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Credito d'imposta per imprese non energivore: serve comunicare via Pec

Le comunicazioni tra venditori e imprese devono avvenire per il tramite di posta elettronica certificata ovvero con altra modalità con caratteristica di tracciabilità individuate dal venditore

di Luca Ronzoni
 
04 agosto 2022 | 12:50

Credito d'imposta per imprese non energivore: serve comunicare via Pec

Le comunicazioni tra venditori e imprese devono avvenire per il tramite di posta elettronica certificata ovvero con altra modalità con caratteristica di tracciabilità individuate dal venditore

di Luca Ronzoni
04 agosto 2022 | 12:50
 

Ricordiamo che il comma 3-bis dell’art. 2 del DL 50/2022 ha previsto una semplificazione in relazione al credito d’imposta per le imprese non energivore dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW (di cui all’art. 3 del DL n. 21/2022) e del credito d’imposta per l’acquisto del gas naturale alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas (di cui all’art. 4 del DL n. 21/2022).

Credito d'imposta per imprese non energivore: serve comunicare via Pec

Comunicazione con il venditore e Pec

Nello specifico, ai fini della fruizione dei suddetti crediti d’imposta, ove l’impresa destinataria del contributo nei primi due trimestri dell’anno 2022 si rifornisca di energia elettrica o di gas naturale dallo stesso venditore da cui si riforniva nel primo trimestre dell’anno 2019, il venditore, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d’imposta, invia al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale è riportato il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica e l’ammontare del credito d’imposta spettante per il secondo trimestre dell’anno 2022.

La novità intervenuta è che, in attuazione di tale disposizione, l’ARERA, con deliberazione del 29 luglio 2022 n. 373/2022/R/COM, ha definito il contenuto della predetta comunicazione e le sanzioni in caso di mancata ottemperanza da parte del venditore.

Nell’ambito di tale documento viene, tra l’altro, previsto che le comunicazioni tra venditori e imprese avvengano per il tramite di posta elettronica certificata ovvero con altra modalità con caratteristica di tracciabilità individuate dal venditore.

La suddetta comunicazione, ove richiesta, deve essere inviata dal venditore entro il 29 agosto 2022.

Invitiamo, quindi, le aziende interessate ed aventi i requisiti di legge, a provvedere sin da subito all’invio della richiesta al proprio fornitore di gas/energia utilizzando la Posta Elettronica Certificata.

 

 

Per ulteriori dettagli o approfondimenti rivolgersi a:

Studio Perrucchini Ronzoni & Partners
Passaggio Canonici Lateranensi 1
24121 Bergamo
Tel 035 216100 - Fax 035 249927
luca.ronzoni@sinapsisrl.it

© Riproduzione riservata STAMPA

 
 
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