Abbassare i canoni d’affitto per i locali messi in difficoltà dal covid è legale. A dirlo è stato il Tribunale di Roma che ha concesso lo sconto ad un ristoratore, in aggiunta al credito d’imposta previsto dal Decreto agosto. Del resto, come più volte sottolineato dalla Federazione italiana pubblici esercizi (Fipe) in tutte le sedi istituzionali, l’enorme crisi che ha colpito l’economia del nostro Paese, e in particolare il settore dei pubblici esercizi, ha reso insostenibili le spese a cui gli imprenditori devono far fronte per tenere in vita le proprie attività. Tra queste, una delle principali, è proprio quella che riguarda gli affitti.
Sconto sull'affitto del locale, sì del giudice
«Il contesto sociale ed economico è cambiato in maniera drastica a causa della pandemia - dichiara
Roberto Calugi, direttore generale di Fipe-Confcommercio - e non si può non tenere in considerazione questo aspetto. La nostra Federazione denuncia ormai da mesi la necessità di
ridefinire gli accordi sui canoni di locazione affinché possano essere sostenibili tenendo in considerazione il calo dei fatturati, in media di circa il 40%, con cui devono fare i conti i nostri imprenditori».
«I fatti - continua Calugi - dicono che le misure adottate dal Governo su questo tema, il credito d’imposta a copertura parziale dei canoni di locazione, non si sono rivelate sufficienti. Ridefinire i contratti dovrebbe essere il frutto di uno spontaneo accordo tra locatore e locatario ma, purtroppo, spesso non è così. Tuttavia, è di pochi giorni fa la notizia che il Tribunale di Roma, in un provvedimento cautelare, ha stabilito che la richiesta di un ristoratore romano di vedere abbassato l’affitto per il proprio locale è del tutto legittima, proprio in virtù dell’evidente stravolgimento del contesto economico. Nello specifico, il giudice ha ritenuto di imporre, in aggiunta al credito di imposta al 60%, una riduzione temporanea del canone pari al 40% per i mesi di aprile e maggio 2020, e al 20% per i mesi da giugno 2020 a marzo 2021. Tale provvedimento è in linea con quanto già statuito nei mesi scorsi dal Tribunale di Venezia e anche per questo ci sembra un segnale importante che lascia ben sperare e conferma la fondatezza delle istanze avanzate dalla Federazione, che auspichiamo possano essere recepite dal legislatore come sta facendo la più attenta giurisprudenza».
Dal punto di vista legislativo è stato il testo del decreto Rilancio ad introdurre un bonus affitti per i mesi di marzo, aprile e maggio. Con il decreto agosto il credito d’imposta viene rinnovato per un’ulteriore mensilità. Non cambia il perimetro dei soggetti beneficiari della misura. Si tratta degli esercenti attività d’impresa, arte o professione, per i quali il decreto Rilancio n. 34/2020 ha istituito un credito d’imposta nella misura del 60% del canone di locazione corrisposto a marzo, aprile e maggio 2020, per immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento di:
• attività industriale,
• commerciale,
• artigianale,
• agricola,
• attività di interesse turistico
• esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo.
La proroga del decreto agosto lascia invariati i requisiti per accedervi:
• un limite relativo a ricavi o compensi, non superiori a 5 milioni di euro per il 2019;
• una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di nel mese di riferimento di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente.
Come specificato con la circolare n. 14 dell’Agenzia delle Entrate il credito di imposta spetta alle strutture alberghiere indipendentemente dal volume di affari registrato, e quindi anche nel caso in cui i ricavi o i compensi del 2019 superino i 5 milioni di euro. Nessun limite anche per le strutture termali, secondo le novità previste dal decreto agosto. Resta pari al 30% il credito d’imposta spettante per i contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo.
Con le ulteriori modifiche la possibilità di accedere al credito d’imposta è stata estesa alle attività commerciali con fatturati superiori a 5 milioni di euro nel 2019: il bonus sugli affitti sarà in tal caso pari al 20% e 10% in caso di affitto d’azienda. Alle novità del decreto rilancio si affiancano ora le modifiche previste dal decreto legge approvato l’8 agosto 2020.
Riepilogando quindi:
• il credito d’imposta per gli affitti di immobili ad uso non abitativo spetta anche per il mese di giugno;
• per le imprese del settore turismo spetta anche per il mese di luglio;
• le strutture termali vengono inserite tra le attività beneficiarie del credito d’imposta a prescindere dal volume di ricavi o compensi del 2019.
Dal momento dell'annuncio delle riaperture dei pubblici esercizi la Fipe aveva invocato una rimodulazione dei canoni puntando sulla proporzione tra il canone stesso e la diminuzione dei ricavi, ma il Governo non era mai arrivato a tanto. Era stata paventata la possibilità di una cedolare secca al 10% per gli affitti commerciali che però si era poi persa nei meandri delle modifiche ai decreti.