Dal 29 novembre e fino al 28 dicembre è possibile presentare la domanda per ricevere il contributo a fondo perduto "perequativo" introdotto dal decreto Sostegni Bis. Con un provvedimento firmato dal direttore Ernesto Maria Ruffini, infatti, l'Agenzia delle Entrate ha definito contenuto informativo, modalità e termini di presentazione della domanda (che si può compilare online sul sito dell'ente fiscale). Per il richiedente è stata predisposta anche una guida utile a orientarsi tra le istruzioni e le regole da seguire per l'utilizzo del contributo.
Dal 29 novembre è possibile fare richiesta per il fondo perduto perequativo sul sito dell'Agenzia delle Entrate
Come si calcola il contributo perequativo
Ma come si calcola il contributo? Applicando cinque diverse percentuali di rimborso a seconda dei ricavi del beneficiario. Questa percentuale variabile viene poi applicata alla differenza tra il risultato economico d'esercizio del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019 e il risultato economico d'esercizio del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020 (che deve essere di almeno il 30% in meno). Da qui emerge l'ammontare che spetta al richiedente fatto salvo eventuali contributi a fondo perduto già riconosciuti dall'Agenzia delle Entrate per i precedenti decreti di sostegno all'economia colpita dalla pandemia. Il contributo non spetta qualora l’ammontare complessivo dei contributi a fondo perduto già riconosciuti dall’Agenzia delle Entrate sia uguale o superiore alla differenza tra il risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 e quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020. In tutti i casi, l’importo del contributo non può superare i 150.000 euro.
Le percentuali legate ai ricavi
In particolare, le diverse percentuali applicabili, stabilite con il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 12 novembre 2021, sono le seguenti:
- 30% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono inferiori o pari a 100.000 euro;
- 20% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono compresi fra 100.000 e 400.000 euro;
- 15% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono compresi fra 400.000 e 1.000.000 di euro;
- 10% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono compresi fra 1.000.000 e 5.000.000 di euro;
- 5% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono compresi fra 5.000.000 e10.000.000 di euro.
I beneficiari
Il contributo perequativo spetta ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione o che producono reddito agrario, titolari di partita Iva residenti o stabiliti nel territorio italiano che, nel secondo periodo di imposta antecedente al periodo di entrata in vigore del citato decreto abbiano conseguito un ammontare di ricavi o di compensi non superiore a 10 milioni di euro. Rimangono esclusi sia gli enti pubblici sia gli intermediari finanziari e le società di partecipazione. Il contributo, invece, spetta anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione allo svolgimento di attività commerciali.
I termini per richiedere il contributo
Per la richiesta del contributo, i soggetti sono tenuti ad inviare l’istanza, esclusivamente mediante i canali telematici dell’Agenzia a partire dal 29 novembre e fino al 28 dicembre 2021 o tramite il servizio web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito internet delle Entrate a partire dal 30 novembre e fino al 28 dicembre 2021. L’Agenzia curerà anche il processo di erogazione del contributo. Come spiegato nel provvedimento, inoltre, l’istanza può essere presentata solo se la dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020 è stata presentata entro il 30 settembre 2021 e quella relativa al periodo in corso al 31 dicembre 2019 entro i 90 giorni successivi al termine di presentazione, comunque non oltre il 30 settembre 2021. Anche per il contributo “perequativo” il soggetto richiedente può scegliere, irrevocabilmente, se ottenere l’importo totale come accredito sul conto corrente bancario o postale a lui intestato oppure se optare per il credito d’imposta da utilizzare in compensazione tramite modello F24.
Controlli tributari prima dell'erogazione del contributo
Si ricorda che, prima di effettuare l’accredito, l’Agenzia delle Entrate effettua una serie di controlli sui dati presenti nell’istanza e quelli in Anagrafe Tributaria, al fine di individuare eventuali anomalie e incoerenze che potrebbero determinare lo scarto della richiesta. L’erogazione del contributo sarà effettuata - in base alla scelta del richiedente - mediante riconoscimento di credito d’imposta o accredito sul conto corrente indicato nell’istanza, intestato al codice fiscale del soggetto, persona fisica o persona diversa dalla persona fisica che ha richiesto il contributo.