Il profilo nutrizionale di un alimento preimballato rientra tra i contenuti obbligatori da apporre in etichetta come disposto dal Regolamento UE n. 1169/2011, che rappresenta il riferimento comunitario per la “fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori”. In uno dei “considerando” del Regolamento si può riscontrare che «la dichiarazione nutrizionale di un alimento fa riferimento alle informazioni sulla presenza di calorie e di alcune sostanze nutritive negli alimenti. La presentazione obbligatoria sull’imballaggio di informazioni sulle proprietà nutritive dovrebbe supportare azioni dietetiche in quanto parte delle politiche sanitarie pubbliche, che possono anche prevedere l’indicazione di raccomandazioni scientifiche nell’ambito dell’educazione nutrizionale per il pubblico e garantire scelte alimentari informate». Lo scopo è quindi quello di dare al consumatore le informazioni necessarie per confrontare differenti prodotti e fare scelte consapevoli ed orientate verso un’alimentazione sana.
Informazioni nutrizionali: obbligatorie per i cibi preimballati, ma non per quelli preincartati
Ma un prodotto preimballato fornito ad un ristorante deve presentare la dichiarazione nutrizionale? La risposta è sì, in quanto la collettività, ai fini del regolamento europeo, è equiparata al consumatore finale («qualunque struttura - compreso un veicolo o un banco di vendita fisso o mobile - come ristoranti, mense, scuole, ospedali e imprese di ristorazione in cui, nel quadro di un’attività imprenditoriale, sono preparati alimenti destinati al consumo immediato da parte del consumatore finale»). Non è invece obbligatoria nei prodotti preincartati, esclusi dal campo di applicazione del Reg. UE 1169/11.
Cosa sono i preincartati? Sono alimenti confezionati nel luogo di vendita al momento dell’acquisto o comunque destinati ad una vendita “immediata” (salumi al taglio, formaggi, ecc.), chiusi in un involucro o incarto. I preimballati sono invece gli alimenti confezionati prima di essere messi in vendita, dove il contenuto non può essere alterato se non viene aperta la confezione.
I contenuti obbligatori da riportare sui preimballati riguardano:
- valore energetico,
- quantità di grassi,
- acidi grassi saturi,
- carboidrati,
- zuccheri,
- proteine,
In forma volontaria, la dichiarazione può essere integrata con:
- acidi grassi monoinsaturi,
- acidi grassi polinsaturi,
- polioli,
- amido,
Il valore energetico e le quantità di sostanze nutritive devono essere espressi per 100 g o per 100 ml o, in alcuni casi, per porzione e/o unità di consumo, che in questo caso devono essere quantificate. Per gli alimenti non preimballati, la dichiarazione nutrizionale non è obbligatoria, ma se viene inserita può limitarsi sia al solo valore energetico sia al valore energetico accompagnato dall’indicazione delle quantità di grassi, di acidi grassi saturi, di zuccheri e di sale. Per alcuni prodotti monoingredienti, elencati nel Regolamento, l’indicazione dei valori nutrizionali non è obbligatoria: tra questi rientrano sale, spezie, additivi.
Revisione della normativa sulle informazioni nutrizionali
La Commissione europea sta eseguendo proprio in questi mesi consultazioni per proporre entro l’anno una revisione della normativa relativa alle informazioni sugli alimenti. Nell’ottica di orientare i cittadini europei verso una sana alimentazione e ridurre le malattie correlate ad alimentazioni non equilibrate, è stato pubblicato un parere scientifico di Efsa (Autorità europea per la sicurezza alimentare) che verrà preso in esame nella definizione dei profili nutrizionali. Lo scopo è quello di sviluppare una etichetta nutrizionale obbligatoria sul fronte dell’imballaggio dell’alimento, la cosiddetta Fop (Front-of-pack), e a tale fine Efsa ha preso in esame i nutrienti «che possono essere consumati in eccesso o in quantità inadeguate nella maggior parte dei Paesi europei».
Nutrinform battery, un sistema immediato per informare il consumatore
Nel frattempo il nostro Paese ha elaborato la “Nutrinform battery”, uno schema grafico facoltativo da apporre in etichetta, che rappresenta mediante l’uso di batterie la percentuale di nutriente contenuta nella porzione di alimento rispetto alla quantità massima raccomandata. Lo scopo è dare informazioni dirette e immediatamente visibili al consumatore, in modo da renderlo in grado di fare scelte consapevoli e salutari.
Nutrinform battery
Di contro l’Italia si oppone al sistema a semaforo “Nutri-score”, proponendo quello del Nutrinform battery come schema alternativo armonizzato a livello europeo. Il sistema a semaforo viene già utilizzato a livello europeo, e riceve parere favorevole da istituzioni rilevanti a livello internazionale quali Oms (Organizzazione mondiale della sanità) e Iarc (Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro). Sul sito di quest’ultima si legge che il sistema a semaforo «è uno strumento efficace per guidare i consumatori verso scelte alimentari più sane. Sulla base di prove scientifiche, l’Evidence Summary Brief dell’Iarc suggerisce che l’adozione del Nutri-score in Europa potrebbe aiutare i consumatori a ridurre il rischio di malattie non trasmissibili come il cancro».
Nutri-score
L’etichetta a semaforo rischia di penalizzare alcuni prodotti cardine della Dieta mediterranea
Il sistema è al vaglio della Commissione europea, ma trova obiezione da alcuni Paesi tra cui l’Italia che sostiene vada a penalizzare alcuni prodotti cardine della Dieta mediterranea. Si pensi a prodotti di eccellenza quali il Grana Padano o il Parmigiano Reggiano o gli oli, che dovrebbero riportare un semaforo rosso. Il sistema a semaforo, infatti, combina una scala cromatica a semaforo con un punteggio in lettere che indicano con il verde gli alimenti “salutari” e con il rosso quelli “poco salutari”, ma il punteggio viene attribuito su 100 g di prodotto, senza considerare la porzione. Si attende, a questo riguardo, una decisione armonizzata da parte della commissione Ue. Altre informazioni che possono essere presenti in etichetta sono le indicazioni nutrizionali e sulla salute, i cosiddetti claim quali “fonte di fibre” o “light”. Queste indicazioni sono normate dal Reg. CE n.1924/2006 che definisce le condizioni di utilizzo di tali indicazioni.
Informare e tutelare sono i due principi cardine attorno ai quali l’Europa sta costruendo un sistema normativo per l’informazione del consumatore, di cui fa parte anche la collettività. Ma l’educazione alimentare non può essere demandata solo ad un sistema grafico, che non tutti sanno interpretare correttamente: conoscere gli alimenti e saperli abbinare in modo sapiente sono i cardini di una dieta sana ed equilibrata.
Per informazioni: www.pigaservice.it