Dal 1° al 30 aprile, per poter accedere al ristorante al chiuso basta il tampone (ad eccezione dei servizi di ristorazione all'interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati). Così è specificato nella versione definitiva del decreto legge Covid 24/2022 (“Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da Covid-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza”), pubblicato sulla Gazzetta ufficiale di giovedì 24 marzo a una settimana dal via libera del Cdm. All’inizio si era parlato di distinzione per italiani con il “super” e turisti stranieri con il “base”, che invece salta. Obbligo di green pass base anche per mense. Mentre per fruire dei servizi di ristorazione all’aperto non sarà più necessario esibire alcuna tipologia di certificazione verde.
Green pass base anche per trasporti ed eventi
Dal 1° al 30 aprile sarà sufficiente il green pass base anche per i trasporti a lunga percorrenza (aerei, navi, treni Alta velocità e intercity, autobus di linea) e per «la partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, nonché agli eventi e alle competizioni sportivi, che si svolgono all’aperto». Ossia per accedere a stadi, concerti e spettacoli teatrali o cinematografici all’aperto. Obbligo di green pass base anche per concorsi pubblici, corsi di formazione pubblici e privati, colloqui visivi in presenza con i detenuti e gli internati, all’interno degli istituti penitenziari per adulti e minori.
Via all’obbligo di green pass dal 1° maggio
Da maggio via il certificato verde
Il decreto, che ha delineato la road map del ritorno alla normalità, ha ottenuto il via libera del Consiglio dei ministri giovedì 18 marzo, stabilendo che l’addio da maggio al certificato verde, sia nella versione “base” (tampone negativo) sia in quella “super” (solo vaccino o guarigione) nei luoghi al chiuso, con l’eccezione delle visite degli ospedali e nelle Rsa.
Lavoro, subito in vigore il Green pass base per over 50
Novità anche per quanto riguarda il lavoro. Nel testo iniziale decorreva dal 1° aprile la possibilità di utilizzare il green pass base per tutte le categorie (compresi gli over 50) finora obbligate a munirsi di super green per accedere ai luoghi di lavoro. Nel testo finale la decorrenza parte dall'entrata in vigore del decreto, ossia dal 25 marzo. Da venerdì quindi non solo tutti gli over 50 ma anche (indipendentemente dall’età) poliziotti, carabinieri, membri dell’esercito e della polizia penitenziaria, vigili urbani, personale Ata della scuola e professori universitari (tutte categorie con obbligo vaccinale fino al 15 giugno, pena multa di 100 euro) possono lavorare anche se non vaccinati. Basta un tampone negativo (valido 48 ore).
Prof no vax a scuola ma senza insegnare
Tra le novità più importanti quelle che riguardano la scuola. Da una parte fino al 15 giugno resta l’obbligo vaccinale per tutto il personale scolastico, ma dall’altra, con la fine dello stato di emergenza, dal 1° aprile, il personale docente ed educativo non vaccinato potrà essere utilizzato in attività di supporto all’istituzione scolastica.
Quini non basta il green pass base per insegnare, ma in caso di inadempimento non scatta la sospensione dello stipendio e il dirigente scolastico deve «utilizzare il docente inadempiente in attività di supporto alla istituzione scolastica».
Un’unità di missione al posto del commissario
Con la fine dello stato di emergenza cessa anche l'era del generale Figliuolo. E chiudono le attività del Comitato tecnico scientifico. La gestione della campagna vaccinale sarà affidata dal 1° aprile al 31 dicembre a un'Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l'adozione di altre misure di contrasto alla pandemia, il cui direttore sarà nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. A decorrere dal 1° gennaio 2023 il Ministero della salute subentra nelle funzioni dell'Unità per l'emergenza Covid-19.
In sintesi cosa succede per i Pubblici Esercizi
Fino al 31 marzo 2022 prosegue il regime attualmente in vigore che, qualsiasi sia la zona di rischio in cui si trova la Regione di appartenenza, prevede:
- green pass base per mense e catering continuativo su base contrattuale (ad eccezione delle categorie soggette all’obbligo vaccinale);
- super green pass per la consumazione al chiuso e all’aperto nei servizi di ristorazione (pizzerie, bar, ristoranti gelaterie ecc.); feste all’aperto e al chiuso; discoteche; sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò
Dal 1° al 30 aprile 2022
green pass base per:
- servizi di ristorazione svolti al banco o al tavolo, al chiuso (mentre per fruire dei servizi di ristorazione all’aperto non sarà più necessario esibire alcuna tipologia di certificazione verde);
- spettacoli aperti al pubblico, che si svolgono all’aperto;
- mense e catering continuativo su base contrattuale.
green pass rafforzato per:
- convegni e congressi;
- feste comunque denominate, conseguenti e non conseguenti alle cerimonie civili o religiose, nonché eventi a queste assimilati che si svolgono al chiuso (per le feste all’aperto non sarà necessario esibire né il green pass rafforzato, né quello base);
- sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
- sale da ballo, discoteche e locali assimilati (per le quali, a partire dal 1° aprile 2022, non saranno più applicabili i limiti di capienza attualmente vigenti);
- spettacoli aperti al pubblico, che si svolgono al chiuso.
Per quanto riguarda i luoghi di lavoro, dal 1° aprile sarà possibile per tutti, compresi gli over 50, accedere con il green pass base.
Fino al 30 giugno 2022 sono prorogati i termini:
- per la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori cosiddetti fragili maggiormente esposti a rischio di contagio;
- per la possibilità di ricorso al lavoro agile secondo le procedure semplificate e senza l’obbligo di accordo individuale tra datore di lavoro e lavoratore.
Fino al 30 aprile 2022, sono previsti gli obblighi di indossare mascherine:
- di tipo FFP2, per l’accesso a spettacoli aperti al pubblico che si svolgono, al chiuso o all’aperto, in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati;
- di qualsiasi tipologia, (i) in tutti i luoghi al chiuso diversi da quelli per i quali è previsto l’obbligo di indossare mascherine di tipo FFP2, con esclusione delle abitazioni private e salvo i casi in cui sia garantito in modo continuativo l’isolamento da persone non conviventi e (ii) in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, ad eccezione del momento del ballo.