Cassa Integrazione entro Pasqua L'assegno lo erogano le banche
Accordo importante tra banche e sindacati che consentirà di ricevere entro il 12 aprile un assegno fino a 1.400 euro per aiutare i lavoratori in periodo di emergenza e sollevare le imprese da oneri complicati
31 marzo 2020 | 18:20
In attesa che siano le aziende a erogare l’integrazione salariale ordinaria e in deroga per l’emergenza Covid-19 prevista dal Governo con il dl Cura Italia saranno le banche ad anticipare le somme ai lavoratori fino a 1400 euro parametrati di 9 settimane di sospensione cassa integrazione a zero ore. L'accordo scadrà il 31 dicembre 2020, fermo restando il completamento delle anticipazioni già in atto. Le Parti si incontreranno nel mese di novembre 2020 per un primo monitoraggio. È quanto prevede l'intesa firmata nella notte, al termine di quasi 6 ore di confronto, tra Abi, Cgil Cisl, Uil, Confindustria, Confapi, Rti, Alleanza coop, Confagricoltura, Claai, Cia, Coldiretti, Confetra e Confedilizia alla presenza del ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo, e del presidente dell'Inps Pasquale Tridico.
L’anticipazione dell’indennità spettante avverrà tramite l’apertura di credito in un conto corrente apposito, se richiesto dalla Banca, per un importo forfettario complessivo pari a 1.400 euro, parametrati a 9 settimane di sospensione a zero ore, ridotto proporzionalmente in caso di durata inferiore, da riproporzionare in caso di rapporto a tempo parziale. L'anticipazione potrà essere reiterata in caso di proroga del periodo di applicazione degli ammortizzatori e l’apertura di credito cesserà con il versamento da parte dell’Inps del trattamento di integrazione salariale, che avrà effetto solutorio del debito maturato e, comunque, non potrà avere durata superiore a sette mesi.
L’anticipazione spetta ai/alle lavoratori/trici , anche soci lavoratori, lavoratori agricoli e della pesca, destinatari di tutti i trattamenti di integrazione al reddito disposti dal Dl Cura Italia e dei successivi interventi normativi vigenti, dipendenti di datori di lavoro che, anche in attesa dell’emanazione dei provvedimenti di autorizzazione del trattamento di integrazione salariale per l’emergenza Covid-19, abbiano sospeso dal lavoro gli stessi a zero ore ed abbiano fatto domanda di pagamento diretto da parte dell’Inps del trattamento di integrazione salariale ordinario o in deroga. Le parti concordano inoltre l’estensione dell’anticipazione all’assegno ordinario erogato dal FIS di cui sia richiesto il pagamento diretto e si impegnano a individuare da subito le modalità operative per l’estensione dell’anticipazione all’assegno ordinario per Covid-19 erogati dagli altri fondi di solidarietà, in relazione alle relative specifiche discipline e ove ne sia richiesto il pagamento diretto.
Per fruire dell'anticipazione i/le lavoratori/trici dovranno presentare la domanda ad una delle Banche che applicano la Convenzione, corredata dalla relativa documentazione, nonché secondo le procedure in uso presso la banca interessata. Le banche favoriranno il ricorso a modalità operative telematiche, al fine di limitare quanto più possibile l’accesso fisico presso le filiali, nel rispetto della necessità, in questa fase di emergenza sanitaria, di garantire il maggior contrasto alla diffusione del coronavirus attraverso le misure di “distanziamento sociale” a tutela della clientela e delle persone che lavorano in banca per erogare i servizi previsti dalla normativa di emergenza . In riferimento all’apertura dell’apposito conto corrente e alla correlata apertura di credito, le banche che applicano la convenzione adotteranno condizioni di massimo favore al fine di evitare costi, in coerenza alla finalità ed alla valenza sociale dell’iniziativa. È fatta salva la facoltà delle Banche di procedere all’apertura di credito previa istruttoria di merito creditizio da effettuarsi nel più breve tempo possibile e in ogni caso in piena autonomia e discrezionalità. In ogni caso, la banca è tenuta a fornire tempestivamente risposta al richiedente.
Il/la lavoratore/trice e/o il datore di lavoro informeranno tempestivamente la Banca interessata circa l’esito della domanda di trattamento di integrazione salariale per l’emergenza Covid-19. In caso di mancato accoglimento della richiesta di integrazione salariale, ovvero allo scadere del termine dei sette mesi, qualora non sia intervenuto il pagamento da parte dell’Inps, la Banca potrà richiedere l’importo dell’intero debito relativo all’anticipazione al lavoratore che provvederà ad estinguerlo entro trenta giorni dalla richiesta. Sussiste la responsabilità in solido del datore di lavoro a fronte di omesse o errate sue comunicazioni alla banca ai sensi della presente convenzione ovvero a fronte del mancato accoglimento - totale o parziale - della richiesta di integrazione salariale per sua responsabilità: in tal caso, la Banca richiederà l’importo al datore di lavoro responsabile in solido, che provvederà entro trenta giorni.
fonte: Adnkronos
Raggiunta l'intesa tra il Governo e le banche per anticipare la cassa integrazione
L’anticipazione dell’indennità spettante avverrà tramite l’apertura di credito in un conto corrente apposito, se richiesto dalla Banca, per un importo forfettario complessivo pari a 1.400 euro, parametrati a 9 settimane di sospensione a zero ore, ridotto proporzionalmente in caso di durata inferiore, da riproporzionare in caso di rapporto a tempo parziale. L'anticipazione potrà essere reiterata in caso di proroga del periodo di applicazione degli ammortizzatori e l’apertura di credito cesserà con il versamento da parte dell’Inps del trattamento di integrazione salariale, che avrà effetto solutorio del debito maturato e, comunque, non potrà avere durata superiore a sette mesi.
L’anticipazione spetta ai/alle lavoratori/trici , anche soci lavoratori, lavoratori agricoli e della pesca, destinatari di tutti i trattamenti di integrazione al reddito disposti dal Dl Cura Italia e dei successivi interventi normativi vigenti, dipendenti di datori di lavoro che, anche in attesa dell’emanazione dei provvedimenti di autorizzazione del trattamento di integrazione salariale per l’emergenza Covid-19, abbiano sospeso dal lavoro gli stessi a zero ore ed abbiano fatto domanda di pagamento diretto da parte dell’Inps del trattamento di integrazione salariale ordinario o in deroga. Le parti concordano inoltre l’estensione dell’anticipazione all’assegno ordinario erogato dal FIS di cui sia richiesto il pagamento diretto e si impegnano a individuare da subito le modalità operative per l’estensione dell’anticipazione all’assegno ordinario per Covid-19 erogati dagli altri fondi di solidarietà, in relazione alle relative specifiche discipline e ove ne sia richiesto il pagamento diretto.
Nunzia Catalfo, ministro del Lavoro
Per fruire dell'anticipazione i/le lavoratori/trici dovranno presentare la domanda ad una delle Banche che applicano la Convenzione, corredata dalla relativa documentazione, nonché secondo le procedure in uso presso la banca interessata. Le banche favoriranno il ricorso a modalità operative telematiche, al fine di limitare quanto più possibile l’accesso fisico presso le filiali, nel rispetto della necessità, in questa fase di emergenza sanitaria, di garantire il maggior contrasto alla diffusione del coronavirus attraverso le misure di “distanziamento sociale” a tutela della clientela e delle persone che lavorano in banca per erogare i servizi previsti dalla normativa di emergenza . In riferimento all’apertura dell’apposito conto corrente e alla correlata apertura di credito, le banche che applicano la convenzione adotteranno condizioni di massimo favore al fine di evitare costi, in coerenza alla finalità ed alla valenza sociale dell’iniziativa. È fatta salva la facoltà delle Banche di procedere all’apertura di credito previa istruttoria di merito creditizio da effettuarsi nel più breve tempo possibile e in ogni caso in piena autonomia e discrezionalità. In ogni caso, la banca è tenuta a fornire tempestivamente risposta al richiedente.
Il/la lavoratore/trice e/o il datore di lavoro informeranno tempestivamente la Banca interessata circa l’esito della domanda di trattamento di integrazione salariale per l’emergenza Covid-19. In caso di mancato accoglimento della richiesta di integrazione salariale, ovvero allo scadere del termine dei sette mesi, qualora non sia intervenuto il pagamento da parte dell’Inps, la Banca potrà richiedere l’importo dell’intero debito relativo all’anticipazione al lavoratore che provvederà ad estinguerlo entro trenta giorni dalla richiesta. Sussiste la responsabilità in solido del datore di lavoro a fronte di omesse o errate sue comunicazioni alla banca ai sensi della presente convenzione ovvero a fronte del mancato accoglimento - totale o parziale - della richiesta di integrazione salariale per sua responsabilità: in tal caso, la Banca richiederà l’importo al datore di lavoro responsabile in solido, che provvederà entro trenta giorni.
fonte: Adnkronos
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