A marzo arriva la tassa dell'8% su calciobalilla, biliardi e giostrine
L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, attraverso la circolare 6/2023, avvisa i gestori che dal prossimo mese, a marzo, sarà obbligo pagare le tasse sugli apparecchi da intrattenimento come calciobalilla e biliardini
Dopo oltre vent'anni, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha finalmente chiarito e definito nel dettaglio le modalità di applicazione per l'anno in corso sulla tassazione relativa ai calciobalilla, jukeboxe, biliardi e giostrine - oltre alle ovvie basi imponibili forfettarie su cui calcolare il prelievo. A marzo i gestori degli apparecchi da intrattenimento che non emettono vincite in denaro devono versare nelle casse dello Stato una tassa dell'8%.
Il Senato, lo scorso giugno, aveva approvato un maxiemendamento al Disegno di legge 2598, legato al Decreto sul Pnrr, presentato dal Governo, che conteneva una norma che autorizzava l’Agenzia delle Dogane a non equiparare il calciobalilla (chiamato anche biliardino) e altri giochi a gettone a quelli d'azzardo. Ma tra poco meno di due settimane non sarà più così.
La circolare 6/2023 dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
In questo documento, infatti, vengono specificati i dettagli per il futuro. In primis, le basi imponibili forfettarie da applicare ad alcuni degli apparecchi da intrattenimento meccanici più diffusi. Per esempio, l'imposta dell’8% ai biliardi parte da un forfait di 3.800 euro, che diventano 510 per calciobalilla, biliardini, freccette (non quelle elettriche), pugnometro e calciometro. Per jukebox, videojukebox si sale a 540 euro mentre per i flipper si assesta sui 1.090 euro.
Ma le cifre possono variare
Per altri grandi classici come le ruspe che prelevano orologi, monili o dolcetti, l'8% si calcola su 1.630 euro. Le cifre, precisa l'Agenzia, potrebbero variare: gli importi a forfait comunicati dai Monopoli sono validi solo fino a quando il ministero dell'Economia non stabilisce con proprio decreto le basi imponibili definitive.
Inoltre viene chiarito un altro punto fondamentale: tutti questi beni non sono soggetti ad autorizzazione, verifica tecnica e certificazione. C'è solo l'obbligo, da parte del gestore, del versamento dell'imposta sugli intrattenimenti e dell'Iva forfettaria (nei casi previsti, ndr). Questi, a meno di novità dell'ultim'ora che potrebbero modificare la situazione, dovranno pagare entro il 16 marzo 2023 o entro la metà del mese seguente a quello della prima installazione.
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Alberto Lupini
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