Decreto Aiuti Ter, i consigli di Fipe per bar e ristoranti
La Federazione italiana dei pubblici esercizi ha analizzato nel dettaglio l'ultimo documento approvato dal Governo Draghi che prevede numerosi interventi contro il caro energia
È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 223/2022, il Decreto Legge n. 144/2022, c.d. “Aiuti-ter”, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)” (allegato 1), in vigore a decorrere dal 24 settembre 2022 e dovrà essere convertito in legge entro il 22 novembre p.v. dal nuovo Parlamento.
Come anticipato dal Premier Draghi nella conferenza stampa dello scorso 16 settembre, il Decreto Legge prevede, tra l’altro, diverse misure volte a contrastare i rincari dei costi energetici, stanziando, nel complesso, 14 miliardi di euro, con risorse ricavate dall’aumento delle entrate fiscali derivanti dall’inflazione e dalla crescita economica, quindi, senza prevedere alcun scostamento di bilancio.
Trattasi di misure che vengono adottate in parziale accoglimento delle proposte sollecitate dalla Fipe, la Federazione italiana dei pubblici esercizi, che, oltre alle consuete interlocuzioni con le Istituzioni, ha promosso l’iniziativa “Bollette in vetrina” e la campagna “Estate fuori”, rispetto alle quali la Federazione ringrazia le Associazioni aderenti per il forte coinvolgimento delle imprese associate. Inoltre, per consentire agli Associati di avere una panoramica su quanto fatto sino ad ora in ordine alle misure di aiuto per contrastare i rincari energetici, la Federazione ha elaborato un documento informativo che riepiloga i principali interventi approvati – già a partire dal 2020 - a sostegno delle PMI per fronteggiare la crisi energetica in atto, aggiornato alle misure introdotte con il D.L. Aiuti-ter.
Credito d'imposta in favore delle imprese e per l’acquisto di energia elettrica e di gas naturale
La disposizione, in parziale accoglimento delle richieste della Federazione, ripropone le misure del credito d’imposta energia elettrica e gas in favore delle imprese anche per i mesi di ottobre e novembre 2022 (già previste per trimestri precedenti dagli artt. 3 e 4 del D.L. n. 21/2022, c.d. “Taglia prezzi”, conv. con modif. con L. n. 51/2022 – cfr. circolare Fipe n. 86/2022 - e con l’art. 6 del D.L. n. 115/2022, c.d. “Aiuti-bis” – cfr. news Fipe), estendendone la platea dei beneficiari e incrementandone le relative aliquote.
In particolare:
- per quel che concerne l’energia elettrica, in favore delle imprese dotate di contatori di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW (diverse da quelle cc.dd. energivore), è previsto un credito d’imposta pari al 30% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022, a condizione che il prezzo, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, nel III° trimestre del 2022 abbia subito un incremento superiore al 30% rispetto al medesimo trimestre del 2019 (comma 3). Dunque, rispetto alle misure relative al II° e al III° trimestre 2022, l’aliquota del credito passa dal 15 al 30% e potranno accedervi anche le imprese con potenza disponibile inferiore a 16,5 kW;
- quanto al gas naturale, a beneficio di tutte le imprese diverse da quelle cc.dd. gasivore, si prevede un credito d’imposta pari al 40% della spesa sostenuta per l’acquisto di gas naturale, consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022, per usi energetici diversi da quelli termoelettrici, a condizione che il prezzo di riferimento del gas naturale nel III° trimestre del 2022 abbia subito un incremento superiore al 30% rispetto allo stesso periodo del 2019 (comma 4). Anche in questo caso, rispetto agli interventi previsti per i trimestri precedenti, è stato previsto un incremento dell’aliquota del credito d’imposta, che passa dal 25 al 40%.
Con riferimento a entrambi i crediti d’imposta di cui sopra, ove l’impresa destinataria nel III° trimestre dell’anno 2022 e nei mesi di ottobre e novembre 2022 si rifornisca di energia elettrica o di gas naturale dallo stesso venditore da cui si approvvigionava nel III° trimestre dell’anno 2019, il gestore entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta (vale a dire, entro il 29 gennaio 2023) deve inviare al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione in cui è riportato il calcolo dell'incremento di costo della componente energetica e l'ammontare della detrazione spettante per i mesi di ottobre e novembre dell'anno 2022. Le indicazioni relative, tra l’altro, al contenuto minimo della predetta comunicazione saranno fornite dall’ARERA con propria Delibera da emanare entro 10 giorni dall’entrata in vigore della Legge di conversione del Provvedimento in commento (comma 5). Sembra utile chiarire che laddove l’impresa ometta di effettuare la richiesta al fornitore o abbia cambiato nel contempo fornitore, essa dovrà procedere autonomamente al calcolo del credito spettante. Tali crediti d’imposta sono utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs n. 241/1997, sono cumulabili a condizione che non venga superato il costo sostenuto e sono cedibili, solo per intero, ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari (commi 6 e 7). Infine, viene stabilito che entro il 16 febbraio 2023 i beneficiari dei crediti sopra descritti, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito, sono tenuti a trasmettere all’Agenzia delle Entrate un’apposita comunicazione sull’importo del credito maturato nell’esercizio 2022. Il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione saranno definiti con provvedimento dell’Agenzia delle entrate da emanarsi entro il 23 novembre 2022 (vale a dire entro 30 giorni dall’entrata in vigore del D.L. “Aiuti-ter” (comma 8).
Finanziamenti garantiti da SACE a titolo gratuito
La disposizione prevede che, al fine di supportare ulteriormente la liquidità delle imprese nel contesto dell’emergenza energetica, assicurando le migliori condizioni del mercato dei finanziamenti bancari concessi alle imprese per esigenze di capitale d’esercizio per il pagamento delle fatture relative a consumi energetici emesse nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022, le garanzie prestate da SACE S.p.A. ai sensi dell’art. 15 del D.L. n. 50/2022, c.d. “Aiuti”, conv. con modif. dalla L. n. 91/2022 (cfr. circolari Fipe nn. 112/2022 e 82/2022) sono concesse, a titolo gratuito, a condizione che:
- siano rispettate le previsioni in materia di regime “de minimis”;
- il tasso di interesse applicato alla quota garantita del finanziamento non superi, al momento della richiesta di garanzia, il rendimento dei BTP (buoni del tesoro poliennali) di durata media pari o immediatamente superiore al finanziamento concesso, fermo restando che il costo del finanziamento dovrà essere limitato al recupero dei costi e essere inferiore al costo che sarebbe stato richiesto dal soggetto o dai soggetti eroganti per operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della garanzia.
È bene ricordare che, ai fini dell’accesso alla misura, l’art. 15 sopra richiamato – così come modificato ai sensi del comma 5 della norma in commento - prevede che le imprese debbano dimostrare di essere danneggiate direttamente o indirettamente dal conflitto in corso in Ucraina, a causa, tra l’altro, della perturbazione nelle catene di approvvigionamento dei fattori produttivi, in particolare materie prime e semilavorati, o dei loro rincari, ovvero che l’attività d’impresa sia limitata o interrotta quale conseguenza immediata e diretta dei rincari dei costi per energia e gas riconducibile alla crisi in atto e che le esigenze di liquidità siano ad esse riconducibili. Sono altresì ricomprese le esigenze di liquidità delle imprese relative agli obblighi di fornire collaterali per le attività di commercio sul mercato dell’energia. I finanziamenti potranno essere di durata non superiore a 6 anni (estendibile a 8 anni a determinate condizioni), con la possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento di massimo 36 mesi. La garanzia concessa da SACE è pari al 90%, 80%, o 70%, in misura inversamente proporzionale alle dimensioni dell’impresa e al valore del fatturato delle aziende richiedenti.
Quanto all’ammontare del finanziamento garantito, sebbene l’art. 15 comma 5 preveda che esso non possa essere superiore al 15% del fatturato annuo totale medio degli ultimi tre esercizi o, se superiore, al 50% dei costi sostenuti per fonti energetiche nei dodici mesi precedenti il mese della richiesta di finanziamento, l’art. 3, comma 2 del D.L. Aiuti ter dispone che possa essere elevato fino a coprire il fabbisogno di liquidità per i successivi 12 mesi per le piccole e medie imprese e per i successivi 6 mesi per le grandi imprese, in ogni caso entro un importo non superiore a 25 milioni di euro.
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Finanziamenti garantiti dal Fondo di Garanzia PMI a titolo gratuito
La norma prevede interventi a sostegno della liquidità delle piccole e medie imprese, disponendo che per i finanziamenti individuali successivi al 24 settembre 2022 destinati a finalità di copertura dei costi d’esercizio per il pagamento delle fatture, per consumi energetici, emesse nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022, la Garanzia del fondo di garanzia PMI di cui all’art. 2, comma 100, lett. a) della L. n. 662/1996, possa essere concessa a titolo gratuito, a condizione che:
- siano rispettate le previsioni in materia di regime “de minimis”;
- il tasso di interesse applicato alla quota garantita del finanziamento non superi, al momento della richiesta di garanzia, il rendimento dei BTP (buoni del tesoro poliennali) di durata media pari o immediatamente superiore al finanziamento concesso, fermo restando che il costo del finanziamento dovrà essere limitato al recupero dei costi e essere inferiore al costo che sarebbe stato richiesto dal soggetto o dai soggetti eroganti per operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della garanzia.
La garanzia può essere concessa nella misura massima dell’80% dell’importo dell’operazione finanziaria, in favore di tutti i soggetti beneficiari, indipendentemente dalla fascia di appartenenza del merito creditizio (modello di valutazione di cui alla parte IX, lettera A, delle condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l’amministrazione del Fondo di garanzia, allegate al DM MISE 12 febbraio 2019). Anche in questo caso si prevede la possibilità di elevare l’ammontare del finanziamento garantito di un importo non superiore a 25 milioni di euro, laddove siano rispettate determinate condizioni.
Indennità una tantum per i lavoratori dipendenti
La disposizione prevede che a favore dei lavoratori dipendenti, che nel mese di novembre 2022 abbiano una retribuzione non superiore a 1.538 euro e che non siano titolari del trattamento dell’indennità una tantum prevista dall’art. 19 del decreto in commento, vi sia il versamento di un contributo pari a 150 euro. Suddetta indennità è riconosciuta in via automatica al lavoratore, previa dichiarazione di non essere titolare dell’indennità all’art. 19 del decreto in commento. Il riconoscimento dell’indennità in esame non viene meno qualora il lavoratore sia interessato da eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall’INPS. Tale aiuto spetta una sola volta, anche qualora il lavoratore sia titolare di più rapporti di lavoro; inoltre, essa non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile e non costituisce reddito a fini fiscali, né tantomeno a fini previdenziali.
Indennità una tantum per altre categorie di soggetti
La norma dispone che l’INPS eroghi un’indennità una tantum pari a 150 euro nei confronti dei lavoratori che siano stati beneficiari di una delle indennità previste dall'articolo 10 commi da 1 a 9 del “decreto sostegni” e dall'articolo 42 del D. L. 25 maggio 2021 n. 73 (“decreto sostegni bis”), convertito, con modificazioni, dalla L. 23 luglio 2021, n. 106. A favore dei lavoratori stagionali, dei lavoratori a tempo determinato e dei lavoratori intermittenti, che abbiano svolto la loro prestazione per almeno 50 gg e che per l’anno 2021 abbiano un reddito derivante da tali rapporti non superiore a 20.000 euro, l’INPS a domanda eroga un’indennità una tantum pari a 150 euro. Sempre a fronte di una domanda, l’INPS eroga a favore dei lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, che nel 2021 abbiano almeno 50 contributi giornalieri versati e un reddito derivante da tali rapporti pari a 20.000 euro, un’indennità una tantum pari a 150 euro. Tutti questi aiuti sono erogati successivamente all’invio di denunce da parte del datore di lavoro. Inoltre, tali somme non concorrono alla formazione del reddito.
Sostegno del reddito per i lavoratori autonomi
Con la presente disposizione si prevede che l’indennità di cui all’art. 33 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, a favore dei lavoratori autonomi iscritti alle gestioni previdenziali dell’INPS, sia incrementata di 150 euro. L’aumento può essere percepito, a condizione che il lavoratore autonomo nel periodo d’imposta 2021, i soggetti destinatari della predetta indennità abbiano percepito un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro.
Norme in materia di delocalizzazione o cessione di attività di imprese non vertenti in situazione di crisi
Con la suindicata disposizione si stabiliscono ulteriori modifiche da apportare alla disciplina della delocalizzazione o cessione di attività di imprese non vertenti in situazione di crisi, di cui ai commi 224 ss. dell’art. 1 L. n. 234/2021. Il datore di lavoro deve effettuare una comunicazione di intenzione di avvio della procedura, nei confronti di rsa/rsu, sedi territoriali Associazioni sindacali di categoria comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, regioni interessate, Ministero del Lavoro, Ministero dello sviluppo economico e ANPAL, almeno 180 gg prima dell’avvio della procedura stessa. Il piano che il datore di lavoro deve presentare, per evitare ricadute economiche e occupazionali derivanti dalla chiusura di una sede della sua attività, deve essere discusso con le rappresentanze sindacali entro centoventi giorni dalla sua presentazione In caso di mancata sottoscrizione del piano da parte delle organizzazioni sindacali, il datore di lavoro è tenuto a pagare il contributo di cui all'articolo 2, comma 35, della L. 28 giugno 2012, n. 92 innalzato del 500 per cento.
In caso di sottoscrizione del piano il datore di lavoro comunica mensilmente ai soggetti di cui al comma 224 (rsa/rsu, sedi territoriali Associazioni sindacali di categoria comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, regioni interessate, Ministero del Lavoro, Ministero dello sviluppo economico e ANPAL) lo stato di attuazione, dando evidenza del rispetto dei tempi e delle modalità di attuazione, nonché dei risultati delle azioni intraprese. Il datore di lavoro dà comunque evidenza della mancata presentazione del piano ovvero del mancato raggiungimento dell'accordo sindacale nella dichiarazione di carattere non finanziario di cui al D. Lgs. 30 dicembre 2016, n. 254. Non è più previsto che, qualora il datore di lavoro voglia intraprendere la via del licenziamento collettivo, egli sia esonerato dalle consultazioni sindacali volte a trovare soluzioni alternative all’espulsione dei lavoratori. Sono in ogni caso fatte salve le previsioni di maggior favore per i lavoratori sancite dai contratti collettivi di cui all’articolo 51 del D. Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, (contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da Associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria).
Nel caso in cui, all’esito della procedura di cui all’articolo 1 commi 224 ss. della legge di bilancio 2022, il datore di lavoro cessi definitivamente l’attività produttiva o una parte significativa della stessa, anche per effetto di delocalizzazioni, con contestuale riduzione di personale superiore al 40 per cento di quello impiegato mediamente nell’ultimo anno, a livello nazionale o locale, lo stesso è tenuto alla restituzione delle sovvenzioni, dei contributi, sussidi ed ausili finanziari o vantaggi economici a carico della finanza pubblica di cui hanno beneficiato gli stabilimenti produttivi oggetto delle cessazioni o ridimensionamenti di attività di cui alla presente disposizione, e rientranti fra quelli oggetto di iscrizione obbligatoria nel registro aiuti di Stato, percepiti nei 10 anni antecedenti l’avvio della procedura medesima, in proporzione alla percentuale di riduzione del personale. Fino alla completa restituzione delle somme di cui al periodo precedente al soggetto debitore non possono essere concessi ulteriori sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili. Il provvedimento delle singole Amministrazioni che hanno erogato i predetti benefici che dà atto della sussistenza dei presupposti per la restituzione ai sensi della presente disposizione costituisce titolo per la riscossione coattiva mediante ruolo ai sensi del D. Lgs. 26 febbraio 1999 n. 46. Le somme in tal modo riscosse sono riversate in apposito capitolo di bilancio e sono destinate per processi di reindustrializzazione o riconversione industriale delle aree interessate dalla cessazione dell’attività.
La presente disposizione si applica anche alle procedure avviate antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente provvedimento e non già concluse. Qualora alla data di entrata in vigore della presente disposizione, la comunicazione di cui all'articolo 1, comma 224, della Legge di bilancio 2022 sia già stata effettuata, il termine di cui all’articolo 1 comma 231 entro il quale lo stesso deve essere discusso è comunque pari a centoventi giorni.
Proroga regime semplificazione autorizzazioni occupazione suolo pubblico
Con la suindicata norma si prevede che, salvo disdetta dell’interessato, è stata disposta la proroga al 31 dicembre 2022 della disposizione di cui all’art. 9-ter, comma 5, del c.d. “Ristori” (D.L. n. 137/2020, conv. con modif. dalla L. n. 176/2020) che ha consentito ai Pubblici Esercizi la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi di interesse culturale o paesaggistico di strutture amovibili quali dehors, pedane, tavoli, sedute di arredo, ombrelloni purché funzionali all’attività di somministrazione di bevande e alimenti senza le autorizzazioni culturali e paesaggistiche di cui agli artt. 21 e 146 del D. Lgs n. 42/2022 e viene altresì fatta salva la non applicabilità del limite temporale di 180 giorni di cui all’art. 6, comma 1, lettera e-bis, del DPR n. 380/2001 (cfr. circolare Fipe n. 210/2020).
Un vademecum per il risparmio
«Infine, si coglie l’occasione per ricordare che, oltre alle prioritarie richieste di sostegno economico, abbiamo ritenuto utile richiamare l’attenzione su alcune misure di risparmio energetico, con la duplice finalità di evidenziare il comportamento responsabile delle imprese nei riguardi dell’opinione pubblica e, conseguentemente, dinanzi all’adozione di buone pratiche, contrastare eventuali interventi restrittivi sugli orari degli esercizi - sottolinea la Fipe - Si tratta di pochi e in alcuni casi semplici accorgimenti che, tuttavia, possono dare risultati positivi sia a livello di singole attività che, ancor di più, di sistema».
In questo senso, è stato realizzato un vademecum per il risparmio energetico nei pubblici esercizi. È consultabile qui.
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Alberto Lupini
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