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La Lombardia chiude la movida Stop alla vendita di alcool dalle 18

Bar, pub e ristoranti saranno chiusi alle 24 fino al 6 novembre. Dopo le 18 il consumo di alimenti e bevande è consentito solo ai tavoli. Vietato il consumo di alcol e alimenti sul suolo pubblico dalle 18 alle 6 . Resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio. Dopo la Campania la Lombardia è la seconda Regione a chiudere.

 
16 ottobre 2020 | 18:56

La Lombardia chiude la movida Stop alla vendita di alcool dalle 18

Bar, pub e ristoranti saranno chiusi alle 24 fino al 6 novembre. Dopo le 18 il consumo di alimenti e bevande è consentito solo ai tavoli. Vietato il consumo di alcol e alimenti sul suolo pubblico dalle 18 alle 6 . Resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio. Dopo la Campania la Lombardia è la seconda Regione a chiudere.

16 ottobre 2020 | 18:56
 

Dopo la Campania, la Lombardia è arrivata a una decisione e a una nuova stretta anti movida: da domani bar, pub e ristoranti saranno chiusi alle 24. Dopo le 18 il consumo di alimenti e bevande viene consentito esclusivamente ai tavoli. Vietato il consumo di alcol e alimenti sul suolo pubblico dalle 18 alle 6. Resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio. L'Ordinanza del governatore Attilio Fontana (che sarà in vigore fino al 6 novembre) è frutto del confronto che si è svolto oggi a Palazzo Lombardia con i sindaci dei capoluoghi lombardi, dei capigruppo di maggioranza e opposizione in consiglio regionale, del prefetto di Milano, Renato Saccone, condivisa telefonicamente con il ministro della Salute, Roberto Speranza.

L'ordinanza sarà in vigore fino al 6 novembre - La Lombardia chiude la Movida Stop all’alcool dalle 18

L'ordinanza sarà in vigore fino al 6 novembre

Il provvedimento prevede anche lo stop alle competizioni sportive dilettantistiche che prevedano il “contatto fisico” e la chiusura di sale gioco, scommesse e bingo

MISURE ANTI MOVIDA

- Le attività di ristoranti, pizzerie, trattorie e altre attività simili sono consentite sino alle ore 24; tale misura non si applica agli esercizi situati lungo le autostrade e nelle aerostazioni;
- Le attività di bar, pub, birrerie e altre attività di somministrazione di alimenti e bevande simili sono consentite sino alle ore 24; in tali attività è consentito dopo le ore 18 il consumo di alimenti e bevande esclusivamente ai tavoli; la misura di cui al presente punto non si applica agli esercizi situati lungo le autostrade e nelle aereostazioni.
- È vietata la vendita per asporto di qualsiasi bevanda alcolica da parte di tutte le tipologie di esercizi pubblici, nonché da parte degli esercizi commerciali e delle attività artigianali dalle ore 18.
- Resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio;
- Sono chiusi dalle 18 alle 6 i distributori automatici cosiddetti “h24” che distribuiscono bevande e alimenti confezionati, con affaccio sulla pubblica via; tale misura non si applica ai distributori automatici di latte e acqua.
- È vietata dalle 18 alle 6 la consumazione di alimenti e bevande su aree pubbliche.
- È sempre vietato il consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione nelle aree pubbliche compresi parchi, giardini e ville aperte al pubblico.
- I sindaci possono adottare ulteriori misure restrittive, anche in relazione al divieto assoluto di assembramento, e devono assicurare massima collaborazione ai fini del controllo sul rispetto delle presenti misure.

MISURE DI CONTRASTO A FENOMENI SOCIALI A RISCHIO DI CONTAGIO

- Sono sospese le attività delle sale giochi, sale scommesse e sale bingo; è sospeso il gioco operato con dispositivi elettronici del tipo slot machines, comunque denominati, situati all’interno degli esercizi pubblici, degli esercizi commerciali e di rivendita di monopoli.
- Sospensione degli sport di contatto dilettantistici a livello regionale e locale
- Sono sospese tutte le gare, le competizioni e le altre attività, anche di allenamento, degli sport di contatto, come individuati con provvedimento del ministero dello Sport del 13 ottobre 2020, svolti a livello regionale o locale, sia agonistico che di base, dalle associazioni e società dilettantistiche.
- Le scuole secondarie di secondo grado e le istituzioni formative professionali secondarie di secondo grado organizzano le attività didattiche con modalità a distanza alternate ad attività in presenza, ad eccezione delle attività di laboratorio.
- Alle Università, nel rispetto della specifica autonomia, è raccomandato di organizzare le proprie attività, al fine di promuovere il più possibile la didattica a distanza.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
 
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