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Turismo straniero in Italia: ecco cosa accade alle operazioni in contanti

Commercianti e agenzie di viaggio sono tenuti a comunicare all'Agenzie delle Entrate le operazioni in contanti relative al turismo effettuate l'anno precedente per chi non ha la cittadinanza italiana e vive all'estero

di Luca Ronzoni
 
31 marzo 2022 | 10:18

Turismo straniero in Italia: ecco cosa accade alle operazioni in contanti

Commercianti e agenzie di viaggio sono tenuti a comunicare all'Agenzie delle Entrate le operazioni in contanti relative al turismo effettuate l'anno precedente per chi non ha la cittadinanza italiana e vive all'estero

di Luca Ronzoni
31 marzo 2022 | 10:18
 

I baristi e più in generale i commercianti al minuto (e i soggetti equiparati) e le agenzie di viaggio sono tenuti a comunicare all’Agenzia delle Entrate le operazioni in contanti relative al turismo, effettuate nell’anno precedente:

  • nei confronti di persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana, che abbiano residenza al di fuori del territorio dello Stato italiano; 
  • di importo pari o superiore a 2.000,00 euro e fino a 15.000,00 euro, con riferimento al periodo compreso tra l’1.1.2021 e il 31.12.2021.

La soglia massima pari a 15.000,00 euro è stata infatti così innalzata a decorrere dall’1.1.2019, rispetto al previgente limite di 10.000,00 euro, per effetto dell’art. 1 co. 245 della L. 30.12.2018 n. 145 (legge di bilancio 2019). La soglia minima pari a 2.000,00 euro tiene invece conto del fatto che è stato ridotto, a decorrere dall’1.7.2020, il limite di trasferimento del denaro contante in via ordinaria, al di sopra del quale si applica la deroga per le operazioni relative al turismo straniero.

In relazione alle operazioni effettuate dall’1.1.2021 al 31.12.2021, l’adempimento in esame scade l’11.4.2022 o il 20.4.2022, a seconda della periodicità di liquidazione dell’IVA. L’adempimento è effettuato mediante il modello di comunicazione polivalente, approvato ai sensi del provv. Agenzia delle Entrate 2.8.2013 n. 94908.

Turismo straniero in Italia: ecco cosa accade alle operazioni in contanti

I soggetti interessati

Sono tenuti ad effettuare la comunicazione, ai sensi dell’art. 3 co. 1 - 2-bis del DL 16/2012, le agenzie di viaggio e turismo di cui all’art. 74-ter del DPR 633/72 e i soggetti individuati dall’art. 22 del DPR 633/72.

Si tratta, in particolare:

  • dei commercianti al minuto autorizzati ad effettuare cessioni di beni in locali aperti al pubblico, in spacci interni, nonché per corrispondenza, a domicilio o in forma ambulante;
  • di coloro che effettuano prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande, in pubblici esercizi;
  • di coloro che effettuano prestazioni di trasporto di persone nonché di veicoli e bagagli al seguito;
  • di coloro che effettuano prestazioni di servizi rese nell’esercizio di imprese in locali aperti al pubblico, in forma ambulante o nell’abitazione dei clienti;
  • di coloro che effettuano prestazioni esenti ex art. 10 co. 1 n. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 16 e 22 del DPR 633/72;
  • delle agenzie di viaggio e turismo che effettuano l’attività di organizzazione di escursioni, visite della città, giri turistici ed eventi similari.

Finalità dell’adempimento e operazioni da comunicare

In deroga al divieto di utilizzo del contante, stabilito dall’art. 49 co. 1 del DLgs. 21.11.2007 n. 231, per le operazioni di importo pari o superiore a 2.000,00 euro, l’art. 3 co. 1 - 2-bis del DL 16/2012 consente il superamento del limite fino ad un importo di 15.000,00 euro, per le operazioni legate al turismo effettuate:

  • da parte dei suddetti soggetti di cui agli artt. 22 (commercianti al minuto e soggetti equiparati) e 74-ter (agenzie di viaggio e turismo) del DPR 633/72;
  • nei confronti delle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana, che abbiano residenza al di fuori del territorio dello Stato italiano.

In ragione delle modifiche apportate all’art. 3 co. 1 del DL 16/2012 da parte dell’art. 1 co. 245 della L. 30.12.2018 n. 145 (legge di bilancio 2019), in vigore dall’1.1.2019, la deroga si applica a tutte le persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e che abbiano residenza fuori del territorio dello Stato italiano.

Adempimenti ai fini della deroga all’utilizzo del contante

Per fruire della suddetta deroga, prevista per agevolare il turismo straniero, è necessario che il cedente del bene o il prestatore del servizio provveda ai seguenti adempimenti:

  • comunichi all’Agenzia delle Entrate, in via preventiva, l’intenzione di aderire alla speciale disciplina, indicando il conto corrente che intenderà utilizzare;
  • all’atto dell’effettuazione dell’operazione acquisisca fotocopia del passaporto del cessionario o del committente nonché apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex art. 47 del DPR 445/2000, attestante che lo stesso non è cittadino italiano e che la sua residenza è ubicata al di fuori del territorio dello Stato italiano;
  • nel primo giorno feriale successivo a quello di effettuazione dell’operazione versi il denaro contante incassato in un conto corrente intestato al cedente o al prestatore presso un operatore finanziario, consegnando a quest’ultimo copia della ricevuta della comunicazione preventiva effettuata all’Agenzia delle Entrate relativa all’intenzione di applicare la disciplina in esame.

Comunicazione annuale all’Agenzia delle Entrate

I commercianti al minuto e i soggetti equiparati (ex art. 22 del DPR 633/72) e le agenzie di viaggio (ex art. 74-ter del DPR 633/72) devono inoltre riepilogare le operazioni effettuate in deroga al limite ordinario di trasferimento del denaro contante, comunicandole annualmente all’Agenzia delle Entrate.

L’art. 18 co. 1 lett. a) del DL 26.10.2019 n. 124 (conv. L. 19.12.2019 n. 157), modificando l’art. 49 del DLgs. 231/2007, ha stabilito un progressivo abbassamento del limite all’utilizzo del denaro contante. Il decremento del limite a 999,99 euro, che era stato originariamente previsto a decorrere dall’1.1.2022, è stato, tuttavia, differito all’1.1.2023 per effetto dell’art. 3 co. 6-septies del DL 228/2021 (c.d. “Milleproroghe”), inserito in sede di conversione nella L. 15/2022, il quale ha, a sua volta, emendato il richiamato art. 49 del DLgs. 231/2007.

Per effetto delle modifiche descritte:

  • dall’1.7.2020 al 31.12.2022, il limite è stato ridotto da 2.999,99 euro a 1.999,99 euro;
  • a decorrere dall’1.1.2023, il limite sarà ulteriormente ridotto da 1.999,99 euro a 999,99 euro.

Nel 2022, la comunicazione all’Agenzia delle Entrate riguarda quindi le operazioni in contanti legate al turismo straniero di importo pari o superiore a 2.000,00 euro e fino a 15.000,00 euro, effettuate dall’1.1.2021 al 31.12.2021. Pertanto, poiché la disciplina dell’art. 3 co. 1 - 2-bis del DL 16/2012 si pone in deroga al divieto di utilizzo dei contanti, deve ritenersi che l’obbligo di comunicazione in esame non riguardi le operazioni di importo compreso tra 1.000,00 euro e inferiore a 2.000,00 euro, ancorché nell’art. 3 co. 2-bis del DL 16/2012, nel provv. Agenzia delle Entrate 2.8.2013 n. 94908 e nelle istruzioni alla compilazione del modello polivalente si faccia esplicitamente riferimento all’importo di 1.000,00 euro, conformemente ad un precedente limite previsto dall’art. 49 del DLgs. 231/2007.

La comunicazione è effettuata compilando il quadro Tu del modello polivalente, approvato ai sensi del provv. Agenzia delle Entrate 2.8.2013 n. 94908.

La compilazione del quadro Tu avviene in modalità analitica, esponendo: nome, cognome, data e luogo di nascita del cessionario o committente; Stato estero e indirizzo di residenza del cessionario o committente; data di emissione del documento/fattura; numero della fattura; data di registrazione della fattura; imponibile; IVA applicata. 

Il riepilogo del modello compilato avviene nel quadro TA.

Termini di comunicazione

Le comunicazioni all’Agenzia delle Entrate delle operazioni in contanti relative al turismo straniero, riguardanti l’anno 2021, devono essere effettuate entro:
l’11.4.2022 (primo giorno lavorativo successivo al termine ordinario del 10.4.2022, che cade di domenica), da parte dei soggetti che effettuano le liquidazioni periodiche IVA su base mensile; il 20.4.2022, da parte degli altri soggetti. 

Al fine di stabilire il termine per l’invio della comunicazione, la periodicità delle liquidazioni IVA va verificata con riguardo alla situazione del contribuente nell’anno in cui avviene la trasmissione del modello.

Modalità di presentazione del modello

Le comunicazioni in esame devono essere effettuate esclusivamente per via telematica: direttamente, tramite il servizio telematico Entratel o Fisconline, in relazione ai requisiti posseduti per la trasmissione telematica delle dichiarazioni; oppure tramite gli intermediari abilitati (es. Dottori Commercialisti, Esperti Contabili, Consulenti del lavoro, società del gruppo, ecc.).

La comunicazione telematica deve essere conforme alle specifiche tecniche approvate dall’Agenzia delle Entrate, utilizzando i prodotti software di controllo resi disponibili gratuitamente dalla stessa Agenzia.

Per ulteriori dettagli o approfondimenti ci si può rivolgere a:
Studio Perrucchini Ronzoni & Partners
Passaggio Canonici Lateranensi 1
24121 Bergamo
Tel 035 216100 - Fax 035 249927
luca.ronzoni@sinapsisrl.it

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