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Ristoranti etnici, Maurizio Parma (Lega Nord): l'Emilia Romagna segua l'esempio di Lucca. E in Lombardia si discute di una nuova legge

 
28 gennaio 2009 | 16:16

Ristoranti etnici, Maurizio Parma (Lega Nord): l'Emilia Romagna segua l'esempio di Lucca. E in Lombardia si discute di una nuova legge

28 gennaio 2009 | 16:16
 

Non ha mancato di suscitare polemiche l'ordinanza comunale nella città di Lucca che vieta l'apertura nel centro storico di ristoranti etnici. Ma non solo. Mentre in Lombardia si prepara una legge ad hoc, c'è  chi plaude alla decisione toscana e la vorrebbe anche in Emilia. è il caso di Maurizio Parma, capogruppo della Lega Nord in Regione Emilia-Romagna, che ritiene che per «arrestare il degrado che ormai sta invadendo i centri storici delle città dell'Emilia, una soluzione in tal senso potrebbe essere costituita dal nuovo regolamento approvato  a Lucca.  Il divieto di aprire ristoranti etnici nei centri storici, infatti, potrebbe innanzitutto tutelare le tipicità culinarie e gastronomiche della nostra tradizione e altresì contenere il degrado dilagante, che spesso, purtroppo, si accompagna al pullulare di attività di questo tipo».
«Le singole amministrazioni potrebbero inoltre - conclude Parma - concedere incentivi sottoforma di finanziamenti e/o di sgravi fiscali per agevolare il ritorno, nei centri storici, di ristoranti ed osterie che offrono prodotti tipici».

E intanto in Lombardia ha preso il via l'iter per una nuova legge in materia. La Regione Lombardia si appresta infatti, come anticipato, ad affrontare il tema dei kebab e dei locali etnici attraverso un nuovo provvedimento regionale per regolamentare l'apertura e la gestione delle attività artigianali che fanno somministrazione assistita di cibi e bevande. Il Consigliere Regionale di Forza Italia–Popolo della Libertà Carlo Saffioti, Presidente della IV Commissione 'Attività Produttive” in Regione, ha infatti depositato, in qualità di primo firmatario, un progetto di legge che regolamenta la 'somministrazione non assistita delle attività artigianali”.

Lo scopo della legge è 'soddisfare un'esigenza che si è manifestata, negli ultimi anni, nel mercato alimentare delle imprese artigiane che svolgono la cosiddetta 'somministrazione non assistita” dei loro prodotti. Per tali tipologie di attività, non esiste alcuna regolamentazione legislativa, sia a riguardo alle concrete modalità di svolgimento della somministrazione, sia in merito agli orari di apertura e chiusura delle attività. Tale carenza è causa di incertezza operativa e di frequenti contenziosi tra gli imprenditori artigiani e le autorità preposte alla vigilanza.”
Due sono gli obiettivi della legge: 'regolamentare il concetto di 'somministrazione non assistita” e la necessità di definire, secondo principi di equità, gli orari delle attività artigiane che svolgono produzione e somministrazione non assistita che fino ad ora non erano sottoposte ad una disciplina di carattere generale.”
'Le attività artigianali di produzione e trasformazione con vendita diretta al pubblico, che potrebbero effettuare la somministrazione non assistita sono, a titolo meramente esemplificativo: pasticcierie, gelaterie, yogurterie, rosticcerie, piadinerie, pizzerie da asporto, gastronomie e kebaberie.”

«La norma proposta –ha dichiarato Saffioti– vuole regolamentare questo settore evitando una sperequazione rispetto ai pubblici esercizi e vuole fornire ai sindaci strumenti per il rispetto di regole chiare e condivise. Non è una norma anti-kebab perché regolamenta tantissime tipologie di attività che svolgono somministrazione di cibi e bevande. - ha continuato Saffioti – Mi permetto di ricordare a tutti che nulla vieta ad una kebabberia o ad attività similari di richiedere e ricevere la licenza di pubblico esercizio. La proposta – ha concluso - risponde alle richieste avanzate dai cittadini e da molte associazioni dei pubblici esercizi che chiedono pari opportunità».


Art. 1
(Finalità)

1. La presente legge, in conformità agli articoli 117 e 118, secondo comma, della Costituzione, reca disposizioni in materia di somministrazione non assistita da parte delle imprese artigiane nel quadro delle competenze della Regione e dei comuni in materia.


Art. 2
(Somministrazione non assistita)

1. Le imprese artigiane di produzione e trasformazione alimentare che effettuano vendita diretta al pubblico, possono effettuare la somministrazione non assistita di alimenti di propria produzione, purché tale attività sia strumentale ed accessoria alla produzione e alla trasformazione.

2. Non è consentita la vendita e il consumo di bevande alcoliche ne la vendita di bevande non alcoliche.

3. Per somministrazione non assistita di alimenti si intende il consumo immediato di prodotti acquistati nei locali adiacenti a quelli di produzione o sulle superfici pertinenti, che non comprendono comunque gli spazi esterni al locale ove si svolge l'attività artigianale, senza servizio e assistenza di somministrazione, ma tramite l'utilizzo degli arredi nell'azienda.

4. L'impresa artigiana, contestualmente all'avvio, comunica al comune competente l'attività di somministrazione non assistita.

5. L'attività di cui al presente articolo è svolta nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza, in materia di somministrazione.


Art. 3
(Orari)

1. Gli orari di apertura e chiusura delle attività artigianali di produzione e trasformazione che effettuano somministrazione non assistita svolta dalle imprese artigiane sono quelli previsti per i pubblici esercizi, di cui alla DGR n. 6495 del 23 gennaio 2008, articolo 13.2, lettera a).

2. Le attività artigianali pubblicizzano l'orario di apertura mediante appositi cartelli e hanno l'obbligo di esporre l'elenco delle materie prime utilizzate e di specificare i prodotti eventualmente congelati.


Art. 4
(Sanzioni)

1. A chiunque eserciti l'attività di somministrazione non assistita di cui alla presente legge e violi le disposizioni dell'articolo 2, comma 1, si applicano limitatamente all'attività di somministrazione, le disposizioni previste dagli articoli 17, 17 bis, 17 ter e 17 quater del regio decreto 18 giugno 1931, n.773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza).

2. Chiunque ometta la comunicazione prevista all'articolo 2, comma 4 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 154,00 a 1.032,00 euro o la sospensione temporanea dell'attività di somministrazione per un periodo non superiore a tre mesi.

3. Chiunque non rispetti gli orari, determinati ai sensi della presente legge, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 154,00 a 1.032,00 euro.

4. Qualora, nell'arco di un quinquennio, si ripeta l'inosservanza di cui al comma 1, lettera c), il Sindaco, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, può disporre la sospensione dell'attività di somministrazione per un periodo non superiore a tre mesi.

5. Il procedimento per l'applicazione delle sanzioni è regolato dalla legge regionale 5 dicembre 1983, n. 90 (Norme di attuazione della legge 24 novembre 1981, n. 689 concernente modifiche al sistema penale).

6. Il comune è competente a ricevere il rapporto di cui all'articolo 17 della L. 689/1981, applica le sanzioni amministrative ed introita i proventi.

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