Bonus per mense e catering: domande da presentare entro il 20 giugno
Sono ammesse al beneficio le imprese che svolgono servizi di ristorazione collettiva non occasionale definiti da un contratto, pubblico o privato, per una comunità delimitata e definita
C'è tempo fino al 20 giugno per presentare la domanda di accesso al contributo a fondo perduto per la ristorazione collettiva previsto dal Dl Sostegni bis (Dl n. 73/2021, art. 43-bis). Rientrano tra i beneficiari le imprese che svolgono servizi di ristorazione non occasionale di comunità, come per esempio mense scolastiche, aziendali, ospedaliere, che nel 2020 hanno avuto un calo di ricavi non inferiore al 15% rispetto al 2019.
Bonus ristorazione collettiva: i requisiti
Possono presentare richiesta del contributo le imprese che svolgono servizi di ristorazione non occasionale definiti da un contratto con un committente – pubblico o privato – per la ristorazione di una comunità delimitata e definita la cui attività – come comunicata con il modello AA7/AA9 all’Agenzia delle Entrate – è individuata da uno dei seguenti Codici Ateco:
- 29.10 Mense
- 29.20 Catering continuativo su base contrattuale
Per le imprese costituite nel corso del 2019, la determinazione del calo del fatturato previsto dalla norma sarà calcolata in base ai valori degli imponibili delle fatture emesse e dei corrispettivi certificati nei periodi infrannuali di riferimento.
Per accedere al contributo le imprese devono:
- risultare regolarmente costituite, essere iscritte e attive nel Registro delle imprese alla data di presentazione dell’istanza;
- avere sede legale o operativa ubicata sul territorio nazionale;
- presentare un ammontare dei ricavi nell’anno 2019 generato per almeno il 50% dai corrispettivi per i contratti di ristorazione collettiva sopra indicati
Come presentare la domanda
Il modello per richiedere il contributo dovrà essere trasmesso entro il 20 giugno 2022 utilizzando i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate o il servizio web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito internet dell’Agenzia. La trasmissione può essere effettuata anche da un intermediario delegato alla consultazione del Cassetto fiscale o al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche del portale “Fatture e Corrispettivi”; in alternativa il richiedente può conferire una specifica delega.
L’istanza deve contenere l’indicazione del possesso dei requisiti previsti, dell’assenza di cause di esclusione o ostative, del numero di lavoratori dipendenti alla data del 31 dicembre 2019 necessario ai fini della ripartizione delle risorse finanziarie stanziate, e del rispetto delle condizioni e dei limiti della sezione 3.1 del Temporary Framework (Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19” e successive modificazioni).
Il sostegno spettante verrà accreditato direttamente sul conto corrente del beneficiario indicato nell’istanza.
Nel periodo in cui si può trasmettere l’istanza, in caso di errore, è possibile presentarne una nuova, in sostituzione di quella già inviata e – sempre entro il 20 giugno – può essere inviata una rinuncia, se il contributo richiesto non è spettante.
L'ammontare del contributo
Le risorse finanziarie (articolo 43-bis, comma 1, del Dl Sostegni bis) sono ripartite prioritariamente in egual misura tra i tutti i soggetti che hanno validamente presentato l’istanza fino all’importo di 10mila euro ciascuno. Le eventuali risorse finanziarie rimanenti saranno ripartite tra tutti i soggetti beneficiari a seconda del numero di lavoratori dipendenti di ciascuna impresa rispetto alla somma dei lavoratori dipendenti di tutte le imprese che hanno presentato richiesta e per le quali il contributo risulta spettante, ferme restando le condizioni del Temporary Framework attualmente vigenti.
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Alberto Lupini
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