Sulla scia della Spagna, contro le truffe dell'olio falso, dallo scorso 25 novembre è entrata in vigore la legge comunitaria 2013 bis, pubblicata sul supplemento n. 83 della G.U. (Gazzetta Ufficiale) 261, al cui articolo 18 viene introdotto l’obbligo di distribuire nelle sale ristorante (o mensa) le bottiglie di olio con tappo antirabbocco. Ma in quali conseguenze incorre chi trasgredisce questa norma? Vediamo nel dettaglio il contenuto del testo di legge.
«Gli oli di oliva vergini proposti in confezioni nei pubblici esercizi - recita il testo dell’articolo - fatti salvi gli usi di cucina e di preparazione dei pasti, devono essere presentati in contenitori etichettati conformemente alla normativa vigente, forniti di idoneo dispositivo di chiusura in modo che il contenuto non possa essere modificato senza che la confezione sia aperta o alterata e provvisti di un sistema di protezione che non ne permetta il riutilizzo dopo l'esaurimento del contenuto originale indicato nell'etichetta».
L’articolo 7 stabilisce sanzioni amministrative, salvo che il fatto non costituisca reato, da mille a 8mila euro e la confisca del prodotto in caso di utilizzo di bottiglia sprovvista di tappo antirabbocco. La legge si applica esclusivamente agli oli extravergini e vergini di oliva, mentre non si applica alle preparazioni di oli aromatizzati preparati in loco (es. olio al peperoncino).
Per chi ancora ne fosse sprovvisto, si suggerisce di rifornirsi il prima possibile di tappi antirabbocco da applicare sull’apertura delle bottiglie di olio messe a disposizione dal cliente, o di acquistare dal produttore/imbottigliatore bottiglie già munite di tale tappo, oppure ancora di condire direttamente in cucina.
In aggiunta, le novità per il prodotto simbolo della dieta mediterranea non si fermano qui; il testo del provvedimento infatti cita anche: «L'indicazione dell'origine delle miscele di oli di oliva originari di più di uno Stato membro dell'Unione europea o di un Paese terzo, deve essere stampata ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo e con diversa e più evidente rilevanza cromatica rispetto allo sfondo, alle altre indicazioni e alla denominazione di vendita».
Pertanto è obbligatorio fornire le indicazioni sull'origine delle olive in modo chiaro e leggibile con apposita etichetta anche per i condimenti presenti nel settore della ristorazione.