Il regolamento 1379/2013, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore della pesca e acquacoltura, applicativo dal 14 dicembre scorso, reca importanti novità nella etichettatura dei prodotti ittici, a garanzia di trasparenza al consumatore.
Di fatto nel comparto pesca da anni sussiste già l’obbligo di elencare una serie di informazioni del prodotto in vendita all’ingrosso e al dettaglio, cioè la denominazione commerciale corretta, così come precisamente definita da decreti ministeriali, la denominazione scientifica, ossia il nome latino della specie, il metodo di produzione, cioè se allevato o pescato, e la zona di cattura o Stato di allevamento, oltre ovviamente allo stato fisico, cioè se fresco o scongelato.
La novità sostanziale consiste nel trasferire in etichetta anche le informazioni relative all’attrezzo di pesca, se trattasi di pescato, e all’indicazione più precisa della zona di pesca, indicando la sottozona o divisione se il prodotto deriva dalle zone FAO 37 (Mar Mediterraneo) e FAO 27 (mar Atlantico nord orientale); quindi un branzino pescato nel Mar Mediterraneo diventerà: branzino pescato in mar Mediterraneo occidentale o centrale o orientale rispettivamente zone FAO 37.1-37.2-37.3 con ami e palangari piuttosto che con reti da traino.
I prodotti pescati in acque dolci dovranno inoltre recare l’indicazione del bacino idrico oltre allo Stato in cui è avvenuta la pesca, per esempio: persico africano pescato acque dolci lago Vittoria, Tanzania. Per quanto riguarda la dicitura “scongelato” potrà essere omessa in caso di prodotti congelati prima di un trattamento di affumicatura, salatura, marinatura, cottura, oppure per ragioni di sicurezza; a questo proposito è bene ricordare però che una nota ministeriale antecedente prevede l’indicazione comunque del trattamento di bonifica preventiva avvenuta, cioè -20°C per almeno 24 ore per devitalizzare eventuali larve di parassiti, al fine di informare il consumatore sulla sicurezza del prodotto consumato crudo.