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Etichettatura ambientale, l'obbligo slitta di 6 mesi

Secondo il “Testo Unico Ambiente”, tutti gli imballaggi immessi al consumo nel mercato interno devono essere adeguatamente etichettati al fine di agevolare le operazioni di raccolta, riutilizzo, recupero, riciclaggio. Previste eccezioni, nel caso in cui gli imballaggi fossero molto piccoli o se il prodotto è venduto nella modalità B2B. Ecco tutto ciò che bisogna sapere

di Massimo A. Giubilesi
Founder & Ceo Giubilesi & Associati, Chairman FCSI Italian Unit
10 gennaio 2022 | 05:00
Altri sei mesi per vedere la nuova etichetta Etichettatura ambientale, l'obbligo slitta di 6 mesi
Altri sei mesi per vedere la nuova etichetta Etichettatura ambientale, l'obbligo slitta di 6 mesi

Etichettatura ambientale, l'obbligo slitta di 6 mesi

Secondo il “Testo Unico Ambiente”, tutti gli imballaggi immessi al consumo nel mercato interno devono essere adeguatamente etichettati al fine di agevolare le operazioni di raccolta, riutilizzo, recupero, riciclaggio. Previste eccezioni, nel caso in cui gli imballaggi fossero molto piccoli o se il prodotto è venduto nella modalità B2B. Ecco tutto ciò che bisogna sapere

di Massimo A. Giubilesi
Founder & Ceo Giubilesi & Associati, Chairman FCSI Italian Unit
10 gennaio 2022 | 05:00
 

È slittato con ulteriori 6 mesi di proroga l’obbligo di etichettatura ambientale di cui all’art. 219, comma 5, del D.Lgs n. 152/2006 c.d. “Testo Unico Ambiente”, secondo cui tutti gli imballaggi immessi al consumo nel mercato interno devono essere adeguatamente etichettati al fine di agevolare le operazioni di raccolta, riutilizzo, recupero, riciclaggio e consentire agli utenti finali e ai consumatori una corretta informazione sullo smaltimento degli stessi.

Obiettivo: promuovere la corretta raccolta differenziata Etichettatura ambientale, l'obbligo slitta di 6 mesi

Obiettivo: promuovere la corretta raccolta differenziata

Le norme del provvedimento in Italia

Il provvedimento secondo il D.lgs. 116/20 - art.3.3 che ha modificato l’art.219 del D.Lgs n. 152/2006 introducendo in Italia una serie di requisiti supplementari, non previsti nelle direttive europee, che di fatto obbligano i produttori italiani di informare gli utenti finali degli imballaggi, inclusi i consumatori, per quanto riguarda i sistemi di restituzione, di raccolta e di recupero, il significato dei marchi apposti sugli imballaggi e il ruolo degli utilizzatori nel processo di riutilizzazione. Inoltre, per quanto riguarda i prodotti destinati al mercato interno italiano gli operatori devono includere nelle etichette:  

  • la dicitura “raccolta differenziata”, seguita da citazione della/e famiglia/e di appartenenza dei materiali di imballaggio (es. vetro, alluminio) e invito a verificare le norme applicate nel Comune ove essi vengano conferiti (d.lgs. 116/20, articolo 3.3.c, primo periodo). Notizie da applicare sui soli imballaggi destinati al consumatore finale (Business to Consumer, B2C);
  • il codice alfanumerico” che identifica ciascuno dei materiali utilizzati in tutti gli imballaggi (primari, secondari e terziari), ai sensi della decisione 129/97/CE da applicare a tutti gli imballi, a prescindere dal destino B2C e/o B2B (Business to Business – vedi D.lgs. 116/20, articolo 3.3.c, secondo periodo).

Queste informazioni dovrebbero riguardare gli imballaggi offerti al consumatore finale in vendita o anche a titolo gratuito.

Esclusi dal provvedimento gli imballaggi per il B2B

Rimangono esclusi gli imballaggi destinati al canale B2B (imballaggi che, tal quali o sotto forma di prodotti preconfezionati, sono ceduti al “professionista”, vale a dire “persona fisica o giuridica che agisce nell’esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, ovvero un suo intermediario” (art. 3 comma 1 del Codice del Consumo).

Gli imballaggi destinati al B2B, ad esempio gli imballaggi destinati ai professionisti, o gli imballaggi da trasporto o legati alle attività logistiche o di esposizione, possono non presentare le informazioni relative alla destinazione finale degli imballaggi, ma devono obbligatoriamente riportare la codifica dei materiali di composizione in conformità alla Decisione 129/97/CE.

 

Altre eccezioni, ad esempio quando l'imballaggio è molto piccolo

Le informazioni obbligatorie devono essere riportate su ogni imballaggio, o singola parte di imballaggio separabile manualmente e riguarda tanto gli imballaggi primari quanto quelli secondari. Tuttavia, nel caso in cui vi fossero limiti tecnologici all’apposizione fisica dell’etichettatura (es: imballaggi di piccole dimensioni - capacità <125 ml o superficie maggiore <25 cm2) oppure imballi definiti come “preincarti” (es: destinati ad essere preparati/tagliati nel punto vendita come la pellicola trasparente, il film di alluminio, la vaschetta termosigillata), è da intendersi adempiuto l’obbligo di comunicazione dell’etichettatura ambientale se tali informazioni sono rese disponibili ai consumatori nel punto vendita (accanto alle informazioni sugli allergeni o con apposite schede informative o attraverso il sito web.

Qualora si voglia comunicare informazioni aggiuntive di carattere volontario relative alle qualità ambientali dell’imballaggio (diciture, simboli/ pittogrammi o altri messaggi analoghi, claim ambientali), si deve fare riferimento alla norma UNI EN 14021. Restano sempre validi i requisiti di idoneità dei materiali (MOCA) al contatto diretto alimentare, con la dichiarazione di conformità, il lotto di rintracciabilità e le schede tecniche per il corretto utilizzo. Il decreto 116/20, art. 178-bis semplifica le procedure e istituisce un Registro nazionale dei produttori, estendendo pero la responsabilità degli stesi produttori considerando “qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti” soggetta agli obblighi previsti.

 

Proroga anche sui prodotti già sul mercato

Il DL 31.12.21 n. 228 - Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi - ha previsto un’ulteriore proroga, al 30.6.22, per l’etichettatura imballaggi introdotta dal d.lgs. 116/20. I prodotti privi dei requisiti prescritti e già immessi in commercio o etichettati prima dell’1.7.22 potranno venire commercializzati fino a esaurimento delle scorte (articolo 11). A partire di tale data e salvo ulteriori proroghe o rinvii su tutti gli imballaggi (primari, secondari e terziari) i produttori devono indicare la codifica alfa-numerica prevista dalla Decisione 97/129/CE:

  • tutti gli imballaggi devono essere etichettati nella forma e nei modi che l’azienda ritiene più idonei e efficaci per il raggiungimento dell’obiettivo;
  • sugli imballaggi destinati al consumatore devono essere presenti anche le diciture opportune per supportarlo nella raccolta differenziata;
  • per gli imballaggi in plastica realizzati con polimeri o loro combinazione non previsti espressamente nella Decisione 97/129/CE, si può far riferimento alle norme UNI 1043-1 per l’identificazione di materie plastiche non contemplate, e alla UNI 10667-1 per identificare e riconoscere i polimeri provenienti da riciclo.

 

Alcune eccezioni su formati e modalità di vendita Etichettatura ambientale, l'obbligo slitta di 6 mesi

Alcune eccezioni su formati e modalità di vendita

Etichetta, ma non solo

È opportuno evidenziare che nel caso in cui non sia possibile l’apposizione fisica delle informazioni sull’imballaggio, l’obbligo può essere assolto mediante schede informative cartacee rese disponibili ai consumatori nel punto vendita o con modalità digitali sul proprio sito web. L’adempimento dell’obbligo di etichettatura con modalità digitali costituisce un’opzione consigliata per tutte le tipologie di imballaggio e il CONAI ha chiarito che accanto al QR code oppure al sito web dell’azienda deve essere indicata la dicitura “inquadrando il seguente QR code potrai conoscere le informazioni relative a ogni componente dell’imballaggio separabile manualmente e le indicazioni per il loro smaltimento”.

In caso di violazione sono previste sanzioni amministrative da 5mila a 40mila euro e successivamente da 5.200 a 25.000 euro, ritenendo plausibile che sia riconosciuto un regime di responsabilità condivisa tra tutti gli operatori che concorrono all’immissione in commercio di un materiale non conforme.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
 
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