Il 9 maggio 2018 è entrato in vigore il Decreto legislativo n. 231 del 15.12.2017 sulla disciplina sanzionatoria per le violazioni in materia di etichettatura dei prodotti alimentari e le corrette informazioni ai consumatori, prevista dal Regolamento Ue n. 1169/2011 e l’adeguamento di tutta la normativa nazionale alle disposizione di tale regolamento e alla Direttiva 2011/91/Ue.
Prodotti surgelati e congelati o sostanze che provocano allergie e intolleranze sono da segnalare sui menu
Per quanto riguarda i prodotti non preimballati serviti nelle
attività di ristorazione (ristoranti, bar, fast food, mense...) è richiesto all’Osa (Operatore del settore alimentare) di fornire informazioni obbligatorie in merito a:
- prodotti surgelati e congelati utilizzati per la preparazione dei piatti;
- sostanze che provocano allergie e intolleranze, di cui all’Allegato II dal Reg Ue n. 1169/2011
Le indicazioni devono essere precise, chiare e facilmente comprensibili e vanno riportate sul menu a disposizione dei clienti, su cartelli e altri sistemi di comunicazione, anche digitali, presenti nel locale.
Facciamo chiarezza, allora, in merito a quali sono le indicazioni da riportare nei menu per indicare gli ingredienti surgelati o congelati utilizzati per la preparazione dei piatti.
La normativa impone l’esplicita indicazione nel menu di tutti gli alimenti, materie prime ed ingredienti surgelati e congelati. Nello specifico vanno riportate chiare informazioni in merito:
- alle materie prime acquistate surgelate dai fornitori, somministrate tal quali o utilizzate per la preparazione dei piatti in somministrazione;
- agli ingredienti/semilavorati sottoposti a raffreddamento rapido fino a temperature negative (-18°C) mediante l’uso di un abbattitore rapido di temperatura adeguato e mantenuti a temperature di -18°C in confezioni idonee, sigillate e identificate fino al momento dell’utilizzo.
Si tratta di quelle materie prime fresche acquistate dall’Osa per le preparazioni quotidiane, sottoposte ad abbattimento rapido a temperature negative presso il proprio locale, tramite l’uso di un abbattitore, per favorirne la corretta conservazione, o per un utilizzo in periodi di non stagionalità, e garantire un prodotto nel menu in tutto l’arco dell’anno.
Tali indicazioni possono essere fornite mediante
l’uso di un simbolo chiaro, posizionato vicino all’alimento specifico e riportando in testa o in calce in ogni pagina del menu un’indicazione (a caratteri leggibili) che specifichi il significato di tale simbolo. In alternativa è possibile riportare un elenco completo ed esaustivo di tali alimenti, che dovrà essere aggiornato.
Le sanzioniIl Decreto legislativo 231/2017 nasce dall’esigenza di stabilire le sanzioni specifiche a fronte dell’errata o incompleta comunicazione delle informazioni verso il consumatore finale. Questa necessità si traduce in sanzioni economiche anche rilevanti.
L’art. 8 prevede, infatti, sanzioni da mille a 8mila euro nel caso di denominazione dell’alimento ed indicazioni specifiche non conformi alle disposizioni di cui all’Allegato VI del Reg CE 1169/2011.
È ammesso:
- il pagamento in misura ridotta (doppio del minimo o un terzo del massimo) entro 60 giorni dalla contestazione ai sensi dell’art. 16 Legge 679/81;
- ulteriore riduzione del 30% se il pagamento è effettuato entro 5 giorni dall’emissione della sanzione;
- l’adozione della sola diffida a provvedere entro 20 giorni alla regolarizzazione senza applicazione di sanzioni, nel caso in cui vengono contestate per la prima volta le sanzioni sanabili ai sensi dell’art. 1, comma 3 del Decreto Legge n. 91/2014.
Per informazioni:
www.giubilesiassociati.com