Tassa di soggiorno non versata? Il Comune può rivalersi sull'albergo addebitando una sanzione
Il legislatore definisce i gestori d'albergo "agenti contabili". Ciò significa che nella riscossione dell'imposta le responsabilità di incasso e versamento nelle casse comunali è delle strutture ricettive
01 febbraio 2021 | 11:49
I gestori degli alberghi continuano ad essere agenti contabili. Cosa significa? Che il Comune dove sorge la struttura può rivolgersi alla stessa pretendendo il versamento del tributo qualora questo non dovesse risultare con una penale del 30% per via dell’ex articolo 13, Dlgs 471/1997. A loro volta i gestori hanno il diritto di rivalsa dell’imposta di soggiorno nei confronti del turista, che è tenuto a pagarla.
Il regolamento è entrato in vigore con l’emanazione dell’articolo 180 del Dl 34/2020. Le disquisizioni e polemiche su questo aspetto non sono mancate soprattutto in chiave penale. Prima di questa novità infatti il gestore era considerato assolutamente estraneo al rapporto d’imposta che sussisteva solo ed esclusivamente tra Comune e turista.
Albergo da sempre soggetto a responsabilità
Formalmente l’albergo era solo un “ausiliario” in quanto incassava l’imposta ma solo per versarla al Comune, ma era piuttosto chiaro che già in quel momento il suo ruolo era di “agente contabile” anche per via di responsabilità come il danno erariale o il peculato nel caso in cui l’imposta non arrivasse nelle casse comunali.
Anche su questo aspetto il dibattito si è acceso. La sezione Penale della Cassazione ha escluso il reato di peculato e la Suprema corta ha detto che non opera la depenalizzazione, con riferimento a violazioni commesse in passato, poiché si è modificata radicalmente la struttura della fattispecie di illecito.
Ma sulla qualifica di agente contabile la Corte dei conti, prima della Sicilia e poi della Toscana, ha ritenuto che nulla sarebbe cambiato in quanto alla responsabilità erariale del gestore. Questo significa che l’albergatore è ancora tenuto a incassare l’imposta dal turista e versarla nelle casse comunali e non può dunque essere considerato sostituto d’imposta, ma responsabile d’imposta.
Cosa cambia? Che il responsabile è per definizione co-obbligato in solido con il contribuente, il sostituto invece lo diventa solo a fronte di previsioni espresse. E ancora: la rivalsa verso il contribuente è obbligatoria nel rapporto di sostituzione, solo facoltativa invece nel caso del responsabile.
Il regolamento è entrato in vigore con l’emanazione dell’articolo 180 del Dl 34/2020. Le disquisizioni e polemiche su questo aspetto non sono mancate soprattutto in chiave penale. Prima di questa novità infatti il gestore era considerato assolutamente estraneo al rapporto d’imposta che sussisteva solo ed esclusivamente tra Comune e turista.
L'albergo è agente contabile
Albergo da sempre soggetto a responsabilità
Formalmente l’albergo era solo un “ausiliario” in quanto incassava l’imposta ma solo per versarla al Comune, ma era piuttosto chiaro che già in quel momento il suo ruolo era di “agente contabile” anche per via di responsabilità come il danno erariale o il peculato nel caso in cui l’imposta non arrivasse nelle casse comunali.
Anche su questo aspetto il dibattito si è acceso. La sezione Penale della Cassazione ha escluso il reato di peculato e la Suprema corta ha detto che non opera la depenalizzazione, con riferimento a violazioni commesse in passato, poiché si è modificata radicalmente la struttura della fattispecie di illecito.
Ma sulla qualifica di agente contabile la Corte dei conti, prima della Sicilia e poi della Toscana, ha ritenuto che nulla sarebbe cambiato in quanto alla responsabilità erariale del gestore. Questo significa che l’albergatore è ancora tenuto a incassare l’imposta dal turista e versarla nelle casse comunali e non può dunque essere considerato sostituto d’imposta, ma responsabile d’imposta.
Cosa cambia? Che il responsabile è per definizione co-obbligato in solido con il contribuente, il sostituto invece lo diventa solo a fronte di previsioni espresse. E ancora: la rivalsa verso il contribuente è obbligatoria nel rapporto di sostituzione, solo facoltativa invece nel caso del responsabile.
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