Dalla crisi possono nascere opportunità per autonomi e professionisti che hanno l’occasione di riorganizzare il proprio regime fiscale. Magari passando dal regime contabili superiore a uno inferiore, tipo il forfettario, a seguito del calo del proprio reddito. Una scelta con conseguenze su vari fronti.
Il cambio di regime fiscale va fatto entro il 16 febbraio
I vantaggi del forfettarioSecondo l’analisi proposta dal
Sole 24 Ore, il regime forfettario è
conveniente per tre motivi: l’
aliquota dell’imposta sostitutiva è più bassa di quella ordinaria (fino al 5% per le nuove attività), chi lo sceglie non deve dimostrare i
costi sostenuti (perché la legge li assegna automaticamente), minor
carico di adempimenti amministrativi.
A chi convieneChi nel 2020, magari per effetto dell’emergenza sanitaria, si è trovato per la prima volta con incassi non superiori a
65mila euro, da quest’anno potrà adottare il regime forfettario. Una scelta che andrebbe fatta già dai primi giorni del nuovo anno in modo da evitare
errori sull’applicazione dell’
Iva e della
ritenuta. Ma che in ogni caso diventa vincolante dal 16 febbraio, in linea con la scadenza della liquidazione Iva mensile, passaggio normalmente da saltare per i forfettari.
Il contribuente forfettario non è
sostituto d’imposta, quindi non subisce né trattiene le ritenute previste per le prestazioni di lavoro autonomo, e quindi incassa i compensi senza ritenuta; qualora per errore ciò dovesse avvenire, egli non perderà nulla ma indicherà le ritenute nei determinati spazi. Per ciò che riguarda l’Iva, il forfettario emette fattura “fuori campo”: quindi se ha iniziato il 2021 emettendo fatture con Iva, potrà annullarle con nota di credito elettronica (sempre entro il 16 febbraio), restituendo l’imposta al cliente se già incassata e riemetterà in formato cartaceo le fatture fuori campo Iva.
Aliquota agevolataL’
aliquota ridotta del 5% si applica alle attività avviate da meno di 5 anni in presenza dei seguenti ulteriori
requisiti: non aver esercitato alcuna attività, né in forma personale che associata, nei tre anni precedenti; la nuova attività non costituisce mera prosecuzione di altra attività svolta in precedenza; se si prosegue l’attività già svolta da altro soggetto, gli incassi dell’anno precedente non devono superare 65mila euro.