Il giudice di pace di Palermo si è recentemente espresso su una vicenda che ha coinvolto un viaggiatore che aveva rinunciato a viaggiare in aereo per le limitazioni imposte dall'obbligo di quarantena. Deve quindi essere risarcito dalla compagnia. La normativa applicabile è costituita dal Regolamento Eurounitario che riconosce al passeggero il diritto di scegliere fra la ripetizione dell’importo in denaro e altre forme di rimborso: come a esempio i voucher, previsti nel nostro Paese dal decreto Cura Italia (approvato durante l’emergenza epidemiologica). Il principio stabilito dal giudice si estende infatti a quanti sarebbero dovuti partire durante l’emergenza Covid e si sono visti negare il rimborso dalle compagnie, con la motivazione che il volo era comunque operativo, anche se nel Paese di destinazione o rientrando dal viaggio, era previsto un periodo di quarantena. Sulla sentenza si è espresso anche il Codacons (il Coordinamento delle associazioni per la difesa dell'ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori), «La sentenza molto importante, in quanto finalmente vengono garantiti i diritti del consumatore-viaggiatore anche nel caso in cui il volo effettivamente venga portato a compimento, ma lo stesso debba sopportare limitazioni a causa del periodo di quarantena imposto dal Paese di arrivo o di partenza - ha scritto l’associazione in un comunicato - Per questo motivo ora chiediamo alle compagnie aeree di adeguarsi altrimenti sarà necessario per il consumatore presentare una richiesta di rimborso».
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