioni medesime.

Misure per le aree di crisi industriale complessa e la
Regione Campania

Viene istituito, nello stato di previsione del Ministero del Lavoro, un Fondo per il so­stegno al reddito dei lavoratori delle aree di crisi industriale complessa, con una dota­zione di 10 milioni di euro per l’anno 2021, al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi di CIGS e di mobilità in deroga.

Con riferimento alla sola Regione Campania, poi, si prevede un’indennità estesa a tutti i lavoratori e non solo a quelli delle predette aree di crisi industriale complessa pre­senti sul territorio regionale.

Misure a sostegno del settore aeroportuale

Si estendono alle imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale e alle società da queste derivate, nonché alle imprese del sistema aereoportuale, i trattamenti di CIG in deroga, le prestazioni integrative dell’indennità di mobilità, di NASpI e il tratta­mento di CIGS anche a seguito della stipula di un contratto di solidarietà, finanziati dal Fondo speciale per il sostegno del reddito e dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del settore del trasporto aereo.

Si prevede, inoltre, l’istituzione di un Fondo, con una dotazione di 500 milioni di euro de­stinato a compensare:

·       nel limite di 450 milioni di euro, i danni subiti dai gestori aeroportuali;

·       nel limite di 50 milioni di euro, i danni subiti dai prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra.

Indennità straordinaria
di continuità reddituale e
operativa (ISCRO)

Viene introdotta, in via sperimentale per il triennio 2021-2023, l’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), riconosciuta:

·       per 6 mensilità;

·       in favore dei soggetti iscritti alla Gestione separata INPS che esercitano per prof­essione abituale attività di lavoro autonomo diverse dall’esercizio di imprese commerciali, compreso l’esercizio in forma associata di arti e professioni (art. 53 co. 1 del TUIR).

Per accedere al beneficio in questione, è richiesto un reddito di lavoro autonomo, nell’anno precedente la presentazione della domanda, inferiore al 50% della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei 3 anni precedenti l’anno anteriore la pre­sentazione della richiesta.

Inoltre, occorre aver dichiarato nell’anno precedente alla presentazione della domanda un reddito non superiore a 8.145,00 euro, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo rispetto all’anno precedente.

L’indennità, che potrà essere richiesta una sola volta nel triennio, verrà erogata dall’INPS per 6 mensilità ed è pari al 25%, su base semestrale, dell’ultimo reddito liquidato dall’Agenzia delle Entrate e non può, in ogni caso, superare il limite di 800,00 euro mensili ed essere inferiore a 250,00 euro mensili annualmente rivalutati sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo.

Misure in materia di
indennizzo per la cessazione di attività
commerciali

Si dispone, a valere dall’1.1.2022, l’incremento dallo 0,09% allo 0,48% dell’aliquota contributiva aggiuntiva di cui all’art. 5 co. 2 del DLgs. 28.3.96 n. 207, prevista a carico degli iscritti alla Gestione degli esercenti attività commerciali presso l’INPS al fine di far fronte agli oneri derivanti dall’introduzione dell’indennizzo per la cessazione dell’at­tività commerciale. Secondo quanto previsto dal provvedimento in esame, l’aliquota incrementata risulta così composta:

·       la quota dello 0,46% viene destinata al finanziamento del Fondo per la razio­naliz­zazione della rete commerciale;

·       la quota dello 0,02% viene invece destinata alla Gestione degli esercenti attività commerciali dell’INPS.

Proroga dell’APE sociale

L’accesso all’APE sociale, ossia all’anticipo pensionistico a carico dello Stato ex art. 1 co. 179 della L. 232/2016, viene esteso ai lavoratori che maturano i requisiti per il beneficio entro il 31.12.2021 (anziché il 31.12.2020, come da previgente disposizio­ne). In sintesi, si ricorda che l’APE sociale è un assegno mensile, a carico dello Stato, che può essere richiesto a partire dai 63 anni di età e che sostiene il lav­o­ratore in par­ticolari condizioni fino al perfezionamento del requisito d’età per la pensione di vec­chiaia.

Proroga dell’anticipo pensionistico “Opzione donna”

Viene prorogata anche per il 2021 la possibilità di accedere al trattamento pensio­ni­sti­co anticipato c.d. “Opzione donna”, per le lavoratrici che hanno maturato i requisiti ri­chiesti entro il 31.12.2020 (e non più il 31.12.2019, come da disposizione previgente).

Pertanto, modificando l’art. 16 del DL 28.1.2019 n. 4, si dispone che il diritto al trat­ta­mento pensionistico anticipato sia riconosciuto, secondo le regole di calcolo del siste­ma contributivo, nei confronti delle lavoratrici che entro il 31.12.2020 hanno maturato:

·       un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni;

·       un’età pari o superiore a 58 anni per le lavoratrici dipendenti e a 59 anni per le lavoratrici autonome.

Nona salvaguardia pensionistica

Intervenendo in materia di accesso ai trattamenti pensionistici, il provvedimento in esame introduce la nona salvaguardia per i c.d. lavoratori “esodati”.

In estrema sintesi, si autorizza, nel limite complessivo di 2.400 unità specificamente in­dividuate, l’applicazione delle disposizioni in materia di requisiti di accesso e di re­gime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell’art. 24 del DL 6.12.2011 n. 201.

Misure in materia di
rivalutazione delle “pensioni d’oro”

Il provvedimento in esame reca un’autorizzazione di spesa pari a 157,7 milioni di euro per il 2022 e a 163,4 milioni per il 2023 ai fini della copertura degli effetti finanziari derivanti dalla sentenza della Corte Costituzionale 9.11.2020 n. 234.

Con tale decisione è stata ridotta da 5 a 3 anni la durata del periodo di applicazione delle misure di cui all’art. 1 co. 261 - 268 della L. 30.12.2018 n. 145, concernenti una riduzione dell’importo dei trattamenti pensionistici eccedenti una determinata soglia, pari originariamente a 100.000,00 euro lordi annui, mediante specifiche aliquote, cre­scenti per specifiche fasce di importo, soggette a rivalutazioni annue.

 

4 Ulteriori novità rilevanti

Di seguito si riepilogano le altre principali novità contenute nella legge di bilancio 2021.

 

Argomento

Descrizione

Disposizioni temporanee
in materia di riduzione
di capitale

L’art. 6 del DL 23/2020 convertito, come sostituito dall’art. 1 co. 266 della legge di bilancio 2021, a decorrere dall’1.1.2021, stabilisce che:

per le perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31.12.2020 – ovvero nei bilanci che chiudono a quella data così come in quelli a cavallo (“in primis1.7.2020 - 30.6.2021) – non si applicano gli artt. 2446 co. 2 e 3, 2447, 2482-bis co. 4, 5 e 6 e 2482-ter c.c. e non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli artt. 2484 co. 1 n. 4 e 2545-duodecies c.c. (co. 1);

·       il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo, ex artt. 2446 co. 2 e 2482-bis co. 4 c.c., è posticipato al quinto esercizio successivo. L’assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate (co. 2);

·       nelle ipotesi previste dagli artt. 2447 o 2482-ter c.c. l’assemblea convocata sen­za indugio dagli amministratori, in alternativa all’immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale, può deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura del quinto esercizio successivo. L’assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve procedere alle deliberazioni di cui agli artt. 2447 o 2482-ter c.c. Fino alla data di tale as­sem­­blea non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli artt. 2484 co. 1 n. 4 e 2545-duodecies c.c. (co. 3);

·       le perdite in questione devono essere distintamente indicate nella Nota inte­gra­tiva con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle mo­vimentazioni intervenute nell’esercizio (co. 4).

Per le perdite emerse negli esercizi “in corso alla data del 31.12.2020” gli interventi prescritti dalle ricordate disposizioni codicistiche potranno quindi avvenire “entro” l’as­semblea di approvazione del bilancio 2025, previa distinta indicazione in Nota integra­tiva al fine di tenerle separate da eventuali perdite future non “coperte” dalla nuova di­sci­plina.

·         Resta fermo, peraltro, l’obbligo di convocazione, senza indugio, dell’assemblea, sia nei casi contemplati dagli artt. 2446 e 2482-bis c.c., per dar conto della perdita di oltre un terzo del capitale, che nei casi previsti dagli artt. 2447 e 2482-ter c.c., per il rinvio della decisione di ricapitalizzazione immediata della società o, in alternativa, della sua tra­sfor­mazione o scioglimento.

Sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito

Sono sospesi fino al 31.1.2021 i termini di scadenza di vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito e ogni altro atto avente efficacia esecutiva, che ricadono o decorrono nel periodo dall’1.9.2020 al 31.1.2021.

Promozione dei marchi collettivi e di certificazione all’estero

Viene abrogata l’agevolazione per il contrasto all’Italian Sounding, introdotta con l’art. 32 del DL 34/2019 (DL “Crescita”) e le risorse sono riallocate per la tutela di marchi collettivi e di certificazione all’estero.

Si prevede, inoltre, che l’agevolazione per la tutela di marchi collettivi e di certifica­zio­ne all’estero può essere richiesta, oltre che dalle associazioni rappresentative di cate­goria, anche dai consorzi di tutela e da altri organismi di tipo associativo o coopera­tivo.

Misure in materia di servizi di intermediazione on line

Si prevede che i fornitori di servizi di intermediazione on line e i motori di ricerca on line che offrono servizi in Italia, anche se non stabiliti, debbano iscriversi al Registro degli Operatori di Comunicazione (ROC), tenuto dall’AGCOM.

L’AGCOM garantisce l’adeguata ed efficace applicazione del Regolamento (UE) 2019/1150 (che promuove equità e trasparenza per gli utenti commerciali di servizi di intermediazione on line) e applica le sanzioni per l’inottemperanza ad ordini o a diffide in applicazione del regolamento.

Card cultura giovani

Viene prorogata, anche per l’anno 2021, l’erogazione della card cultura elettronica, in fa­vore dei soggetti:

·       residenti in Italia e in possesso, ove necessario, di un valido permesso di sog­gior­no;

·       che compiono 18 anni di età nel 2021.


Per ulteriori dettagi o approfondimenti ci si può rivolgere a:

Studio Perrucchini Ronzoni & Partners

Passaggio Canonici Lateranensi 1
24121 Bergamo
Tel 035 216100
Fax 035 249927
luca.ronzoni@sinapsisrl.it

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