Stop ai viaggi, -10 milioni di turisti E i rimborsi? Contrasti Italia-Ue
Il turismo paga dazio probabilmente più di ogni altro settore, in Italia e nel mondo. Al di là delle partenze che non avverranno, c'è il problema di quelle cancellate. Le normative italiane ed europee sono diverse . L'evoluzione dipenderà da molti fattori, ma sarà probabilmente il "buonsenso" a prevalere su giudici, operatori e clientela
04 aprile 2020 | 15:39
C’è molta confusione nel mondo del turismo per quello che concerne i rimborsi di viaggi di cui i clienti non hanno potuto godere a causa dell’emergenza coronavirus. Anche in questo frangente vigono due normative che si scontrano: quella nazionale che dà ragione agli operatori i quali propongono di versare ai mancati viaggiatori voucher sostitutivi; e quella europea che dà ragione ai clienti i quali chiedono la restituzione “sull’unghia” dei soldi.
La battaglia ipotetica che si potrebbe scatenare tra cliente ed operatore non sembra essere destinata a scoppiare, non tanto perché si presuppone che uno dei due cederà, quanto perché è plausibile che l’Ue alleggerisca a favore degli operatori la normativa. Questo potrebbe avvenire alla luce del fatto che da una parte un’eventuale processo decollerà tra diverso tempo per via del blocco, dall’altra gli operatori - anche volendo - sono destinati a non avere più soldi per i rimborsi. Dopo aver azzerato il marzo del turismo, il coronavirus ha cancellato anche il mese di aprile, vacanze di Pasqua e ponti di primavera inclusi, per un totale di 10,5 milioni di viaggiatori “svaniti” e di 3,3 miliardi di consumi turistici perduti. A stimarlo è Cst Firenze per Assoturismo Confesercenti.
Il Sole 24 Ore ripora: “L’articolo 28, comma 5 del decreto legge n. 9 del 2 marzo 2020 ha previsto che, in caso di recesso da parte del consumatore, l’organizzatore possa offrire un pacchetto alternativo, restituire il prezzo o emettere un voucher a favore del consumatore, in caso di annullamento di vacanze già prenotate. I voucher sono di importo pari al dovuto, da utilizzare entro un anno dall’emissione. La scelta sembra rimessa all’organizzatore del viaggio e proprio qui sta il problema. Non solo perché il consumatore - per esigenze o scelte personali - potrebbe non essere in grado di fruire del voucher entro l’anno, ma anche perché il Dl 9/2020 contrasta con il Codice del turismo, che ha introdotto in Italia le protezioni previste dalla Ue. E, secondo queste ultime norme, se l’impossibilità non è dipesa da scelta del consumatore, questi potrebbe pretendere il rimborso di quanto già pagato. Il Dlgs 79/2011 (Codice del turismo), che ha recepito la direttiva 2008/122/CE e viene richiamato dallo stesso Dl 9/2020, richiama nell’articolo 41, richiama proprio i casi di impossibilità a effettuare il viaggio causati da emergenze sanitarie. Stabilendo che il consumatore ha diritto al rimborso senza penalità. Inoltre la direttiva comunitaria n. 314/90/CEE, al ventiduesimo considerando, aveva già precisato che gli Stati membri devono avere la facoltà di adottare disposizioni più severe in materia di viaggi «tutto compreso», ma al fine di tutelare il consumatore. Più di recente l’articolo 12 della direttiva CE 2015/2302 ribadisce che l’organizzatore deve garantire al consumatore il rimborso integrale di quanto già pagato. Dal punto di vista tecnico, poi, l’articolo 28 del Dl 9/2020 prevede l’ipotesi in cui sia il viaggiatore a chiedere l’annullamento del viaggio, dandogli la possibilità di ottenere il rimborso. Diverso è il caso in cui il viaggio sia annullato dalla stessa agenzia di viaggi a causa dell’emergenza sanitaria. In questa ipotesi, chi ha già anticipato le somme è tenuto a restituirle al cliente, non potendo trattenerle indebitamente. Si tratta di risoluzione per cause di forza maggiore e la scelta in questi casi non è rimessa all’organizzatore del viaggio”.
Diversa la questione se si è stato acquistato un biglietto aereo o del treno o per una nave o un soggiorno e non si può più partire a causa dell’emergenza sanitaria in corso. In questo caso esiste l’articolo 1463 del Codice civile che prevede il rimborso del biglietto trattandosi di una impossibilità sopravvenuta che non dipende da colpa del consumatore.
Tuttavia, a smentita, c’è la novità rappresentata dall’articolo 88 del decreto legge n. 18 del 17 marzo scorso (il Cura Italia) il quale prevede che il venditore possa emettere un voucher di rimborso entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta del consumatore, da utilizzare entro un anno dall’emissione. La Commissione europea ha detto la sua sostenendo - in piena emergenza - che la scelta tra rimborso e voucher spetti al passeggero.
E in caso si andasse al contenzioso? “Il giudice italiano - sostiene sempre il Sole 24 Ore nel suo articolo - potrebbe accogliere le richieste dei consumatori, disapplicare la normativa italiana o rimettere addirittura la questione alla Corte di giustizia Ue, per far accertare la difformità della norma italiana. Gli operatori potrebbero eccepire che proprio il carattere emergenziale di queste norme italiane le rende un’eccezione compatibile con il diritto comunitario, ma la Commissione europea al momento dà ai giudici una base per bocciare questa tesi. In ogni caso, qualunque sentenza rischia di infrangersi contro la realtà dell’economia: tanti operatori rischiano di fallire. Quindi appare preferibile raggiungere un accordo che provochi a entrambe le parti il minor danno possibile”.
Discussione accesa sui rimborsi dei viaggi
La battaglia ipotetica che si potrebbe scatenare tra cliente ed operatore non sembra essere destinata a scoppiare, non tanto perché si presuppone che uno dei due cederà, quanto perché è plausibile che l’Ue alleggerisca a favore degli operatori la normativa. Questo potrebbe avvenire alla luce del fatto che da una parte un’eventuale processo decollerà tra diverso tempo per via del blocco, dall’altra gli operatori - anche volendo - sono destinati a non avere più soldi per i rimborsi. Dopo aver azzerato il marzo del turismo, il coronavirus ha cancellato anche il mese di aprile, vacanze di Pasqua e ponti di primavera inclusi, per un totale di 10,5 milioni di viaggiatori “svaniti” e di 3,3 miliardi di consumi turistici perduti. A stimarlo è Cst Firenze per Assoturismo Confesercenti.
Il Sole 24 Ore ripora: “L’articolo 28, comma 5 del decreto legge n. 9 del 2 marzo 2020 ha previsto che, in caso di recesso da parte del consumatore, l’organizzatore possa offrire un pacchetto alternativo, restituire il prezzo o emettere un voucher a favore del consumatore, in caso di annullamento di vacanze già prenotate. I voucher sono di importo pari al dovuto, da utilizzare entro un anno dall’emissione. La scelta sembra rimessa all’organizzatore del viaggio e proprio qui sta il problema. Non solo perché il consumatore - per esigenze o scelte personali - potrebbe non essere in grado di fruire del voucher entro l’anno, ma anche perché il Dl 9/2020 contrasta con il Codice del turismo, che ha introdotto in Italia le protezioni previste dalla Ue. E, secondo queste ultime norme, se l’impossibilità non è dipesa da scelta del consumatore, questi potrebbe pretendere il rimborso di quanto già pagato. Il Dlgs 79/2011 (Codice del turismo), che ha recepito la direttiva 2008/122/CE e viene richiamato dallo stesso Dl 9/2020, richiama nell’articolo 41, richiama proprio i casi di impossibilità a effettuare il viaggio causati da emergenze sanitarie. Stabilendo che il consumatore ha diritto al rimborso senza penalità. Inoltre la direttiva comunitaria n. 314/90/CEE, al ventiduesimo considerando, aveva già precisato che gli Stati membri devono avere la facoltà di adottare disposizioni più severe in materia di viaggi «tutto compreso», ma al fine di tutelare il consumatore. Più di recente l’articolo 12 della direttiva CE 2015/2302 ribadisce che l’organizzatore deve garantire al consumatore il rimborso integrale di quanto già pagato. Dal punto di vista tecnico, poi, l’articolo 28 del Dl 9/2020 prevede l’ipotesi in cui sia il viaggiatore a chiedere l’annullamento del viaggio, dandogli la possibilità di ottenere il rimborso. Diverso è il caso in cui il viaggio sia annullato dalla stessa agenzia di viaggi a causa dell’emergenza sanitaria. In questa ipotesi, chi ha già anticipato le somme è tenuto a restituirle al cliente, non potendo trattenerle indebitamente. Si tratta di risoluzione per cause di forza maggiore e la scelta in questi casi non è rimessa all’organizzatore del viaggio”.
Diversa la questione se si è stato acquistato un biglietto aereo o del treno o per una nave o un soggiorno e non si può più partire a causa dell’emergenza sanitaria in corso. In questo caso esiste l’articolo 1463 del Codice civile che prevede il rimborso del biglietto trattandosi di una impossibilità sopravvenuta che non dipende da colpa del consumatore.
Tuttavia, a smentita, c’è la novità rappresentata dall’articolo 88 del decreto legge n. 18 del 17 marzo scorso (il Cura Italia) il quale prevede che il venditore possa emettere un voucher di rimborso entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta del consumatore, da utilizzare entro un anno dall’emissione. La Commissione europea ha detto la sua sostenendo - in piena emergenza - che la scelta tra rimborso e voucher spetti al passeggero.
E in caso si andasse al contenzioso? “Il giudice italiano - sostiene sempre il Sole 24 Ore nel suo articolo - potrebbe accogliere le richieste dei consumatori, disapplicare la normativa italiana o rimettere addirittura la questione alla Corte di giustizia Ue, per far accertare la difformità della norma italiana. Gli operatori potrebbero eccepire che proprio il carattere emergenziale di queste norme italiane le rende un’eccezione compatibile con il diritto comunitario, ma la Commissione europea al momento dà ai giudici una base per bocciare questa tesi. In ogni caso, qualunque sentenza rischia di infrangersi contro la realtà dell’economia: tanti operatori rischiano di fallire. Quindi appare preferibile raggiungere un accordo che provochi a entrambe le parti il minor danno possibile”.
© Riproduzione riservata
• Leggi CHECK-IN: Ristoranti, Hotel e Viaggi
• Iscriviti alle newsletter settimanali via mail |
• Abbonati alla rivista cartacea Italia a Tavola |
• Iscriviti alla newsletter su WhatsApp |
• Ricevi le principali news su Telegram |
“Italia a Tavola è da sempre in prima linea per garantire un’informazione libera e aggiornamenti puntuali sul mondo dell’enogastronomia e del turismo, promuovendo la conoscenza di tutti i suoi protagonisti attraverso l’utilizzo dei diversi media disponibili”
Alberto Lupini
Edizioni Contatto Surl | via Piatti 51 24030 Mozzo (BG) | P.IVA 02990040160 | Mail & Policy
| Reg. Tribunale di Bergamo n. 8 del 25/02/2009 - Roc n. 10548
Italia a Tavola è il principale quotidiano online rivolto al mondo Food Service, Horeca, GDO, F&B Manager, Pizzerie, Pasticcerie, Bar, Ospitalità, Turismo, Benessere e Salute. italiaatavola.net è strettamente integrato
con tutti i mezzi del network: i magazine mensili Italia a Tavola e CHECK-IN, le newsletter quotidiane su Whatsapp e Telegram, le newsletter settimanali rivolte a professionisti ed appassionati, i canali video e la presenza sui principali social (Facebook, X, Youtube, Instagram, Threads, Flipboard, Pinterest, Telegram e Twitch). ©® 2024
Italia a Tavola è il principale quotidiano online rivolto al mondo Food Service, Horeca, GDO, F&B Manager, Pizzerie, Pasticcerie, Bar, Ospitalità, Turismo, Benessere e Salute. italiaatavola.net è strettamente integrato
con tutti i mezzi del network: i magazine mensili Italia a Tavola e CHECK-IN, le newsletter quotidiane su Whatsapp e Telegram, le newsletter settimanali rivolte a professionisti ed appassionati, i canali video e la presenza sui principali social (Facebook, X, Youtube, Instagram, Threads, Flipboard, Pinterest, Telegram e Twitch). ©® 2024