Gli orari dei negozi hanno avuto una storia legislativa molto lunga che comincia addirittura nel 1932 con la legge n. 973, la quale attribuiva al prefetto la facoltà di determinare 'i giorni di chiusura totale o parziale, oltre le domeniche, l'orario di apertura e chiusura in tali giorni e l'orario di apertura e chiusura nei giorni feriali”. Con la successiva legge n. 370/1934 fu meglio specificato il riposo obbligatorio di 24 ore la domenica (salvo alcune eccezioni). La legge n. 611/1966 estese il riposo obbligatorio domenicale ai panifici e la legge n. 425/1971 stabilì la chiusura obbligatoria di un'intera giornata (non necessariamente la domenica e secondo turni decisi dal sindaco) per bar, latterie, gelaterie, pasticcerie, ristoranti, trattorie, pizzerie, eccetera.
Successivamente la legge n. 558/1971 portò una piccola rivoluzione concedendo la delega alle Regioni per la fissazione degli orari di apertura e chiusura dei negozi, con obbligo di chiusura totale nei giorni domenicali e festivi, chiusura infrasettimanale obbligatoria di mezza giornata e orario complessivo settimanale di apertura non superiore alle 44 ore. All'obbligo di chiusura domenicale e festiva facevano eccezione le 'località ad economia turistica e limitatamente ai periodi di maggior afflusso turistico”, per quanto riguarda i negozi, mentre rimaneva sempre l'eccezione per bar, latterie, pasticcerie, rosticcerie, trattorie, eccetera, che oltretutto possono tenere aperto l'esercizio per più di 44 ore settimanali. Estromesso il prefetto dalle decisioni sugli orari, le Regioni si limitarono a emanare 'leggi-quadro” regionali fissando i criteri di massima e lasciando ai singoli Comuni la facoltà di decidere entro tali criteri.
La facoltà dei sindaci di decidere gli orari, sempre in conformità ai criteri stabiliti dalle Regioni, fu poi ufficializzata con il DPR n. 616/1977 e con la successiva legge n. 887/1982, che conteneva un'ulteriore novità: i negozi dovevano aprire non oltre le ore 9 e dovevano chiudere non oltre le ore 20, in deroga al limite massimo di 44 ore settimanali, che di fatto scomparve. Un successivo decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 30 aprile 1983 precisò che l'apertura mattutina non oltre le ore 9 andava intesa, per i negozi alimentari, in modo tale da 'poter fornire il servizio anche ai consumatori che devono fare acquisti prima di recarsi al lavoro” e che gli operatori commerciali non erano tenuti ad osservare l'intervallo di chiusura pomeridiana, cosicché i supermercati poterono praticare l'orario continuato. Infine, la legge n. 121/1987 allungò la possibilità di apertura serale fino alle ore 21 durante il periodo dell'ora legale, estendendo la facoltà di apertura domenicale e festiva ai negozi di libri, dischi, musicassette e videocassette, antiquariato, mobili, eccetera.
Da tutta questa tormentata legislazione si può vedere, comunque, la graduale tendenza a sciogliere i vincoli stretti degli orari e della chiusura festiva sia per assecondare le esigenze di un mercato distributivo sempre più articolato, come i supermercati che possono giovarsi del lavoro part-time, sia perché le gabbie orarie non hanno più senso nella moltiplicazione dei consumi, degli impegni sociali, di lavoro, degli spostamenti turistici e del tempo libero avvenuta negli ultimi trent'anni. E infatti, quando con la legge n. 142/1990 fu ridisegnato l'ordinamento delle autonomie locali, al sindaco fu assegnata la competenza a coordinare gli orari degli esercizi commerciali nell'ambito della disciplina regionale, ma 'al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti”.
La disciplina degli orari si era spostata quindi verso gli interessi dei consumatori, cosicché quando la legge n. 287/1991 riscrisse la disciplina degli esercizi pubblici come bar, ristoranti, pasticcerie, rosticcerie, gelaterie, eccetera, stabilì che, per gli orari di apertura e chiusura, il sindaco doveva sentire le associazioni dei consumatori, determinando l'orario minimo e massimo di attività.
Anche per i negozi, è arrivata una maggiore liberalizzazione con la riforma del commercio introdotta dal decreto legislativo n. 114/1998: possono restare aperti dalle ore 7 alle 22, con chiusura festiva ma con possibilità di deroga concessa dal Comune, sentite anche le associazioni dei consumatori. Anzi, nei Comuni ad economia prevalentemente turistica i negozi possono stare aperti anche nei giorni festivi senza autorizzazione del sindaco, il quale può autorizzare anche la vendita in orario notturno e permettere i drugstore, che stanno sempre aperti, anche a Natale. La legge n. 248/2006, che ha notevolmente liberalizzato gli esercizi commerciali (cosiddetto decreto Bersani), non si è occupata degli orari. Discorso a parte per le farmacie, i cui orari e turni sono affidati alle regioni, che emanano leggi 'cornice”.
Fonte: Unc-Unione nazionale consumatori