Lunedì 18 marzo è il primo click day a disposizione degli operatori della ristorazione per poter accedere a nuove quote di personale straniero da impiegare nelle proprie attività. Sempre dello stesso giorno è anche l'approfondimento della Fondazione studi dei Consulenti del lavoro circa il trattamento integrativo speciale riservato ai lavoratori del settore turistico.
Flussi: cosa cambia nel mondo della ristorazione
Nell'ambito del decreto flussi per il triennio 2023-2025, il ministero del Turismo ha esteso le quote di riserva alla ristorazione: nei prossimi click day del 21 e 25 marzo, anche gli imprenditori operanti in questo comparto potranno fare richiesta di lavoratori extra europei.
Nel concreto, il decreto, stabilisce quanti migranti possono accedere legalmente per lavoro in base al Paese di origine e al settore di riferimento. Il ministero ha accettato di aprire le cosiddette “quote di riserva” - finora a uso esclusivo dei settori dell'autotrasporto, agricoltura e turistico-alberghiero - anche al mondo della ristorazione italiana.
Il Ministero del Turismo ha esteso le quote di riserva alla ristorazione per assumere personale immigrato
La misura era stata caldeggiata dalla Fipe-Confcommercio (Federazione italiana pubblici esercizi) e ora anche gli imprenditori della ristorazione potranno accedere alla possibilità di assumere questo personale.
La giornata del 18 marzo è riservata a quanti intendono richiedere quote per lavoro subordinato non stagionale di cittadini di Paesi che hanno accordi di cooperazione con l'Italia. Il 21marzo per i rapporti di lavoro subordinato non stagionale (anche del settore dell'assistenza familiare e socio-sanitaria) e il 25 marzo per il lavoro stagionale.
Trattamento integrativo: cos'è e cosa cambia nel mondo della ristorazione
La Legge di Bilancio 2024 riconosce un trattamento integrativo speciale, vale a dire di un importo aggiuntivo in busta paga, ai soggetti in possesso di determinati requisiti. La platea degli aventi diritto si è notevolmente ampliata rispetto all'anno precedente.
L'importo spettante è pari al 15 per cento della retribuzione lorda corrisposta al lavoratore in quel periodo per le prestazioni di lavoro notturno e di lavoro straordinario, prestato cioè oltre l'orario normale previsto da contratto.
Il beneficio è calcolato sulla retribuzione lorda corrisposta per il lavoro straordinario prestato nei giorni festivi e/o per il lavoro notturno
Il beneficio è calcolato sulla retribuzione lorda corrisposta per il lavoro straordinario prestato nei giorni festivi e/o per il lavoro notturno reso nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2024. Il datore di lavoro può erogare il trattamento integrativo speciale (corrente e/o arretrato) a partire dalla prima retribuzione utile, anche successivamente al 30 giugno 2024, ma comunque entro le operazioni di conguaglio di fine anno. Il credito maturato dal datore di lavoro verrà recuperato attraverso la compensazione nel modello F24. L'Agenzia delle Entrate a riguardo ha istituito il codice tributo specifico “1702”.
Chi può accedere al trattamento integrativo
A poter beneficiare di questo trattamento speciale, quanti lavorano negli esercizi come bar, caffè, gelaterie, pasticcerie e simili, dedicati alla somministrazione di alimenti e bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia e nel comparto del turismo, inclusi gli stabilimenti termali.
C'è anche un requisito reddituale da rispettare. La misura si applica infatti ai lavoratori del settore privato titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nel periodo d'imposta 2023, a 40mila euro, anche derivanti da retribuzioni corrisposte da più datori di lavoro.
L'agevolazione ha un ambito esteso per i lavoratori notturni, ma limitato per gli straordinari nei festivi
Nello specifico, nella normativa viene definito chi viene considerato lavoratore notturno. Secondo la legge, è tale chi, durante il periodo notturno svolge almeno tre ore del suo tempo di lavoro giornaliero impiegato in modo normale, chi - in assenza di una disciplina collettiva - svolge per almeno tre ore lavoro notturno per un minimo di ottanta giorni lavorativi all'anno, riproporzionabili in caso di lavoro a tempo parziale e quanti, sempre di notte, svolgono almeno una parte del proprio orario di lavoro secondo la disciplina dettata dalla contrattazione collettiva.
La portata dell'agevolazione ha un ambito esteso per quanto concerne il lavoro notturno, secondo la Fondazione, ma ha un ambito molto limitato relativamente allo straordinario effettuato nei giorni festivi, dato che questi rappresentano un numero esiguo e solo parte dell'orario di lavoro prestato in queste giornate è espressamente qualificabile come straordinario.