Come già ampiamente segnalato in diversi nostri articoli, il 13 dicembre 2014 è entrato in vigore il
Regolamento Ue 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori. Lo stesso ha suscitato numerosi dubbi specialmente per tutte quelle imprese facenti parte del mondo della ristorazione collettiva e commerciale (bar, ristoranti, hotel, luoghi di consumo, mense, ecc.), inclusi nel suddetto regolamento.
Nel dettaglio, non erano chiare quali potessero essere le metodologie comunicative da adottare al fine di informare i propri consumatori sulla presenza o meno nei piatti di uno o più allergeni individuati nell’Allegato II del Regolamento 1169/2011.
Viste le numerose materie prime impiegate e la grande possibilità di avere delle “
cross-contamination”, contaminazioni crociate (pericolo che potrebbe essere evitato con corrette procedure, ma pur sempre presente), molti professionisti auspicavano una possibile comunicazione verbale degli allergeni, su diretta richiesta del consumatore; altri invece erano indirizzati al “cartello unico” aspecifico, indicante tutti gli allergeni presenti nella “
black-list”. L’importante in entrambi i casi era “salvare il menu”, evitando di trasformarlo in un “libro informativo”.
A far luce, forse, sulla questione il 16 febbraio 2015 è stata emanata una
nota del ministero della Salute, la quale chiarisce che
l’informazione deve essere scritta, ma l’operatore è libero di scegliere il supporto sul quale riportare le informazioni previste (menu, appositi registri o cartelli o altro sistema equivalente, anche tecnologico, da tenere bene in vista, così da consentire al consumatore di accedervi facilmente e liberamente).
La nota del Ministero infatti riporta quanto segue.
L’obbligo di cui all’articolo 44, paragrafo 2, del Regolamento sopracitato, sarà considerato assolto anche nei seguenti casi:1. L’operatore del settore alimentare si limiti ad indicare per iscritto, in maniera chiara ed in luogo ben visibile, una dicitura del tipo: “le informazioni circa la presenza di sostanze o di prodotti che provocano allergie o intolleranze sono disponibili rivolgendosi al personale in servizio”;2. l’operatore del settore alimentare riporti, per iscritto, sul menu, sul registro o su apposito cartello, una dicitura del tipo: “per qualsiasi informazione su sostanze e allergeni è possibile consultare l’apposita documentazione che verrà fornita, a richiesta, dal personale in servizio”.È comunque necessario che, in ciascuna delle ipotesi sopra menzionate, le informazioni dovute ai sensi del Regolamento 1169/2011 risultino da documentazione scritta, facilmente reperibile sia per gli organi di controllo sia per informare i clienti, di cui il personale avrà preventivamente preso visione e conoscenza con contestuale approvazione per iscritto. In questo modo sarà possibile salvaguardare il menu che, per quanto sia il miglior strumento di comunicazione, per molti deve rimanere lo strumento per invogliare il consumatore al consumo piuttosto che per informarlo sul consumo.È possibile utilizzare anche un formato elettronico, come codici Qr o Applicazioni per smartphone; in questi casi comunque è obbligatorio avere anche della documentazione cartacea da mostrare ad eventuali richiedenti sprovvisti di apparecchi tecnologici. In tutti i casi, il personale dovrà essere debitamente preparato, formato ed informato sulle nuove prassi operative da intraprendere per rispondere prontamente alle nuove richieste legislative.“In medio stat virtus”, professavano i filosofi medievali, e proprio in questa direzione
la nota ministeriale cerca di trovare un punto d’incontro tra associazioni di consumatori sensibili alla questione e ristoratori ed associazioni di professionisti dall’altra, offrendo una strada per applicare quanto deciso in sede europea chiara ed indiscutibile, venendo incontro, per quanto possibile, a tutti gli attori coinvolti.