Menu Apri login

Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
domenica 21 dicembre 2025  | aggiornato alle 07:12 | 116469 articoli pubblicati

Sistema di allerta rapido per la rintracciabilità alimentare

Prima dell’adozione di leggi europee specifiche, alcuni Stati avevano legiferato autonomamente sulla sicurezza del cibo. Questa diversità ha minacciato il corretto funzionamento del mercato. Ciò ha richiesto la definizione di regole utili a ristabilire fiducia reciproca fra consumatori e mercato

 
04 dicembre 2010 | 16:17

Sistema di allerta rapido per la rintracciabilità alimentare

Prima dell’adozione di leggi europee specifiche, alcuni Stati avevano legiferato autonomamente sulla sicurezza del cibo. Questa diversità ha minacciato il corretto funzionamento del mercato. Ciò ha richiesto la definizione di regole utili a ristabilire fiducia reciproca fra consumatori e mercato

04 dicembre 2010 | 16:17
 



Oggi rispetto al passato l'acquisto di prodotti alimentari avviene mediante vari passaggi intermedi dal produttore al consumatore finale e ciò causa difficoltà a chi richiede più informazione sull'origine dei prodotti. A seguito dei vari scandali alimentari ("mucca pazza", 'aviaria”, "carne alla diossina", 'latte alla melamina”), il consumatore è sempre più attento a verificare la qualità e la salubrità degli alimenti che consuma. La complessità della situazione e le relative conseguenze hanno sollecitato l'intervento da parte dell'Unione europea sull'emanazione di regolamenti specifici, incentrati sulla necessità di conoscere approfonditamente la storia del prodotto e non solo le sue caratteristiche nutrizionali.

Prima dell'adozione delle leggi europee più specifiche, alcuni Stati membri, con la volontà di recuperare la fiducia dei consumatori, avevano legiferato autonomamente sulla sicurezza del cibo, applicando però criteri di base diversi. Questa diversità di approcci ha minacciato il corretto funzionamento del mercato interno.

Arrivati a questo punto, dunque, la situazione ha richiesto un intervento mirato e adeguato, che ha trovato sfogo nella definizione di un sistema di regole e di garanzie utile a ristabilire la fiducia reciproca fra i diversi stati membri, fra i consumatori e il mercato. Partendo da tali esigenze si è giunti alla nascita di un 'sistema di allerta rapido”. Nasce così il Reg Ce 178/02, che tra le principali innovazioni introduce l'obbligo per l'industria alimentare della rintracciabilità degli alimenti durante tutte le fasi della filiera produttiva. Una misura atta a permettere, in caso di emergenza, ritiri di lotti specifici di prodotti dal mercato, evitando interventi più drastici ed inutilmente distruttivi, e contribuendo nel contempo a trasmettere ai consumatori un'immagine di efficienza.

Tracciabilità a Rintracciabilità non sono sinonimi

Tracciabilità e Rintracciabilità sono due termini molto simili e traggono facilmente in inganno i consumatori e gli addetti ai lavori. Se la Tracciabilità è il processo che segue il prodotto da monte a valle della filiera e fa in modo che, ad ogni fase di passaggio, vengano lasciate opportune tracce (informazioni), la Rintracciabilità, invece, indica quel processo che segue il prodotto da valle a monte della filiera ed è in grado di ripercorrere le informazioni registrate e di utilizzarle in caso di allerta sanitaria. La Tracciabilità è la parte dell'informazione sulla 'storia” del prodotto direttamente fruibile per il consumatore. Rientrano sotto il concetto di tracciabilità il luogo di produzione, di trasformazione, di confezionamento, la composizione, il metodo di produzione, eccetera (compaiono in etichetta).

La Rintracciabilità, invece, è il sistema in grado di identificare i flussi materiali delle componenti di un prodotto, i soggetti che hanno preso parte alla sua produzione e le azioni legate ad essa e ha l'obiettivo di consentire il ritiro di un prodotto alimentare dal mercato nel caso in cui si verifichi un pericolo per il consumatore. Per ogni anello della filiera produttiva, la rintracciabilità permette di individuare le materie prime o i semilavorati - nonché il loro fornitore - che vengono introdotti nel ciclo di lavorazione, e i prodotti o i semilavorati - nonché il loro destinatario - che ne escono. La rintracciabilità, dunque, non fornisce informazioni direttamente fruibili per il consumatore (non origina specifiche menzioni in etichetta), ma garantisce la rapidità e l'efficacia dell'intervento delle autorità in caso di rischio per la salute.

Responsabilità dell''operatore del settore alimentare
L'operatore del settore alimentare (Osa) è investito di tutte le responsabilità inerenti la sua specifica attività, mediante l'applicazione del Sistema Haccp ai sensi del Reg. CE 852/04 e del Sistema di Rintracciabilità ai sensi del Reg. CE 178/02. è tenuto a mettere a disposizione dell'Autorità competente tutte le procedure documentate ed efficaci, per garantire la sicurezza e per richiamare qualsiasi prodotto non conforme. Se da un lato l'OSA deve sapere cosa e da chi ha acquistato, mantenere l'etichetta o i documenti originari dei prodotti, dall'altro l'Autorità competente, che esercita il controllo ufficiale, deve poter controllare tutta la filiera, avere accesso a documenti e poter bloccare i prodotti in caso di allerta.

L'introduzione dell'obbligo di rintracciabilità esercita anche un'importante funzione di deterrente a commettere irregolarità o imprudenze nei confronti di tutti gli operatori della filiera produttiva agroalimentare. Quella trasparenza che permette di ricostruire tutta la storia di un prodotto, fa anche sì che a chiunque abbia preso parte al suo processo produttivo si possano attribuire responsabilità precisamente definite, e che nessuno possa sottrarsi dal pagare in prima persona per gli errori eventualmente commessi.

SANZIONI AL Reg. 178/02 (art. 2,3,4 D.Lgs. 190/06)

ARTICOLO

NON CONFORMITA' DA PARTE DELL'OSA

PENA PECUNIARIA

art. 2 comma 1

Quando non ha attivato le procedure di rintracciabilità di alimenti, mangimi, animali destinati alla produzione alimentare, ogni altra sostanza che entra a far parte di un alimento o di un mangime.

(da 750 a 14.500 Euro)

art. 3 comma 1

 

Quando essendo a conoscenza che un alimento o mangime o animale, non è conforme ai requisiti di sicurezza, non attiva le procedure di ritiro degli stessi.

(da 3.000 a 18.000 Euro)

art. 3 comma 2

 Se non informa l''autorità competente di avere attivato la procedura di ritiro. 

(da 500 a 3.000 Euro)

art. 3 comma 3

 Se non fornisce notizie o si collabora con l''autorità competente, al fine di ridurre o evitare i rischi del prodotto fornito.

(da 2.000 a 12.000 Euro)

art. 4 comma 1

Se il consumatore non viene informato della procedura di ritiro del prodotto dal mercato.

(da 2.000 a 12.000 Euro)

 



Tracciabilità per produttori e distributori alimentari
Organizzare un sistema di rintracciabilità implica uno sforzo in termini organizzativi ed economici per ogni produttore. L'impegno viene però ripagato quando si riscontra una criticità del prodotto alimentare. Se il percorso del prodotto avviene in maniera trasparente e documentata, è più semplice poter individuare e ritirare dal commercio le confezioni 'incriminate”, riducendo i danni per l'azienda. Per un corretto sistema di tracciabilità, le aziende della filiera devono realizzare il Manuale di tracciabilità, approvato in seguito da un Organismo di certificazione, che predispone inoltre il Regolamento di controllo. Nel predisporre il manuale è importate considerare i seguenti elementi:

AZIENDE DELLA FILIERA

Indicare ragione sociale, indirizzo, responsabile di ciascuna azienda della filiera, riportare il testo del documento di accordo tra le aziende e le dichiarazioni individuali di ciascuna azienda per aderire al sistema e rispettare le regole.

RUOLI E RESPONSABILITA'

Identificare i responsabili del sistema di tracciabilità e i rispetti ruoli.

SCHEMA DI TRACCIABILITA'

Indicare tutte le aziende della filiera, i vari passaggi, i punti di controllo e rilevazione dati.

CONVENZIONI E VERIFICHE METROLOGICHE

Indicare unità di misura adottate per valutare le quantità, i sistemi e gli strumenti di valutazione.

SISTEMI DI RILEVAZIONE, ELABORAZIONE, ARCHIVIAZIONE DATI

Identificare i punti della filiera ed effettuare la valutazione delle quantità, specificare i sistemi di trasmissione, elaborare e archiviare tali dati.

COMUNICAZIONE
DEL SISTEMA

Precisare e standardizzare il modo (logo o frase) da porre in etichetta, sui contenitori o sui documenti di accompagnamento dei prodotti.

SISTEMA DELLE VERIFICHE ANALITICHE

Indicare i prodotti da analizzare e il punto della filiera, il sistema di campionamento, il tipo di analisi e metodi, scheda analitica da compilare, destinazione ed elaborazioni.

SISTEMA DI VERIFICA E CONTROLLO

Accertare la corretta compilazione e trasmissione dei documenti, verificare il trasferimento e lo stoccaggio dei prodotti.

NON CONFORMITA'

Registrare e comunicare tempestivamente le non conformità al nodo di coordinamento.

FORMATO DOCUMENTI

Elencare documenti, registri e schede adottati nel sistema di tracciabilità.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
 
Voglio ricevere le newsletter settimanali


Debic
Blancdenoir
Tirreno CT

Debic
Blancdenoir

Tirreno CT
Diemme
Siggi