Rimborsi, agenzie di viaggio: «Prima inizino le compagnie aeree»
Le agenzie di viaggio non sono responsabili dei voli cancellati, ma se dalle compagnie aeree vengono corrisposti dei voucher diventa impossibile per le agenzie rimborsare i clienti
25 giugno 2020 | 11:46
Il Regolamento comunitario di tutela dei passeggeri prevede rimborsi economici e non obbligatoriamente voucher in caso i voli siano stati cancellati per cause non riconducibili all'emergenza Covid-19. Questo è il punto di partenza degli accertamenti iniziati dall'Enac, indagini che mirano a garantire il pieno rispetto delle norme da parte compagnie aeree, in questo periodo di crisi. Le agenzie di viaggio in questo senso sono state chiare: se le compagnie aeree non rimborsano ma danno il corrispettivo del costo del volo in voucher, per le agenzie diventa impossibile (senza liquidità) rimborsare i clienti.
«Occorre senso di responsabilità da parte di tutti. Le agenzie di viaggio, nell’attuale contesto di drammatica realtà operativa, non possono essere il capro espiatorio delle eventuali inadempienze dei vettori, né tantomeno rimborsare perché non c’è liquidità, soprattutto se gli agenti non ricevono a loro volta il rimborso da parte delle compagnie aeree». È quanto afferma il presidente di Assoviaggi Confesercenti Gianni Rebecchi.
Un primo caso che viene subito chiarito da Rebecchi riguarda l'annullamento di un volo che il cliente ha acquistato in agenzia, ma non connesso ad un pacchetto turistico. «Se l’agenzia intermediaria del solo volo riceve dal vettore, in luogo del rimborso, un voucher, dovrà consegnarlo al cliente. Essa, però, andrà considerata estranea all’eventuale contenzioso che il cliente decidesse di instaurare nei confronti del vettore, per ottenere il rimborso in luogo del voucher e, ricorrendone le condizioni, la compensazione pecuniaria».
Una situazione diversa invece è quella in cui il cliente ha acquistato un pacchetto turistico con volo annesso. In questo caso «l’articolo 42 del Codice del Turismo stabilisce la responsabilità dell’organizzatore per l'esecuzione dei servizi turistici previsti dal contratto di pacchetto turistico, indipendentemente dal fatto che tali servizi turistici devono essere prestati dall'organizzatore stesso o da altri fornitori di servizi turistici. Ne consegue che in caso di cancellazione del volo da parte del vettore - seppur in assenza delle condizioni che legittimerebbero l’emissione del voucher - l’agenzia dovrà comunque approntare i rimedi previsti dal Codice del Turismo».
Vale a dire:
Rebecchi aggiunge un'ulteriore precisazione: «Va escluso che, in tali casi, l’organizzatore debba altresì corrispondere al passeggero la compensazione prevista dal Regolamento Comunitario 261/2004, posto che tale obbligo è espressamente previsto in capo al vettore, mentre resterebbe salvo il diritto dell’agenzia di rivalersi sul vettore per le conseguenze della cancellazione».
Le agenzie di viaggio non vogliono essere il capro espiatorio delle compagnie aeree
«Occorre senso di responsabilità da parte di tutti. Le agenzie di viaggio, nell’attuale contesto di drammatica realtà operativa, non possono essere il capro espiatorio delle eventuali inadempienze dei vettori, né tantomeno rimborsare perché non c’è liquidità, soprattutto se gli agenti non ricevono a loro volta il rimborso da parte delle compagnie aeree». È quanto afferma il presidente di Assoviaggi Confesercenti Gianni Rebecchi.
Un primo caso che viene subito chiarito da Rebecchi riguarda l'annullamento di un volo che il cliente ha acquistato in agenzia, ma non connesso ad un pacchetto turistico. «Se l’agenzia intermediaria del solo volo riceve dal vettore, in luogo del rimborso, un voucher, dovrà consegnarlo al cliente. Essa, però, andrà considerata estranea all’eventuale contenzioso che il cliente decidesse di instaurare nei confronti del vettore, per ottenere il rimborso in luogo del voucher e, ricorrendone le condizioni, la compensazione pecuniaria».
Una situazione diversa invece è quella in cui il cliente ha acquistato un pacchetto turistico con volo annesso. In questo caso «l’articolo 42 del Codice del Turismo stabilisce la responsabilità dell’organizzatore per l'esecuzione dei servizi turistici previsti dal contratto di pacchetto turistico, indipendentemente dal fatto che tali servizi turistici devono essere prestati dall'organizzatore stesso o da altri fornitori di servizi turistici. Ne consegue che in caso di cancellazione del volo da parte del vettore - seppur in assenza delle condizioni che legittimerebbero l’emissione del voucher - l’agenzia dovrà comunque approntare i rimedi previsti dal Codice del Turismo».
Vale a dire:
- Offerta al cliente di una soluzione diversa per raggiungere comunque la destinazione, o tornare da essa, senza maggiorazioni di prezzo a carico del cliente;
- Diritto di risoluzione del contratto da parte del cliente con diritto alla restituzione del prezzo versato;
- Offerta di pacchetto sostitutivo.
Rebecchi aggiunge un'ulteriore precisazione: «Va escluso che, in tali casi, l’organizzatore debba altresì corrispondere al passeggero la compensazione prevista dal Regolamento Comunitario 261/2004, posto che tale obbligo è espressamente previsto in capo al vettore, mentre resterebbe salvo il diritto dell’agenzia di rivalersi sul vettore per le conseguenze della cancellazione».
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Alberto Lupini
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