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Puoi spendere il Bonus vacanze anche in agenzia. La Guida definitiva per l’estate 2021

C'è tempo fino al 31 dicembre 2021 per usufruirne del bonus vacanze che può essere speso anche nelle agenzie viaggi e nei tour operator. Se non si parte non si può ottenere alcun rimborso. Il bonus sia stato indebitamente fruito, può essere restituito, senza sanzioni e interessi, compilando gli appositi campi della dichiarazione dei redditi

19 giugno 2021 | 10:55
Bonus vacanze anche in agenzia La Guida definitiva per l’estate 2021
Bonus vacanze anche in agenzia La Guida definitiva per l’estate 2021

Puoi spendere il Bonus vacanze anche in agenzia. La Guida definitiva per l’estate 2021

C'è tempo fino al 31 dicembre 2021 per usufruirne del bonus vacanze che può essere speso anche nelle agenzie viaggi e nei tour operator. Se non si parte non si può ottenere alcun rimborso. Il bonus sia stato indebitamente fruito, può essere restituito, senza sanzioni e interessi, compilando gli appositi campi della dichiarazione dei redditi

19 giugno 2021 | 10:55
 

Caldo e green pass in arrivo fanno rima con vacanze post Covid. In tanti sono pronti a partire, dopo quasi due anni tra restrizioni e paure. E qui entra in gioco il Bonus Vacanze che scadrà il 31 dicembre 2021. Ma, visto appunto che chi ha ottenuto il beneficio e non l’ha ancora utilizzato lo farà molto probabilmente nei prossimi mesi estivi, l’agenzia delle Entrate ha stilato, sul suo sito ufficiale, la guida aggiornata sulla misura. Inoltre, all'interno del cassetto fiscale dell'area riservata, è possibile visualizzare la notifica di avvenuto utilizzo. Ricordandosi che non è previsto il rimborso per mancato utilizzo e che (novità importante) l'utilizzo del bonus può avvenire anche nelle agenzie di viaggio e nei tour operator. Vediamo nel dettaglio che cosa è il Bonus vacanze, a chi aspetta e come ottenerlo.

Bonus vacanze anche in agenzia La Guida definitiva per l’estate 2021

Bonus vacanze: tutto quello che serve sapere


Bonus vacanze prorogato al 31 dicembre 2021

Istituito dal Dl 34/2020 in favore delle famiglie con Isee non superiore a 40mila euro, il bonus, richiesto dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, può essere utilizzato, una sola volta, nel periodo tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021, per il pagamento di servizi offerti - in ambito nazionale - da imprese turistico ricettive, agriturismi e bed & breakfast abilitati a livello nazionale e regionale per l’esercizio dell’attività turistico ricettiva, nonché per il pagamento di servizi offerti, sempre in ambito nazionale, dalle agenzie di viaggi e tour operator, la novità più recente, introdotta dal Dl 73/2021, il decreto Sostegni-bis.

Novità: si può utilizzare anche in agenzie viaggi e tour operator

La relazione illustrativa, infatti, precisa che agenzie di viaggio e tour operator sono stati tra i più duramente colpiti con riduzioni di oltre l'80% dei ricavi dall'inizio della crisi. Per questo è fondamentale incentivare la scelta di un viaggio o un soggiorno in Italia. L'articolo 7 comma 3 del Dl Sostegni bis precisa, infatti, che la norma tende a dare un maggior contributo all'obiettivo di rivitalizzare la domanda per viaggi, di fatto bloccata a causa delle misure di contenimento dell'emergenza da Covid-19.

Può usufruirne un solo componente per nucleo familiare

Ma come si utilizza il bonus? Le regole sono le stesse: può usufruirne un solo componente per nucleo familiare, anche diverso da chi abbia effettuato la richiesta. E non ci sono vincoli per l’utilizzo: si può scegliere liberamente se utilizzare il bonus per una vacanza in cui siano presenti tutti i familiari oppure solo alcuni, e non è necessario che sia presente il soggetto che lo ha richiesto.

Importo massimo di 500 euro

Il bonus è riconosciuto fino a un importo massimo di 500 euro per i nuclei familiari composti da più di due persone. L'importo è ridotto a 300 euro per i nuclei familiari composti da due persone e a 150 euro per quelli composti da una sola persona.

Il beneficio spetta per l’80% sotto forma di sconto sull’importo dovuto al fornitore del servizio turistico e, per il restante 20%, sotto forma di detrazione d’imposta nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno di imposta 2020 o 2021 (in funzione dell’anno in cui è avvenuto l’utilizzo), che verrà presentata dal componente del nucleo familiare che ha usufruito dello sconto. Per poter utilizzare l’agevolazione è necessario verificare preventivamente con il fornitore del servizio turistico che aderisca all’iniziativa e “accetti” il bonus.

La stessa persona che ha utilizzato il bonus presso l’operatore turistico e alla quale è intestata la fattura o il documento commerciale o, per il solo anno 2020, lo scontrino/ricevuta fiscale emesso dal fornitore può poi fruire della detrazione del 20%, indicando tale importo nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno di imposta 2020 (o 2021, a seconda dell’anno in cui il bonus viene utilizzato). L’eventuale parte della detrazione che non trova capienza nell’imposta lorda non può essere riportata a credito per gli anni d’imposta successivi, né richiesta a rimborso.

Lo sconto sul corrispettivo del servizio turistico viene recuperato poi dal fornitore dei servizi sotto forma di credito d’imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante modello F24, con facoltà di successive cessioni a terzi, anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, nonché a istituti di credito o intermediari finanziari. Il credito d'imposta non ulteriormente ceduto è usufruito dal cessionario con le modalità previste per il soggetto cedente.

Utilizzo esteso ad agenzie viaggi e tour operator  Bonus vacanze anche in agenzia La Guida definitiva per l’estate 2021
Utilizzo esteso ad agenzie viaggi e tour operator


Mancato utilizzo, nessun rimborso

Ma nel caso si sia pagato il corrispettivo e utilizzato il bonus prima della partenza, cosa succede se si è impossibilitati a partire? L'importo dello sconto per bonus vacanze – chiariscono le Entrate - non può essere, in alcun caso, oggetto di rimborso da parte dell'operatore turistico nel caso di mancata fruizione del soggiorno. Il bonus può essere utilizzato in un'unica soluzione e senza possibilità di frazionamento; pertanto, non potrà essere utilizzato nuovamente per futuri soggiorni turistici.

Bonus indebitamente fruito? Può essere restituito

Altro dubbio: cosa deve fare chi ha usufruito nel 2020 di un bonus vacanze non dovuto, a causa di un errata compilazione della dichiarazione Isee? Il bonus è fruibile nella misura dell'80% sotto forma di sconto per il pagamento dei servizi prestati dal fornitore e per il 20% come detrazione di imposta in sede di dichiarazione dei redditi. Nel caso in cui l'80% del bonus sia stato indebitamente fruito, può essere restituito, senza sanzioni e interessi, compilando gli appositi campi della dichiarazione dei redditi per il periodo d'imposta 2020 (modello 730/2021 e modello Redditi Persone fisiche 2021).

Isee non superiore a 40mila euro

Possono fruire dell’agevolazione i nuclei familiari con indicatore Isee in corso di validità - ordinario o corrente - non superiore a 40mila euro. Per il calcolo dell’indicatore Isee (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), occorre presentare all’Inps la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU): un documento che contiene i dati anagrafici, reddituali e patrimoniali necessari a descrivere la situazione economica di un nucleo familiare e che ha validità dal momento della presentazione e fino al 31 dicembre successivo. Accedendo al sito dell’Inps è possibile presentare la DSU in modalità non precompilata o precompilata: quest’ultima contiene alcuni campi già precompilati dall’Agenzia delle entrate e dall’Inps. In alternativa è possibile rivolgersi ai Centri di assistenza fiscale (Caf) che prestano assistenza all’utente a titolo gratuito.
Se la situazione economica dei componenti del nucleo familiare è significativamente variata rispetto alla situazione rappresentata nella Dsu ordinaria, è possibile presentare una nuova Dsu per il calcolo dell’Isee corrente. Maggiori informazioni sulle modalità di compilazione della Dsu ordinaria e corrente e sulla richiesta dell’Isee sono disponibili sul sito dell’Inps (Istituto nazionale della previdenza sociale) nel quale sono pubblicate una serie di Faq in materia di Isee, oppure presso il Caf a cui l’utente si sia rivolto.

Il bonus è utilizzabile da uno (e solo uno) dei componenti del nucleo familiare, anche diverso dal soggetto richiedente, purché risulti intestatario della fattura o del documento commerciale emesso dal fornitore. Lo stesso componente che lo utilizza è quello che potrà beneficiare della detrazione nella propria dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 2020 o 2021.

Il bonus deve essere utilizzato per un solo pagamento

Le spese devono essere sostenute in un’unica soluzione per i servizi resi da un solo fornitore (il bonus, quindi, deve essere utilizzato per un solo pagamento, senza possibilità di frazionarlo) e devono essere documentate da fattura o documento commerciale o, per il solo anno 2020, scontrino/ricevuta fiscale, nei quali deve essere indicato il codice fiscale del componente del nucleo familiare che intende fruire del bonus.

La legge n. 126/2020 ha modificato la norma istitutiva dell’agevolazione, prevedendo che il pagamento del servizio può essere corrisposto anche con l’ausilio, l’intervento o l’intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici, oltre che – come già previsto inizialmente - di agenzie di viaggio e tour operator.

Richiesta sull’app Io

Per usufruire del bonus, entro il 31 dicembre 2021, occorre aver fatto richiesta entro il 31 dicembre 2020. Ma come si richiede il bonus: l’app IO dal 1° luglio 2020 ed entro il 31 dicembre 2020, il cittadino deve -preventivamente - aver installato ed effettuato l’accesso all’applicazione per dispositivi mobili, denominata IO, l’app dei servizi pubblici, resa disponibile gratuitamente da PagoPA Spa.

La richiesta del bonus vacanze può essere effettuata, tramite l’app IO, da uno dei componenti del nucleo familiare, in possesso di identità digitale Spid o di Carta di identità elettronica. Al primo accesso, dopo l’autenticazione con Spid o Cie (versione 3.0), l’app IO chiede all’utente di impostare un codice di sblocco (PIN) ed eventualmente una delle funzionalità di riconoscimento biometrico (impronta digitale o riconoscimento del volto) disponibile sul proprio dispositivo. In seguito alla prima registrazione, l’utente può accedere a IO direttamente digitando il PIN da lui scelto o tramite riconoscimento biometrico.

Dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, uno dei componenti del nucleo familiare deve aver effettuato l’accesso alla funzione per richiedere il bonus vacanze disponibile nella sezione 'Pagamenti' dell’app IO. Prima di procedere con la richiesta, l’app IO mostra una pagina di dettaglio sul funzionamento e le regole del bonus vacanze, che include i Termini e condizioni d’uso e le Privacy policy specifiche del bonus, per presa visione da parte dell’utente.

In seguito, attraverso un collegamento con la banca dati dell’Inps, l’app IO verifica che il richiedente sia in possesso di tutti i requisiti necessari e comunica al richiedente l’esito del riscontro, con un messaggio in app. Nei casi in cui l’utente sia risultato idoneo a ricevere il bonus, dopo aver visualizzato l’anteprima del bonus vacanze, può confermare la sua richiesta e deve attendere che l’app IO comunichi l’attivazione del bonus.

Dopo la conferma dell’attivazione del bonus vacanze attribuito al nucleo familiare, il richiedente e gli altri beneficiari che hanno già installato l’app IO possono visualizzarlo immediatamente nella sezione 'Pagamenti'. Sono riportate le seguenti informazioni: il codice univoco ed il QR-code associato, da comunicare al fornitore del servizio turistico al momento del pagamento del soggiorno presso il fornitore stesso. Attraverso la funzione 'Condividi' presente nella schermata di riepilogo del bonus, IO crea una copia del codice univoco e del relativo QR-code che il richiedente può inoltrare (come una semplice immagine) ai componenti del nucleo familiare che non hanno accesso all’app; l’importo massimo dell’agevolazione spettante al nucleo familiare, con separata indicazione dell’importo massimo dello sconto e dell’importo massimo della detrazione fruibile in dichiarazione; l’elenco dei componenti del nucleo familiare risultanti dalla DSU presentata (uno qualunque tra questi potrà utilizzare il bonus al momento del pagamento del servizio turistico); il periodo di validità entro il quale spendere il bonus (dalla data di attivazione fino al 31 dicembre 2021).

Come spendere il bonus vacanze

Dopo aver ricevuto la conferma di poter usufruire dell’agevolazione, il richiedente, o un altro componente del suo nucleo familiare, può utilizzare il bonus come segue:
  • lo sconto, una sola volta entro il 31 dicembre 2021 presso una struttura situata sul territorio nazionale che aderisce all’iniziativa o presso un’agenzia di viaggi o un tour operator per l’acquisto di un servizio turistico reso in Italia;
  • la detrazione, con la dichiarazione dei redditi che sarà presentata per l’anno di imposta 2020 o 2021, in funzione dell’anno di utilizzo del bonus.
Al momento del pagamento del corrispettivo dovuto per il servizio turistico, la persona che intende fruire del bonus deve comunicare al fornitore il proprio codice fiscale e il codice univoco assegnato o, in alternativa al codice univoco, esibire il QR code. Quest’ultimo può essere visualizzato su smartphone (o altro dispositivo mobile) accedendo all’app IO nella sezione 'Pagamenti' o come immagine condivisa dal familiare che ha richiesto il bonus. Per poter applicare lo sconto, il fornitore acquisisce questi dati e li inserisce, insieme all’importo del corrispettivo dovuto, in un’apposita sezione della procedura web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate (seguendo il percorso “La mia scrivania - Servizi per - Comunicare”). In questo modo, viene verificato, in tempo reale, lo stato di validità dell’agevolazione e l’importo massimo dello sconto applicabile. In caso di esito positivo della verifica (bonus attivo e valido), il fornitore può confermare nella procedura l’applicazione dello sconto.

È importante che il cliente comunichi il codice univoco solo al momento del pagamento, per evitare che il bonus venga utilizzato per errore. Una volta utilizzato, il bonus non potrà essere chiesto nuovamente. Si ricorda che la persona che usufruisce dello sconto deve essere, necessariamente, l’intestatario della fattura o del documento commerciale emesso dal fornitore. Da questo momento il bonus risulterà come 'utilizzato' (con indicazione della data dell’avvenuta riscossione) e sarà inutilizzabile. All’interno della sezione 'Pagamenti' dell’app IO del richiedente lo stato del bonus sarà aggiornato. Le stesse informazioni sono messe a disposizione del soggetto che ha utilizzato lo sconto nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia, all’interno del suo cassetto fiscale (seguendo il percorso 'La mia scrivania - Consultazioni - Cassetto fiscale - Crediti Iva/Agevolazioni utilizzabili').

Come già anticipato, l’80% del bonus è erogato sotto forma di sconto immediato sull’importo dovuto per il servizio e il restante 20% viene erogato sotto forma di detrazione d’imposta nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno di imposta 2020 o 2021, in funzione dell’anno di utilizzo del bonus. L’eventuale parte della detrazione che non trova capienza nell’imposta lorda non può essere riportata a credito per gli anni d’imposta successivi, né richiesta a rimborso.

Cosa deve fare l'esercente per applicare lo sconto

Il fornitore del servizio turistico (struttura ricettiva, agenzia di viaggio o tour operator), per poter applicare lo sconto al momento dell’incasso, deve accedere all’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate con le credenziali Entratel o Fisconline rilasciate dall’Agenzia delle entrate o mediante l’identità digitale SPID, la Carta di identità elettronica (CIE 3.0) o la Carta Nazionale dei Servizi. Se il fornitore è una società (o comunque un soggetto diverso dalla persona fisica), la procedura web potrà essere utilizzata in nome e per conto della società dalle persone fisiche registrate come “gestori incaricati” o come “incaricati”, questi ultimi appositamente autorizzati dai gestori stessi.

Questi utenti potranno accedere all’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate (identificandosi con le credenziali Entratel o Fisconline rilasciate dall’Agenzia delle entrate, mediante l’identità digitale SPID, la CIE o la Carta Nazionale dei Servizi), scegliere di operare per la società (scelta dell’utenza di lavoro) e accedere all’applicazione.
Il fornitore inserisce i seguenti dati: il codice univoco o il QR-code associato al bonus, fornito dal cliente; il codice fiscale del cliente, che sarà indicato nella fattura o nel documento commerciale o nello scontrino/ricevuta fiscale; l’importo totale del corrispettivo dovuto (al lordo dello sconto da effettuare).

La procedura verifica lo stato di validità dell’agevolazione e l’importo massimo dello sconto applicabile. In caso di esito positivo, l’applicazione fornisce l’importo dello sconto effettivamente applicabile e l’importo della detrazione. Il fornitore conferma a sistema l’applicazione dello sconto e procede a incassare dal cliente la differenza tra il corrispettivo della prestazione turistica e lo sconto confermato a sistema. È possibile consultare anche l’elenco di tutte le comunicazioni inviate.

Come recuperare lo sconto

A partire dal giorno lavorativo successivo alla conferma dell’applicazione dello sconto, il fornitore può recuperare lo sconto sotto forma di credito d’imposta di pari importo, da utilizzare esclusivamente in compensazione tramite modello F24, senza l’applicazione del limite annuale di cui all'articolo 34 della legge n. 388/2000.

Inoltre, all’utilizzo in compensazione del credito d’imposta non si applica il limite annuale di cui all’articolo 1, comma 53, della legge n. 244/2007, in quanto non è previsto che il credito sia indicato dal fornitore nel quadro RU della propria dichiarazione dei redditi.

Il modello F24 va presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’acquisizione del modello. Inoltre, il credito d’imposta utilizzato in compensazione non può eccedere l’importo disponibile, tenuto conto delle fruizioni già avvenute o in corso e delle cessioni, pena lo scarto del modello F24.
Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione ai fini del pagamento di tutti i tributi e contributi che possono essere versati tramite modello F24 (per esempio, ritenute alla fonte, Iva, contributi Inps, premi Inail, imposte sui redditi e Irap, Imu, tassa rifiuti e altri tributi locali).

Con la risoluzione n. 33 del 25 giugno 2020 è stato istituito il codice tributo (6915) da indicare nel modello F24 per l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta da bonus vacanze. In alternativa all’utilizzo in compensazione, sempre dal giorno lavorativo successivo alla conferma dell’applicazione dello sconto, il fornitore può cedere il relativo credito d’imposta - totalmente o parzialmente - a terzi, anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, compresi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari. Il credito d’imposta non utilizzato dal cessionario, in tutto o in parte, può essere oggetto di ulteriori cessioni di credito.

La cessione deve essere comunicata attraverso la piattaforma disponibile in un’apposita sezione dell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate. I cessionari, previa conferma della cessione del credito da comunicare attraverso la medesima piattaforma, utilizzano il credito d’imposta con le stesse modalità previste per il soggetto cedente.


 

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