Chiusi anche uffici e cantieri Il nuovo Decreto stringe la corda
Il Decreto firmato il 22 marzo impone la chiusura di tutte le attività che non rientrano nei servizi essenziali o di pubblica utilità. Resta operativa l’intera filiera alimentare, aperti supermercati, farmacie e banche
23 marzo 2020 | 11:41
Sì alle filiere produttive ritenute “necessarie”, no a tutto il resto. Il nuovo Decreto annunciato in diretta Facebook sabato sera e firmato ieri sera, 22 marzo, dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte per far fronte all'emergenza sanitaria in atto chiude di fatto aziende e uffici almeno fino al 3 aprile, giorno in cui scadranno gli effetti del decreto dell’11 marzo scorso. Le attività che non rientrano nella lista dei servizi essenziali o di pubblica utilità avranno tempo fino a mercoledì 25 marzo per adeguarsi alle nuove disposizioni e chiudere, provvedendo a spedire eventuale merce in giacenza. Fermo restando la possibilità di proseguire l’attività da remoto attraverso lo smart working.
Resta operativa l’intera filiera alimentare, quella dei dispositivi medico-sanitari, della farmaceutica e i servizi di call center. Aperte anche quelle attività che risultano funzionali ad assicurare la continuità delle filiere autorizzate, previa comunicazione al prefetto, il quale può sospendere tali attività se non sussistono le condizioni. Consentite anche le attività legate alle famiglie (colf e badanti, portieri nei condomini...). Chiusi musei, istituti e luoghi di cultura, oltre a scuole e università, che proseguiranno con le lezioni a distanza. Aperti farmacie, supermercati, negozi di generi alimentari e di prima necessità, ed anche servizi bancari e assicurativi, uffici postali, edicole e tabaccai. Limitata la possibilità di spostamento da un comune all’altro (in vigore già da domenica 22 marzo): ci si potrà muovere solo per «comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza» o per «motivi di salute».
Di segno opposto le reazioni di industriali e sindacati: per i primi il decreto è troppo severo, per i secondi non sufficiente a contenere il contagio.
Il nuovo decreto firmato dal premier Conte si compone di due articoli. Di seguito riportiamo il testo.
“
Articolo 1 (misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale)
1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, sull’intero territorio nazionale sono adottate le seguenti misure:
a) sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 1 e salvo quanto di seguito disposto. Le attività professionali non sono sospese e restano ferme le previsioni di cui all’articolo 1, punto 7, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020. Per le pubbliche amministrazioni resta fermo quanto previsto dall’articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18. Resta fermo, per le attività commerciali, quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 e dall’ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020. L’elenco dei codici di cui all’allegato 1 può essere modificato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze.
b) è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; conseguentemente all’articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 le parole. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza sono soppresse.
c) le attività produttive che sarebbero sospese ai sensi della lettera a) possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile.
d) restano sempre consentite anche le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all’allegato 1, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali di cui alla lettera e), previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva, nella quale sono indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite; il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. Fino all’adozione dei provvedimenti di sospensione dell’attività, essa è legittimamente esercitata sulla base della comunicazione resa.
e) sono comunque consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146. Resta tuttavia ferma la sospensione del servizio di apertura al pubblico di musei e altri istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del codice beni culturali, nonché dei servizi che riguardano l’istruzione ove non erogati a distanza o in modalità da remoto nei limiti attualmente consentiti.
f) è sempre consentita l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari. Resta altresì consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l’emergenza.
g) sono consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all’impianto stesso o un pericolo di incidenti. Il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. Fino all’adozione dei provvedimenti di sospensione dell’attività, essa è legittimamente esercitata sulla base della dichiarazione resa. In ogni caso, non è soggetta a comunicazione l’attività dei predetti impianti finalizzata a garantire l’erogazione di un servizio pubblico essenziale.
h) sono consentite le attività dell’industria dell’aerospazio e della difesa, nonché le altre attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale, previa autorizzazione del Prefetto della provincia ove sono ubicate le attività produttive.
2. Il Prefetto informa delle comunicazioni ricevute e dei provvedimenti emessi il Presidente della regione o della Provincia autonoma, il Ministro dell’interno, il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le forze di polizia.
3. Le imprese le cui attività non sono sospese rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali.
4. Le imprese le cui attività sono sospese per effetto del presente decreto completano le attività necessarie alla sospensione entro il 25 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza.
Articolo 2 (Disposizioni finali)
1. Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data del 23 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020. Le stesse si applicano, cumulativamente a quelle di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 nonché a quelle previste dall’ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 i cui termini di efficacia, già fissati al 25 marzo 2020, sono entrambi prorogati al 3 aprile 2020.
2. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
”
ALLEGATO 1 - Attività che restano operative
* Correzione del codice 16.24.20.
1. Esclusivamente in relazione alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del DPCM di data 11 marzo 2020 e del presente allegato 1.
2. Con l’esclusione delle attività in uscita (outbound) e dei servizi telefonici a carattere ricreativo. I call center in entrata (inbound) possono operare in relazione a contratti stipulati con soggetti che svolgono attività economiche di cui agli allegati 1 e 2 del DPCM di data 11 marzo 2020 e del presente allegato 1.
3. Esclusivamente per le consegne a domicilio.
Il premier Giuseppe Conte
Resta operativa l’intera filiera alimentare, quella dei dispositivi medico-sanitari, della farmaceutica e i servizi di call center. Aperte anche quelle attività che risultano funzionali ad assicurare la continuità delle filiere autorizzate, previa comunicazione al prefetto, il quale può sospendere tali attività se non sussistono le condizioni. Consentite anche le attività legate alle famiglie (colf e badanti, portieri nei condomini...). Chiusi musei, istituti e luoghi di cultura, oltre a scuole e università, che proseguiranno con le lezioni a distanza. Aperti farmacie, supermercati, negozi di generi alimentari e di prima necessità, ed anche servizi bancari e assicurativi, uffici postali, edicole e tabaccai. Limitata la possibilità di spostamento da un comune all’altro (in vigore già da domenica 22 marzo): ci si potrà muovere solo per «comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza» o per «motivi di salute».
Di segno opposto le reazioni di industriali e sindacati: per i primi il decreto è troppo severo, per i secondi non sufficiente a contenere il contagio.
Il nuovo decreto firmato dal premier Conte si compone di due articoli. Di seguito riportiamo il testo.
“
Articolo 1 (misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale)
1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, sull’intero territorio nazionale sono adottate le seguenti misure:
a) sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 1 e salvo quanto di seguito disposto. Le attività professionali non sono sospese e restano ferme le previsioni di cui all’articolo 1, punto 7, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020. Per le pubbliche amministrazioni resta fermo quanto previsto dall’articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18. Resta fermo, per le attività commerciali, quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 e dall’ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020. L’elenco dei codici di cui all’allegato 1 può essere modificato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze.
b) è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; conseguentemente all’articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 le parole. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza sono soppresse.
c) le attività produttive che sarebbero sospese ai sensi della lettera a) possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile.
d) restano sempre consentite anche le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all’allegato 1, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali di cui alla lettera e), previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva, nella quale sono indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite; il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. Fino all’adozione dei provvedimenti di sospensione dell’attività, essa è legittimamente esercitata sulla base della comunicazione resa.
e) sono comunque consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146. Resta tuttavia ferma la sospensione del servizio di apertura al pubblico di musei e altri istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del codice beni culturali, nonché dei servizi che riguardano l’istruzione ove non erogati a distanza o in modalità da remoto nei limiti attualmente consentiti.
f) è sempre consentita l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari. Resta altresì consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l’emergenza.
g) sono consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all’impianto stesso o un pericolo di incidenti. Il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. Fino all’adozione dei provvedimenti di sospensione dell’attività, essa è legittimamente esercitata sulla base della dichiarazione resa. In ogni caso, non è soggetta a comunicazione l’attività dei predetti impianti finalizzata a garantire l’erogazione di un servizio pubblico essenziale.
h) sono consentite le attività dell’industria dell’aerospazio e della difesa, nonché le altre attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale, previa autorizzazione del Prefetto della provincia ove sono ubicate le attività produttive.
2. Il Prefetto informa delle comunicazioni ricevute e dei provvedimenti emessi il Presidente della regione o della Provincia autonoma, il Ministro dell’interno, il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le forze di polizia.
3. Le imprese le cui attività non sono sospese rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali.
4. Le imprese le cui attività sono sospese per effetto del presente decreto completano le attività necessarie alla sospensione entro il 25 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza.
Articolo 2 (Disposizioni finali)
1. Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data del 23 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020. Le stesse si applicano, cumulativamente a quelle di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 nonché a quelle previste dall’ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 i cui termini di efficacia, già fissati al 25 marzo 2020, sono entrambi prorogati al 3 aprile 2020.
2. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
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ALLEGATO 1 - Attività che restano operative
ATECO | DESCRIZIONE |
1 | Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali |
3 | Pesca e acquacoltura |
5 | Estrazione di carbone |
6 | Estrazione di petrolio greggio e di gas naturale |
9.1 | Attività dei servizi di supporto all'estrazione di petrolio e di gas naturale |
10 | Industrie alimentari |
11 | Industria delle bevande |
13.96.20 | Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali |
13.95 | Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di abbigliamento) |
14.12.00 | Confezioni di camici, divise e altri indumenti da lavoro |
16.24* | Fabbricazione di imballaggi in legno |
17 | Fabbricazione di carta (ad esclusione dei codici: 17.23 e 17.24) |
18 | Stampa e riproduzione di supporti registrati |
19 | Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio |
20 | Fabbricazione di prodotti chimici (ad esclusione dei codici: 20.12 - 20.51.01 - 20.51.02 - 20.59.50 - 20.59.60) |
21 | Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici |
22.2 | Fabbricazione di articoli in materie plastiche (ad esclusione dei codici: 22.29.01 e 22.29.02) |
23.13 | Fabbricazione di vetro cavo |
23.19.10 | Fabbricazione di vetrerie per laboratori, per uso igienico, per farmacia |
25.21 | Fabbricazione di radiatori e contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento centrale |
25.92 | Fabbricazione di imballaggi leggeri in metallo |
26.6 | Fabbricazione di apparecchi per irradiazione, apparecchiature elettromedicali ed elettroterapeutiche |
27.1 | Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici e di apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell'elettricità |
27.2 | Fabbricazione di batterie di pile e di accumulatori elettrici |
28.29.30 | Fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l’imballaggio |
28.95.00 | Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori) |
28.96 | Fabbricazione di macchine per l'industria delle materie plastiche e della gomma (incluse parti e accessori) |
32.5 | Fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche |
32.99.1 | Fabbricazione di attrezzature ed articoli di vestiario protettivi di sicurezza |
32.99.4 | Fabbricazione di casse funebri |
33 | Riparazione e manutenzione installazione di macchine e apparecchiature (ad esclusione dei seguenti codici: 33.11.01, 33.11.02, 33.11.03, 33.11.04, 33.11.05, 33.11.07, 33.11.09, 33.12.92, 33.16, 33.17) |
35 | Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata |
36 | Raccolta, trattamento e fornitura di acqua |
37 | Gestione delle reti fognarie |
38 | Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali |
39 | Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti |
42 | Ingegneria civile (ad esclusione dei seguenti codici: 42.91, 42.99.09 e 42.99.10) |
43.2 | Installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori di costruzioni e installazioni |
45.2 | Manutenzione e riparazione di autoveicoli |
45.3 | Commercio di parti e accessori di autoveicoli |
45.4 | Per la sola attività di manutenzione e riparazione di motocicli e commercio di relative parti e accessori |
46.2 | Commercio all'ingrosso di materie prime agricole e animali vivi |
46.3 | Commercio all'ingrosso di prodotti alimentari, bevande e prodotti del tabacco |
46.46 | Commercio all'ingrosso di prodotti farmaceutici |
46.49.2 | Commercio all'ingrosso di libri riviste e giornali |
46.61 | Commercio all'ingrosso di macchinari, attrezzature, macchine, accessori, forniture agricole e utensili agricoli, inclusi i trattori |
46.69.91 | Commercio all'ingrosso di strumenti e attrezzature ad uso scientifico |
46.69.94 | Commercio all'ingrosso di articoli antincendio e infortunistici |
46.71 | Commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti per autotrazione, di combustibili per riscaldamento |
49 | Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte |
50 | Trasporto marittimo e per vie d'acqua |
51 | Trasporto aereo |
52 | Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti |
53 | Servizi postali e attività di corriere |
55.1 | Alberghi e strutture simili |
j (DA 58 A 63) | Servizi di informazione e comunicazione |
K (da 64 a 66) | Attività finanziarie e assicurative |
69 | Attività legali e contabili |
70 | Attività di direzione aziendali e di consulenza gestionale |
71 | Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; collaudi ed analisi tecniche |
72 | Ricerca scientifica e sviluppo |
74 | Attività professionali, scientifiche e tecniche |
75 | Servizi veterinari |
78.2 | Attività delle agenzie di lavoro temporaneo (interinale)1 |
80.1 | Servizi di vigilanza privata |
80.2 | Servizi connessi ai sistemi di vigilanza |
81.2 | Attività di pulizia e disinfestazione |
82.2 | Attività dei call center2 |
82.92 | Attività di imballaggio e confezionamento conto terzi |
82.99.2 | Agenzie di distribuzione di libri, giornali e riviste |
82.99.99 | Altri servizi di sostegno alle imprese3 |
84 | Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria |
85 | Istruzione |
86 | Assistenza sanitaria |
87 | Servizi di assistenza sociale residenziale |
88 | Assistenza sociale non residenziale |
94 | Attività di organizzazioni economiche, di datori di lavoro e professionali |
95.11.00 | Riparazione e manutenzione di computer e periferiche |
95.12.01 | Riparazione e manutenzione di telefoni fissi, cordless e cellulari |
95.12.09 | Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature per le comunicazioni |
95.22.01 | Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa |
97 | Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico |
* Correzione del codice 16.24.20.
1. Esclusivamente in relazione alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del DPCM di data 11 marzo 2020 e del presente allegato 1.
2. Con l’esclusione delle attività in uscita (outbound) e dei servizi telefonici a carattere ricreativo. I call center in entrata (inbound) possono operare in relazione a contratti stipulati con soggetti che svolgono attività economiche di cui agli allegati 1 e 2 del DPCM di data 11 marzo 2020 e del presente allegato 1.
3. Esclusivamente per le consegne a domicilio.
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Alberto Lupini
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